§ 2.2.35 - L.R. 9 agosto 1993, n. 24.
Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:09/08/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Erogazione dei contributi).
Art. 3.  (Programma speciale).
Art. 4.  (Relazione sulla stato d'attuazione dei progetti).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.2.35 - L.R. 9 agosto 1993, n. 24. [1]

Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi  in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia. [2]

(B.U. 14 agosto 1993, n. 32 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La regione Lombardia, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di L. 200 milioni in favore dell'unione italiana ciechi, 200 milioni in favore dell'ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, euro 103.291,38 in favore dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, 200 milioni in favore dell'associazione nazionali mutilati e invalidi civili, e L. 200 milioni alla associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro [3].

     2. Il contributo di cui al primo comma è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati, della vista, dell'udito e della favella, delle famiglie e dei dispersi  in guerra, degli invalidi civili e del lavoro [4].

     2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, per garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni è concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell’associazione, almeno una sede. [5]

 

     Art. 2. (Erogazione dei contributi).

     1. Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell'unione italiana ciechi, al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e assistenza sordomuti, al comitato regionale della Lombardia dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell'associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalità [6]:

     a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;

     b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale [7].

 

     Art. 3. (Programma speciale).

     1. Nell'ambito delle linee generali delle rispettive attività promozionali, gli enti beneficiari di cui all'art. 1 dovranno operare, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra [8];

     b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;

     c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;

     d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio , nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;

     e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra [9].

 

     Art. 4. (Relazione sulla stato d'attuazione dei progetti). [1]

     1. Gli enti di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare entro il 30 settembre di ogni anno alla giunta regionale, il programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno, il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci.

     2. La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli enti di cui  al precedente comma a rettificare i programmi annuali di attività.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per le finalità di cui al precedente art. 1 la concessione di contributi per l'esercizio finanziario 1993 per L. 800.000.000.

     2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente comma, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 - 1° comma - della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Al finanziamento dell'onere complessivo di Lire 800.000.000 per l'anno 1993 si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     4. All'ambito 2, settore 2, obiettivo 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il capitolo 2.2.2.1.3434 «Contributo ordinaria all'unione italiana ciechi, all'ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, all'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e all'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della regione Lombardia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[2] Titolo così modificato dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[3] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[4] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[6] Alinea così modificato dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[7] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[8] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[9] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[1] L'art. 2 (norma transitoria), comma 2, della L.R. 15 dicembre 1993, n. 42 dispone: «Ai fini della concessione del contributo ordinario per l'anno 1993, il programma di cui all'art. 4 della l.r. 9 agosto 1993, n. 24 deve essere presentato entro il 15 dicembre 1993».