§ 2.4.4a - L.R. 22 aprile 1994, n. 14.
Attività celebrative per il 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:22/04/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Iniziative).
Art. 3.  (Comitato regionale).
Art. 4.  (Modalità di approvazione e di realizzazione dei programmi).
Art. 5.  (Finanziamenti).


§ 2.4.4a - L.R. 22 aprile 1994, n. 14. [1]

Attività celebrative per il 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione.

(B.U. 23 aprile 1994, n. 16, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia in occasione del 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione, nel ricordo dell'alto contributo della popolazione lombarda alla sconfitta del nazifascismo, promuove iniziative volte a celebrare la ricorrenza ed a diffondere presso le giovani generazioni la conoscenza dei valori democratici affermatisi in quel periodo storico ed a consolidare iniziative di pace e di solidarietà tra i popoli in Europa e nel mondo.

 

     Art. 2. (Iniziative).

     1. Per gli anni 1994 e 1995 viene predisposto un programma triennale da attuarsi mediante programmi annuali comprendenti:

     a) le manifestazioni ufficiali che abbiano ottenuto il patrocinio della regione ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 «Nuove norme per il patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale»;

     b) iniziative dirette al mondo della scuola dell'obbligo e media superiore sotto forma di premi per la realizzazione di elaborati e ricerche di varia natura che approfondiscano lo studio del periodo storico dal primo dopoguerra alla Resistenza e alla promulgazione della Costituzione;

     c) iniziative dirette all'università, sotto forma di contributi agli istituti di istruzione superiore, e di borse di studio per allievi che predispongano studi di alto valore scientifico e avente carattere di novità, sugli argomenti della storia contemporanea che riguardano il periodo della Resistenza;

     d) iniziative dirette, sotto forma di premi, ai lavoratori che affrontino, come singoli o in gruppi, ricerche sulle fabbriche lombarde nel periodo del fascismo e della Resistenza, attingendo al materiale esistente nei luoghi di lavoro;

     e) promozione e organizzazione di convegni e mostre su temi specifici, realizzazioni di carattere museale, riproduzioni di videocassette con film d'autore sulla resistenza, ristampa di pubblicazioni di particolari interesse culturale;

     f) iniziative dirette, sotto forma di contributi, borse di studio, ricostituzione di archivi storici, alle associazioni cattoliche, alle parrocchie ed alle diocesi lombarde che si sono rese protagoniste nell'azione umanitaria e di accoglienza verso profughi, perseguitati, reduci e partigiani nel periodo considerato e nella lotta di liberazione;

     g) promozione di studi e di ricerche, d'intesa con le regioni elvetiche transfrontaliere sui comportamenti sociali e sugli atteggiamenti di asilo politico, di ospitalità ai rifugiati e per tutte le azioni svolte nelle zone di confine in aiuto ai gruppi partigiani ed ai perseguitati;

     h) iniziative al fine di realizzare sistemazione di luoghi naturali del territorio lombardo atte a ricordare le vittime e gli eventi storici delle località lombarde.

 

     Art. 3. (Comitato regionale).

     1. Nella definizione dei programmi di cui all'art. 2, la regione si avvale del comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano avente sede a Milano.

     2. Per l'attuazione di cui all'art. 2 e l'individuazione delle singole iniziative, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale costituisce il «Comitato regionale per la celebrazione del 50° anniversario della Resistenza» composto dai seguenti soggetti:

     a) i presidenti della giunta e del consiglio regionale, e i membri della commissione consiliare «Affari istituzionali»;

     b) il presidente del comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano avente sede a Milano;

     c) le associazioni partigiane e combattentistiche operanti a livello regionale;

     d) il sindaco di Milano;

     e) i presidenti delle province lombarde;

     f) i rettori delle università lombarde;

     g) il sovrintendente scolastico regionale ed i provveditori agli studi della Lombardia;

     h) i segretari regionali dei partiti e dei sindacati;

     i) un rappresentante dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione;

     l) un rappresentante dell'istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione;

     m) il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia.

     3. In seno al comitato di cui al primo comma sono costituite commissioni per la trattazione di singoli argomenti.

 

     Art. 4. (Modalità di approvazione e di realizzazione dei programmi).

     1. I programmi delle iniziative sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza e previo parere della commissione affari istituzionali.

     2. La realizzazione dei programmi è affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Finanziamenti).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1994 e 1995 la spesa complessiva di L. 800.000.000 di cui L. 400.000.000 per il 1994.

     2. Alla determinazione della quota annuale di spesa per l'anno 1995 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 21 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'onere relativo alle iniziative di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994/96 al quadro di previsione delle spese di parte I spese per funzioni normali, obiettivo 1.1.1. «Consiglio regionale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 400.000.000 per l'anno 1994, si provvede mediante impiego per Lire 250.000.000 delle somme stanziate sul capitolo 1.1.1.1.295 «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche» e per L. 150.000.000 delle somme stanziate sul capitolo 1.1.1.1.2956 «Acquisto, realizzazione e diffusione, da parte del consiglio regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.