§ 2.3.14 - L.R. 27 giugno 1983, n. 51.
Assegnazione agli enti locali dei fondi per l'assistenza e il diritto allo studio ai sensi dell'art. 8 del D.L. 55/1983 convertito con legge 26 aprile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:27/06/1983
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Funzioni trasferite agli enti locali ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 25 e 45.
Art. 2.  Clausola d'urgenza.


§ 2.3.14 - L.R. 27 giugno 1983, n. 51. [1]

Assegnazione agli enti locali dei fondi per l'assistenza e il diritto allo studio ai sensi dell'art. 8 del D.L. 55/1983 convertito con legge 26 aprile 1983 n. 131.

(B.U. 29 giugno 1983, n. 26, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Funzioni trasferite agli enti locali ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 25 e 45.

     1. In relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 2.1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, a ciascun comune sono attribuite per il 1983:

     - una somma pari al contributo ordinario già concesso per il 1982 per le funzioni ad essi trasferite ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     - una somma pari al 70% del contributo già concesso per il 1982 per le funzioni ad essi trasferite ai sensi dell'art. 45 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Alla determinazione della spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma, punto 2., si provvede per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - primo comma - della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Per gli anni 1984 e 1985 la determinazione della spesa, di cui al precedente comma, nonché all'art. 2 - lett. B punto a), della legge regionale 10 giugno 1981 n. 31, sarà effettuata tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 bis) del citato decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131.

     4. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, la regione potrà assegnare ai comuni ulteriori contributi:

     a) a decorrere dal 1984 con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45 per le funzioni di cui al precedente primo comma - punto 1;

     b) a decorrere dal 1983 con delibere delle provincie ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1980 n. 31 per le funzioni di cui al precedente primo comma - punto 2.

     5. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di programmazione e riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali continua ad applicarsi l'art. 1 della predetta legge regionale 25 agosto 1979, n. 45.

     6. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi:

     a) sul capitolo 1.2.2.1.1.1001 «Contributi ai comuni per le funzioni assistenziali già di competenza regionale e assegnati ai comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25» per le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) sui capitoli 1.2.5.1.1.1047 «Attuazione del diritto allo studio - quota saldo ai comuni anno scolastico in corso» e 1.2.5.1.1.1048 «Attuazione del diritto allo studio - acconto ai comuni anno scolastico successivo» per le funzioni trasferite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

 

     Art. 2. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.