§ 3.3.18 - L.R. 16 giugno 2003, n. 7.
Norme in materia di bonifica e irrigazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:16/06/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità, oggetto e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione).
Art. 3.  (Comprensori di bonifica e irrigazione).
Art. 4.  (Consorzi di bonifica).
Art. 5.  (Funzioni dei consorzi di bonifica).
Art. 6.  (Statuto dei consorzi di bonifica).
Art. 7.  (Organi).
Art. 8.  (Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria).
Art. 9.  (Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado).
Art. 10.  (Demanio regionale).
Art. 11.  (Opere di competenza dei privati).
Art. 12.  (Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale).
Art. 13.  (Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale).
Art. 14.  (Progetto fontanili).
Art. 15.  (Contributi consortili).
Art. 16.  (Piano di riordino irriguo).
Art. 17.  (Attività di direzione e vigilanza della Regione).
Art. 18.  (Ricorsi avverso gli atti consortili).
Art. 19.  (Consulta regionale della bonifica e irrigazione).
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Finanziamenti regionali).
Art. 22.  (Norma finanziaria).
Art. 23.  (Abrogazioni).
Art. 24.  (Entrata in vigore).


§ 3.3.18 - L.R. 16 giugno 2003, n. 7. [1]

Norme in materia di bonifica e irrigazione.

(B.U. 20 giugno 2003, n. 25 – 1 suppl. ord.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità, oggetto e ambito di applicazione).

     1. La Regione promuove ed organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire:

     a) la sicurezza idraulica del territorio;

     b) l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;

     c) la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;

     d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;

     e) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

     2. L’attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica. Tale attività è svolta in base al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi triennali dell'attività di bonifica, ai piani comprensoriali di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai piani di riordino irriguo, in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni previste nel Piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e negli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, tramite gli enti di cui alla presente legge, realizza le necessarie azioni e attività di carattere conoscitivo, di programmazione, di progettazione, l’esecuzione delle opere e gli interventi di informazione e di divulgazione relativi all’attività di bonifica e irrigazione.

     3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e l’irrigazione, che si realizza tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali della programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà in modo di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, nonché con le azioni previste nel Piano di bacino e negli strumenti di programmazione e di pianificazione della Regione.

 

     Art. 2. (Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione).

     1. Ai fini della presente legge, nei comprensori di bonifica e irrigazione sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:

     a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di raccolta, approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione dell’acqua per l'irrigazione, nonché le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;

     b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

     c) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

     d) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

     e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere a), b), c), d);

     f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell’ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

     2. All’esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica ed ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado.

     3. La manutenzione e l’esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto utilmente funzionante, la manutenzione e l’esercizio delle opere di cui al comma 1, eseguite in attuazione dell’attività programmatoria prevista dalla presente legge spettano, per quanto di competenza, ai consorzi di cui al comma 2. I relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento degli enti, sono posti a carico dei soggetti consorziati.

     4. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica, la Giunta regionale, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere alla spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SOGGETTI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

 

     Art. 3. (Comprensori di bonifica e irrigazione).

     1. Il territorio regionale, non montano ai sensi della legislazione vigente, è classificato territorio di bonifica e irrigazione.

     2. Il territorio di cui al comma 1 è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell’intervento pubblico con quello privato.

     3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, nonché alle relative modificazioni. A tal fine, la Giunta regionale adotta una proposta e la trasmette ai Comuni, alle Province ed  ai consorzi di bonifica interessati affinchè, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (b.u.r.).

     4. La pubblicazione nel b.u.r. della deliberazione di delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

     5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate possono delimitare, nei bacini idrografici che ricadono nel territorio di più regioni, dei comprensori di bonifica e irrigazione interregionali.

     6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma 5 e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa tra le regioni interessate. A tal fine la regione Lombardia, sentiti gli enti locali ed i consorzi interessati, predispone, in collaborazione con le altre regioni interessate, le proposte d'intesa, le quali sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel b.u.r.

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai consorzi di irrigazione di interesse interregionale che abbiano già ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché la facoltà di svolgere con separata gestione le funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi di legge; essi conservano la natura di consorzio di miglioramento fondiario e le competenze sui predetti territori attribuite ai consorzi di bonifica.

     8. Nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono esercitate dalla comunità montana; a tal fine essa può promuovere, relativamente ad aree omogenee, la costituzione di consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario.

     9. I consorzi di cui al comma 8 provvedono:

     a) ad assumere in consegna ed a gestire le opere irrigue di interesse del loro comprensorio eseguite dalla comunità montana, divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;

     b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;

     c) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili, ivi comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

     10. La comunità montana nomina propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.

 

     Art. 4. (Consorzi di bonifica).

     1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, se non già costituito ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere istituito un consorzio di bonifica, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, che opera secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

     2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che, per legge, per statuto consortile o per contratto, sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui all’articolo 15.

     3. L’istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione ed i consorzi di miglioramento fondiario operanti all’interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta per questi l’obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso ed ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all’articolo 21. Qualora il consorzio di irrigazione o di miglioramento fondiario non adempia ai suddetti obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione, con facoltà di rivalsa di ogni spesa a carico del soggetto inadempiente.

     4. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché l’eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza, sono parimenti iscritti al catasto consortile. Le modalità di tenuta del catasto consortile sono stabilite con regolamento, approvato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge [2].

     5. I consorzi di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, le funzioni ed i poteri di consorzi per le opere di quarta, di quinta categoria e quelle non classificate che interessano il comprensorio consortile. A tal fine la Regione promuove la riforma dei consorzi idraulici esistenti, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

     6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d’acqua che interessano il comprensorio consortile.

     7. La Giunta regionale, anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora sussistano interessi comuni a più comprensori. Nell’organo amministrativo dell’ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero di utenti e dell’entità complessiva della contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l’ammissione anche di altri soggetti, pubblici e privati, che abbiano interesse a garantire l’esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali ed a realizzare e gestire opere e servizi comuni di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può inserire nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei predetti soggetti pubblici e privati.

     8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.

 

     Art. 5. (Funzioni dei consorzi di bonifica).

     1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, esercitano nell’ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:

     a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2 avute in concessione dalla Regione;

     b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

     c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile, di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

     d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

     e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l’irrigazione e le risorse acqua e suolo;

     f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia previsto dall’articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

     g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto [3].

     2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell’Autorità di bacino, delle Province, e dei Comuni nell’ambito delle rispettive competenze ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 11, della legge 183/1989.

     3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali, da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione ed in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all’attuazione del piano comprensoriale da parte

     degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati, con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale, ad eseguire interventi diretti per l’adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

     4. I consorzi provvedono altresì:

     a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;

     b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica;

     c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 5.

     5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l’erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

     6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni già dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado, disciplinato dalle norme della presente legge.

 

     Art. 6. (Statuto dei consorzi di bonifica).

     1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la predisposizione dello statuto dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi entro i sei mesi successivi, al fine di uniformare le modalità fondamentali di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione.

     2. Lo statuto del consorzio adottato dal consiglio di amministrazione è pubblicato per trenta giorni nell’albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel b.u.r. e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel b.u.r. possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione.

 

     Art. 7. (Organi).

     1. Sono organi del consorzio di bonifica:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il revisore dei conti.

     2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni. Con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato il procedimento elettorale, garantendo [4]:

     a) il carattere associativo dei consorzi;

     b) l’elezione da parte dei contribuenti del consiglio di amministrazione;

     c) la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione;

     d) l’elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti;

     e) la designazione di rappresentanti dei Comuni e delle Province nel consiglio di amministrazione.

     3. La Giunta regionale, per i consorzi autorizzati ad assumere le funzioni già dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell’articolo 5, comma 6, nomina un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione.

     4. La Giunta regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado il revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori contabili, con compiti di controllo gestionale e finanziario e di legittimità, secondo le modalità stabilite dalle direttive regionali. Il revisore è nominato per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale; lo stesso può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria).

     1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione.

     2. La gestione amministrativa è attribuita al direttore, assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), e della contrattazione collettiva di categoria, per periodi non eccedenti il mandato elettivo del consiglio di amministrazione. Il direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa attraverso gli uffici.

     3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse dei consorzi di bonifica possono essere conferite, con atto formale dell’amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all’area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.

     4. L’organizzazione e la gestione contabile e finanziaria si ispirano ai principi di efficacia e di efficienza, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio. A tal fine la  Giunta regionale approva lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti di contabilità e gestione del servizio di economato, cui i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.

     5. I consorzi adottano, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli statuti, il bilancio di previsione per l’anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

 

     Art. 9. (Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado).

     1. Tra i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti all’interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi dell’articolo 3 sotto il profilo idrografico ed idraulico, in cui non sia già stato costituito un consorzio di bonifica che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell’intero comprensorio, al fine di rendere più organici e coordinati gli interventi dell’attività irrigua, può essere costituito un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato dall’articolo 863 del codice civile, in quanto applicabile [5].

     2. L’iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1 può essere assunta dai soggetti interessati nonché dalla Regione. La Giunta regionale delibera la costituzione di tali consorzi e ne approva gli statuti, elaborati in base alle linee guide approvate dalla Giunta regionale cui gli stessi devono adeguarsi, che definiscono i compiti, le finalità e la natura giuridica, la composizione degli organi e le norme di funzionamento.

     3. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esercitano, nell’ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di vigilanza e coordinamento dell’attività dei consorzi che ne fanno parte e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore [6].

 

     Art. 10. (Demanio regionale).

     1. La Regione, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui all’articolo 2, che entrano a far parte del demanio regionale, dispone a favore dei consorzi di bonifica manutentori la costituzione del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell’eventuale provvedimento di esproprio.

     2. I diritti di servitù costituiti per l’esecuzione di opere in tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.

     3. Su iniziativa dei proprietari possono essere trasferite al demanio regionale le opere di bonifica ricadenti nel territorio regionale di proprietà dei consorzi di bonifica o degli enti cui sono subentrati nelle funzioni i consorzi stessi, che mantengono sulle anzidette opere il diritto d'uso.

     4. La Giunta regionale approva il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera c), determinando le modalità di adeguamento delle stesse.

     5. La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica. E’ approvato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, apposito regolamento di polizia idraulica. Le violazioni al regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1200,00. Sui contravventori grava altresì l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi [7].

     6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del t.u. della l. 22 marzo 1900, n. 195, e della l. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).

 

     Art. 11. (Opere di competenza dei privati).

     1. I privati realizzano nei comprensori di bonifica e irrigazione tutte le opere minori necessarie ai fini della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile.

     2. I privati possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1 ed altresì di quelle di miglioramento fondiario ed irriguo ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario e ai consorzi di irrigazione.

     3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell’esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 1, l’esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale che fissa il termine di completamento dei lavori.

     4. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 3 sono a carico dei proprietari privati dei fondi su cui insistono le opere in rapporto ai benefici conseguiti. La Regione può concedere contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI BONIFICA

 

     Art. 12. (Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

     2. Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce:

     a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale;

     b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione;

     c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;

     d) le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari;

     e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 183/1989 e al piano di tutela delle acque di cui al d.lgs.152/1999;

     f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative.

     3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, predispone la proposta del piano di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione per estratto nel b.u.r. e, prima dell’invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado e degli altri enti pubblici interessati, che possono presentare osservazioni e proposte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione.

     4. Il piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi triennali dell’attività di bonifica e irrigazione, approvati dalla Giunta regionale ed aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

     5. Nell'elaborazione e attuazione della attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua ed idraulica esistenti, previa acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e comprensoriali relative alle opere di cui all’articolo 2.

     6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado ad eseguire interventi non previsti nel programma triennale, qualora questi si rendano necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone ed immobili. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta motivata degli interessati e a seguito di sopralluogo degli uffici regionali competenti.

     7. La Giunta regionale può attuare, tramite concessione ai soggetti di cui alla presente legge, progetti speciali anche in deroga al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali. L’approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione dei piani di cui all’articolo 15 e costituisce variante al piano. I progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di interesse generale di più comprensori di bonifica.

 

     Art. 13. (Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale).

     1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l’attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano comprensoriale è adottato dal consorzio in conformità al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all’approvazione del piano generale, i consorzi operano in base al piano comprensoriale provvisorio di bonifica, predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano comprensoriale che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del consorzio interessato qualora gli interventi non siano realizzati direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di:

     a) eventi imprevedibili o calamitosi;

     b) modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti;

     c) nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'Autorità di bacino e degli enti locali, ai quali il piano comprensoriale non sia ancora stato adeguato.

     3. Il piano comprensoriale è attuato mediante programmi comprensoriali triennali. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del piano comprensoriale e dei programmi comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione degli enti locali tengono conto del piano comprensoriale e dei programmi triennali [8].

 

     Art. 14. (Progetto fontanili).

     1. Ai fini della salvaguardia del sistema dei fontanili e dei colatori, in quanto componente essenziale dell’ambiente e del paesaggio nonché fattore indispensabile per il risparmio idrico, la Giunta regionale predispone un apposito progetto fontanili finalizzato alla loro conservazione e valorizzazione.

 

     Art. 15. (Contributi consortili).

     1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classificazione degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dalla Giunta regionale.

     2. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all’articolo 3, che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni della presente legge.

     3. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.

     4. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.

     5. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito di scarichi anche se depurati, è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

     6. L’ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1. Non può essere determinato un importo minimo di contribuenza.

     I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, non vengono riscossi.

     7. Chiunque, ancorché non consorziato che utilizza a qualsiasi titolo ed uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresì alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.

     8. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi, i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione, individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme introitate sono utilizzate esclusivamente a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi.

     9. Gli enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura le cui acque trovano recapito nel sistema scolante del relativo comprensorio di bonifica, il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue urbane, è assolto dall’ente gestore del servizio di fognatura, con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di attuazione di tale riscossione.

 

     Art. 16. (Piano di riordino irriguo).

     1. I consorzi di bonifica ed i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado provvedono all’adozione ed alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo.

     2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.

     3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto della legislazione vigente e nell’ambito delle specifiche competenze in materia, adotta altresì tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione del piano di riordino irriguo.

     4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano di riordino irriguo [9].

     5. Nell’ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire l’equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza la rete dei canali irrigui è assoggettato a contributo ordinario in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese per l'attuazione e la gestione delle opere irrigue.

     6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in base ad antichi titoli, il consorzio competente per territorio redige per l’intero comprensorio, o per singoli settori di esso, il piano di riordino delle utenze idriche, contenente, oltre agli interventi intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l’elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle utenze idriche. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.

 

TITOLO IV

VIGILANZA E CONTROLLO REGIONALE

 

     Art. 17. (Attività di direzione e vigilanza della Regione).

     1. Ai fini di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica e irrigazione nonché per il coordinamento dell'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria e gestionale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado nelle forme e nei modi di cui al presente articolo.

     2. La Giunta regionale, tramite la competente direzione generale, può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell’attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.

     3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, può procedere al raggruppamento di uffici di più consorzi, qualora tale raggruppamento porti a significativi risparmi ed a maggior efficacia e tempestività nell’attività dei consorzi stessi. La Giunta regionale può concedere contributi per le spese tecniche ed organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi uffici.

     4. La Giunta regionale, con atto motivato, può sciogliere i consigli di amministrazione dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali, nonché in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.

     5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del consorzio e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro un anno dal provvedimento di scioglimento.

     6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del commissario regionale o alla proroga del suo incarico nel caso in cui l'amministrazione consortile non sia stata ricostituita; la proroga può essere disposta una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi.

     7. Al commissario regionale è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica. Qualora il commissario regionale non proceda alle elezioni e alla costituzione della nuova amministrazione consortile nel termine di cui al comma 5 il trattamento economico è ridotto nella misura del cinquanta per cento.

     8. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali sono pubblicate all’albo del consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 6, 13, 15 e 16, che sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

     9. Il consorzio comunica alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni relative a:

     a) bilanci di previsione e loro variazioni;

     b) conti consuntivi;

     c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.

     10. Qualora i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per legge, la Regione assegna un termine per l’adempimento. Trascorso tale termine, la Giunta regionale nomina un Commissario per l’adozione degli atti.

     11. E’ costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale (SIBITeR) che raccoglie, organizza e diffonde le informazioni necessarie per conoscere e migliorare l’attività programmatoria e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La Giunta regionale può altresì affidare la gestione operativa del SIBITeR all’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) o ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute dalla Regione. Il SIBITeR è raccordato e viene alimentato con i sistemi informativi regionali e dei singoli consorzi.

 

     Art. 18. (Ricorsi avverso gli atti consortili).

     1. Contro tutti gli atti deliberativi del consorzio è ammesso da parte degli interessati ricorso al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), entro trenta giorni dalla data della conoscenza degli stessi.

 

     Art. 19. (Consulta regionale della bonifica e irrigazione).

     1. E’ istituita presso la competente direzione generale regionale la consulta regionale della bonifica e irrigazione, organo consultivo della Regione per l’attuazione della presente legge e per l’attività di bonifica e irrigazione.

     2. La Giunta regionale determina la composizione della consulta assicurando la rappresentanza degli enti locali, dell’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia, delle organizzazioni agricole sindacali, nonché la presenza delle direzioni generali della Giunta regionale competenti.

     3. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente per la bonifica e l’irrigazione, o da un suo delegato e non comporta oneri economici per la Regione.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     1. Fino alla nuova delimitazione dei comprensori del territorio regionale in conformità agli articoli 3 e 4, il territorio regionale resta classificato così come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale 26 marzo 1986, n. IV/213; 11 dicembre 1997, n. VI/762 e 12 ottobre 1999, n. VI/1348. Sono fatte salve le procedure di raggruppamento degli uffici dei consorzi di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il rinnovo degli organi elettivi viene costituito un unico consorzio.

     2. Gli organi dei consorzi di bonifica già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro un anno dall’approvazione dei nuovi statuti.

     3. Nel caso in cui l’assemblea dei consorziati sia già stata convocata alla data di entrata in vigore della presente legge, le elezioni si svolgono secondo le procedure previste dalla l.r. 59/1984.

     4. Fino all’approvazione dei nuovi statuti da parte dei consorzi di bonifica trovano applicazione le norme statutarie previgenti non incompatibili con la presente legge.

     5. I consorzi di bonifica, anche di secondo grado, che già svolgono le funzioni di utilizzazione idrica mantengono tali funzioni sul comprensorio di competenza.

     6. Nei nuovi comprensori privi di consorzio di bonifica operante sulla maggior parte del territorio la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario che resta in carica per dodici mesi.

     7. Il commissario di cui al comma 6, entro tre mesi dalla nomina, predispone lo statuto e nei successivi nove mesi indice le elezioni del consiglio di amministrazione e provvede alle attività preordinate allo svolgimento delle stesse, secondo criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21. (Finanziamenti regionali).

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, per l’attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle tipologie di opere di cui all’articolo 2 previste dai piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a favore dei soggetti di cui all’articolo 4 e di quelli costituitisi ai sensi dell’articolo 9.

     2. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l’esecuzione delle opere di cui al comma 1 nella misura del 90% per:

     a) opere di pronto intervento;

     b) opere di esclusivo carattere ambientale.

     3. La Giunta regionale delibera il concorso finanziario nella spesa ritenuta ammissibile per l’esecuzione delle opere di cui al comma 1 fino al massimo del 90% per l’esecuzione di opere idrauliche ed irrigue primarie e secondarie o di altra natura, che inducano comunque un sostanziale miglioramento anche indiretto sull’assetto generale della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale.

     4. La Giunta regionale altresì delibera il concorso finanziario:

     a) fino al massimo del 80% della spesa ammissibile per la manutenzione delle opere di rilevante interesse comprensoriale;

     b) fino al massimo del 60% della spesa ammissibile per:

     1) gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo ordinario di cui all’articolo 2, comma 4;

     2) la redazione dei piani di riordino irriguo di cui all’articolo 16 e dei piani comprensoriali di cui all’articolo 13;

     3) l’esecuzione delle opere di competenza dei privati di cui all’articolo 11, comma 4;

     4) le spese tecnico-organizzative necessarie per il raggruppamento e l’avvio di nuovi uffici di cui all’articolo 17, comma 3.

     5. La Giunta regionale contribuisce alle spese degli enti di cui agli articoli 4 e 9 e loro associazioni, per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo relative alla bonifica e irrigazione; la Giunta regionale può altresì concorrere a spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall’articolo 3, commi 2 e 3.

     6. I contributi previsti dai precedenti commi, e riguardanti gli aiuti di Stato saranno attivati solo dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità della Commissione della Comunità europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere e progetti comprese nei piani e programmi di cui all’articolo 21, comma 1, dei progetti di cui all’articolo 14, nonché per la realizzazione delle opere a carico dei privati di cui all’articolo 11, comma 4, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.3.4.5.3.37 “Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini irrigui e di bonifica” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

     2. Alle spese per attività di carattere conoscitivo, di programmazione di informazione e divulgazione di cui all’articolo 1, comma 2, nonché alle spese per indagini propedeutiche e di applicazioni operative per le finalità di classificazione di cui all’articolo 21, comma 5, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

     3. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

 

     Art. 23. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

     a) la legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica);

     b) la legge regionale 25 maggio 1989, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 novembre 1984, n. 59 concernente “Riordino dei consorzi di bonifica”);

     c) la legge regionale 14 gennaio 1995, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59 “Riordino dei consorzi di bonifica” così come modificata dalla l.r. 25 maggio 1989, n.18).

     2. Sono soppressi:

     a) il riferimento alla l.r. 59/1984 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni e integrazioni);

     b) il riferimento alla l.r. 59/1984 di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 24. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[4] Alinea così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[8] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[9] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.