§ 3.7.39 - L.R. 12 gennaio 1987, n. 3.
Iscrizione previdenziale del personale delle aziende di promozione turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:12/01/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Iscrizione alla cassa pensioni dipendenti Enti locali del personale delle A.P.T.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 3.7.39 - L.R. 12 gennaio 1987, n. 3. [1]

Iscrizione previdenziale del personale delle aziende di promozione turistica.

(B.U. 14 gennaio 1987, n. 2, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Iscrizione alla cassa pensioni dipendenti Enti locali del personale delle A.P.T.

     1. Il personale delle aziende di promozione turistica istituita ai sensi della L.R. 30 luglio 1986, n. 28, è iscritto obbligatoriamente alla cassa pensioni dipendenti Enti locali del ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 5, lett. p), della Legge 3 marzo 1938, n. 680, a far tempo della data di costituzione delle stesse Aziende.

     2. Resta escluso da tale iscrizione il personale già in servizio presso gli Enti provinciali per il turismo e presso le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.S. ai sensi della Legge 11 aprile 1955, n. 379.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente Legge sono a carico dei bilanci delle rispettive aziende di promozione turistica.


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2004, n. 8.