§ 2.4.61 - L.R. 14 aprile 1997, n. 10.
Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario della invenzione della pila elettrica - 1996/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:14/04/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Comitato regionale per le celebrazioni voltiane).
Art. 3.  (Programmazione delle iniziative).
Art. 4.  (Contributi per iniziative culturali).
Art. 5.  (Contributi per interventi su beni culturali, mobili e immobili).
Art. 6.  (Contributo per il Laboratorio Volta - ex Ticosa corpo C in Como).
Art. 7.  (Utilizzazione dei contributi).
Art. 8.  (Relazione sull'attuazione della legge).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 2.4.61 - L.R. 14 aprile 1997, n. 10. [1]

Manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta in occasione del bicentenario della invenzione della pila elettrica - 1996/2000.

(B.U. 17 aprile 1997, n. 16 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia, in occasione del bicentenario della invenzione della pila elettrica e nell'ambito delle sue finalità statutarie, partecipa alle celebrazioni di tale ricorrenza per il periodo 1996-2000, allo scopo di favorire la conoscenza della rilevanza scientifica, tecnologica, storica e sociale che l'invenzione della pila elettrica ha avuto per lo sviluppo culturale ed economico della società.

     2. In particolare, la regione promuove ed organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati, iniziative e manifestazioni celebrative della figura di Alessandro Volta e del suo operato, allo scopo di:

     a) promuovere lo sviluppo di ricerche, progetti, sperimentazioni e applicazioni di interventi innovativi sotto il. profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni e delle informazioni, che costituiscono i più importanti ambiti applicativi legati alla scoperta voltiana;

     b) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, il potenziamento e l'ammodernamento di strutture scientifiche e formative, di università e centri di ricerca, nonché la realizzazione di attività editoriali, divulgative, congressuali, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Lombardia e in Italia;

     c) favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera di Alessandro Volta e del suo ruolo nello sviluppo delle moderne teorie dell'elettromagnetismo;

     d) collaborare per altre iniziative promosse, anche in sede nazionale, per Alessandro Volta e per le sue scoperte scientifiche.

     3. La regione può, altresì, partecipare ad iniziative di interesse regionale volte alla tutela, recupero e valorizzazione di beni culturali legati all'opera di Alessandro Volta, nonché a progetti integrati tra diverse tipologie di iniziative.

 

     Art. 2. (Comitato regionale per le celebrazioni voltiane).

     1. Presso il settore cultura della regione Lombardia è costituito il comitato regionale per le celebrazioni voltiane composto da: l'assessore regionale alla cultura o un suo delegato che lo presiede, i presidenti dei comitati organizzatori locali di Como e di Pavia, dieci rappresentanti delle istituzioni universitarie e scientifiche lombarde e fino a un massimo di cinque rappresentanti designati da istituti di credito e associazioni imprenditoriali che partecipino al finanziamento delle iniziative celebrative.

     2. Del comitato fanno inoltre parte, quali espressioni del mondo scientifico, il rettore dell'università degli studi di Pavia, il presidente del centro di cultura scientifica «A. Volta», il presidente dell'istituto lombardo dell'Accademia di scienze e lettere e il presidente del museo della scienza e della tecnica.

     3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale individua le istituzioni di cui al comma 1 e nomina il comitato che dura in carica fino al termine delle celebrazioni voltiane.

 

     Art. 3. (Programmazione delle iniziative).

     1. Il programma delle iniziative finanziabili dalla presente legge è approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato regionale per le celebrazioni voltiane.

 

     Art. 4. (Contributi per iniziative culturali).

     1. Possono beneficiare dei contributi regionali per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di cui all'art. 1, comma 2, enti pubblici o privati, singoli o associati, che pongano in essere attività coerenti alle finalità della presente legge.

     2. Le richieste di contributo devono essere presentate alla giunta regionale, settore cultura, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto articolato di realizzazione e da un piano economico e finanziario.

     3. Tali richieste devono altresì essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica del soggetto, ove questo sia un ente o una associazione privata, da una relazione illustrativa delle attività ordinariamente svolte e da una, particolareggiata, relativa alle iniziative da svolgersi ai fini della concessione del contributo, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti dell'iniziativa, dalla indicazione delle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente comprensiva di altri eventuali contributi pubblici, dai tempi di realizzazione e di svolgimento dell'iniziativa proposta e da ogni altro elemento utile alla sua valutazione.

     4. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale, nella misura del 50% a seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all'art. 7, comma 2 [2].

 

     Art. 5. (Contributi per interventi su beni culturali, mobili e immobili).

     1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, enti pubblici o privati, o soggetti privati, proprietari di beni mobili o immobili, presenti sul territorio regionale, di rilevante interesse culturale o scientifico facente riferimento alla vita o all'opera di Alessandro Volta.

     2. Le richieste di contributo devono essere presentate alla giunta regionale, settore cultura, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da un programma temporale per la realizzazione dell'intervento e da un articolato progetto di pubblica valorizzazione del patrimonio recuperato.

     3. Tali richieste devono altresì essere corredate dai documenti sulla natura giuridica del soggetto proponente, dal titolo di proprietà del bene oggetto dell'intervento proposto, da una relazione illustrativa di carattere storico-documentale comprovante il legame con la figura e l'opera di Alessandro Volta, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti dell'iniziativa, dalla indicazione delle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente comprensiva di altri eventuali contributi pubblici, dai tempi di realizzazione e di svolgimento dell'iniziativa proposta e da ogni altro elemento utile alla sua valutazione.

     4. Per le opere e gli interventi di cui al presente articolo, i contributi sono concessi:

     a) in conto capitale a fondo perduto fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla giunta regionale;

     b) in conto capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a mutui da contrarre da soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo del cinquanta per cento dello stesso e comunque per una incidenza non superiore ad un interesse attualizzato del sei per cento.

     5. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del direttore generale nella misura del 50% a seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3. Il restante 50% è erogato sulla base della relazione di cui all'art. 7, comma 2. Tale erogazione rimane subordinata all'effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni o concessioni edilizie eventualmente necessarie per dar corso alla realizzazione dell'opera o dell'intervento proposto ed è soggetta alle condizioni di cui all'art. 7 [3].

 

     Art. 6. (Contributo per il Laboratorio Volta - ex Ticosa corpo C in Como).

     1. Per l'approntamento nei locali all'interno del corpo C della ex Ticosa di Como, di proprietà del comune di Como, di un laboratorio per la ricerca e l'applicazione di tecnologie d'avanguardia, da intitolarsi ad A. Volta, si stanziano 200 milioni per contribuire al finanziamento dell'allestimento e l'acquisizione degli strumenti e supporti tecnologici necessari.

     2. L'erogazione del contributo avviene con decreto del direttore generale. Tale erogazione rimane subordinata all'effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla osta, autorizzazioni e concessioni edilizie per dare corso alla realizzazione dell'intervento ed è soggetta alle condizioni di cui all'art. 7 [4].

 

     Art. 7. (Utilizzazione dei contributi).

     1. La concessione dei contributi comporta per i soggetti beneficiari, l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

     2. I soggetti beneficiari sono tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla giunta regionale una relazione sulla attività svolta; sulla base di tale relazione viene corrisposta la parte residua del contributo.

     3. In caso di ritardata e di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa, il direttore generale può disporre la revoca totale o parziale del contributo, in correlazione a quanto effettivamente realizzato [5].

 

     Art. 8. (Relazione sull'attuazione della legge).

     1. La giunta regionale trasmette, annualmente, al consiglio regionale una relazione tecnico-finanziaria che contenga il rendiconto e l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia sull'attuazione dei programmi attivati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, per il biennio 1997-98, di L. 2.000.000.000, di cui L. 1.000.000.000 per il 1997:

     a) L. 500.000.000 complessivamente per il biennio 1997/98, di cui L. 250.000.000 per il 1997, per le spese dirette, di parte corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 2;

     b) L. 500.000.000 complessivamente per il biennio 1997/98, di cui L. 250.000.000 per il 1997, per i contributi di parte corrente ai sensi dell'art. 4;

     c) L. 1.000.000.000 complessivamente per il biennio 1997/98, di cui L. 500.000.000 per il 1997, per i contributi in conto capitale ai sensi degli artt. 5 e 6.

     2. Alla determinazione delle spese per il 1998 relative alle autorizzazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 23 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per il 1998, relativa all'autorizzazione di cui al comma 1, lett. c), si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lett. c), ai sensi dell'art. 25, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. E' ridotta di L. 500.000.000 l'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 1 della l.r. 4 marzo 1997 n. 5 (Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999) e relativa al rifinanziamento dell'art. 1, lett. a), della l.r. 35/95 (capitolo 2.4.4.2.3971).

     6. L'onere di L. 1.000.000.000, per il 1998, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1997/1999, al «Quadro di previsione delle spese» di parte I «Spese per funzioni normali» all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     7. All'onere di L. 1.000.000.000, per il 1997, si provvede per L. 500.000.000 di competenza e di cassa, con le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e per la restante somma di L. 500.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     8. Al bilancio pluriennale 1997-1999, anno 1998, al «Quadro di previsione delle spese» di parte I «Spese per funzioni normali» obiettivo 2.4.4. «Promozione educativo-culturale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», le previsioni di spesa correnti operative sono incrementate di L. 500.000.000.

     9. Al bilancio pluriennale 1997-1999, anno 1998, al «Quadro di previsione delle spese» di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 2.4.4. «Promozione educativo-culturale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», le previsioni di spesa di investimento in capitale sono incrementate di L. 500.000.000.

     10. All'onere derivante dall'istituzione del comitato per le celebrazioni voltiane di cui all'art. 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese», iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

     11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     (Omissis).

     12. Tra i seguenti capitoli sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1997, variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma 7 quinquies, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni:

     - Settore 2.4. cultura (gruppo capitoli 4251)

     2.4.4.1.4251

     2.4.4.1.4252

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.