§ 2.1.158 - L.R. 10 dicembre 1992, n. 47.
Finanziamento della l.r. 12 maggio 1990, n. 57 «Costituzione delle unità spinali»


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:10/12/1992
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Per la realizzazione delle unità spinali previste dalla l.r. 12 maggio 1990, n. 57, ad integrazione dei finanziamenti disposti in attuazione del programma pluriennale di interventi di cui [...]
Art. 2.      1. Il finanziamento di cui al precedente art. 1 è destinato alla realizzazione di opere edilizie, ristrutturazione di impianti e acquisto di attrezzature necessarie alla attivazione delle [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.158 - L.R. 10 dicembre 1992, n. 47. [1]

Finanziamento della l.r. 12 maggio 1990, n. 57 «Costituzione delle unità spinali»

(B.U. 14 dicembre 1992, n. 51, 1° suppl ord.).

 

Art. 1.

     1. Per la realizzazione delle unità spinali previste dalla l.r. 12 maggio 1990, n. 57, ad integrazione dei finanziamenti disposti in attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché di altri finanziamenti in conto capitale tratti dalle quote del fondo sanitario regionale, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa complessiva di lire 16 miliardi.

 

     Art. 2.

     1. Il finanziamento di cui al precedente art. 1 è destinato alla realizzazione di opere edilizie, ristrutturazione di impianti e acquisto di attrezzature necessarie alla attivazione delle costituende unità spinali.

     2. Al riparto tra le USSL e gli enti sanitari individuati nella tabella A della l.r. 12 maggio 1990, n. 57 provvederà la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento dell'onere di lire 16 miliardi di cui ai precedente art. 1 si provvede, per l'anno 1992, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10 miliardi del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e di lire 6 miliardi del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

     2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 2, settore 3, obiettivo 2, parte II, è istituito il capitolo 2.3.2.2.3541 «Contributi in capitale alle USSL e agli enti sanitari per la realizzazione delle unità spinali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 16 miliardi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.