§ 2.1.141 - L.R. 12 maggio 1990, n. 57.
Costituzione delle unità spinali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:12/05/1990
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. In Regione Lombardia, nei presidi ospedalieri indicati nell'allegata tabella «A», si costituiscono le nuove unità spinali unipolari e multidisciplinari per il trattamento del paziente [...]
Art. 2.      1. Le unità spinali costituiscono la risposta ai bisogni medico- clinici, terapeutico-riabilitativi, psicologico-sociali delle persone affette da lesione midollare.
Art. 3.      1. L'unità spinale è la struttura nella quale viene ricoverato il paziente nel minor tempo possibile dall'insorgenza del fatto che ha provocato la lesione midollare e che attua con immediatezza [...]
Art. 4.      1. Gli interventi di cui al precedente art. 3 attengono, in un approccio sistemico-multidisciplinare, alla terapia intensiva e chirurgica, alla riabilitazione motoria, viscerale, funzionale, [...]
Art. 5.      1. Al fine di garantire la piena rispondenza ai bisogni delle persone medullolese, nell'unità spinale viene garantita la funzionalità integrata delle seguenti specialità di base e superiori [...]
Art. 6.      1. La struttura architettonica dell'unità spinale deve essere tale da assicurare l'accessibilità e la fruibilità di tutti gli ambienti alle persone assistibili, nel rispetto delle vigenti Leggi [...]
Art. 7.      1. Gli standard relativi alle figure professionali appartenenti all'unità spinale sono stabiliti con il Decreto del ministero della sanità 13 settembre 1988, punto B6.
Art. 8.      1. In ciascuna unità spinale l'attività del personale si esplica secondo i criteri metodologici del lavoro in équipe, nella
Art. 9.      1. L'unità spinale persegue, oltre alle finalità connesse con il trattamento dei soggetti medullolesi, anche compiti di studio e di ricerca epidemiologica, relativi al campo specifico del suo [...]
Art. 10.      1. L'unità spinale costituisce un apposito servizio di follow-up annuale per la funzionalità renale e le sue eventuali complicanze, nonché un follow-up permanente per consulenze fisiatriche, [...]
Art. 11.      1. Per rispondere alle esigenze di un corretto funzionamento delle unità spinali, è costituita presso il settore igiene e sanità della Regione una commissione tecnica nominata, entro due mesi [...]
Art. 12.      1. La Giunta Regionale autorizza, a richiesta degli enti sanitari pubblici interessati, la istituzione di posti d'organico del personale per le unità spinali e, all'occorrenza, per le unità [...]
Art. 13.      1. La partecipazione degli utenti delle unità spinali viene assicurata dalle disposizioni contenute nella L.R. 16 settembre 1988, n. 48 «Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del [...]
Art. 14.      1. Gli operatori sanitari, in una corretta prassi di aggiornamento permanente, sviluppano scambi culturali e contatti professionali con i centri nazionali ed esteri per medullolesi.


§ 2.1.141 - L.R. 12 maggio 1990, n. 57. [1]

Costituzione delle unità spinali.

(B.U. 17 maggio 1990, n. 20, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. In Regione Lombardia, nei presidi ospedalieri indicati nell'allegata tabella «A», si costituiscono le nuove unità spinali unipolari e multidisciplinari per il trattamento del paziente medulloleso.

     2. Tali unità si aggiungono a quella già costituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1006 del 20 dicembre 1982.

 

     Art. 2.

     1. Le unità spinali costituiscono la risposta ai bisogni medico- clinici, terapeutico-riabilitativi, psicologico-sociali delle persone affette da lesione midollare.

 

     Art. 3.

     1. L'unità spinale è la struttura nella quale viene ricoverato il paziente nel minor tempo possibile dall'insorgenza del fatto che ha provocato la lesione midollare e che attua con immediatezza i necessari interventi terapeutici.

 

     Art. 4.

     1. Gli interventi di cui al precedente art. 3 attengono, in un approccio sistemico-multidisciplinare, alla terapia intensiva e chirurgica, alla riabilitazione motoria, viscerale, funzionale, psicologica e mirano a favorire l'integrazione socio-lavorativa della persona medullolesa.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di garantire la piena rispondenza ai bisogni delle persone medullolese, nell'unità spinale viene garantita la funzionalità integrata delle seguenti specialità di base e superiori esistenti nel presidio ove ha sede l'unità spinale o nei presidi funzionalmente integrati con la medesima: chirurgia generale, medicina generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, neurochirurgia, urologia, chirurgia plastica, terapia intensiva, fisiatria e neurologia.

     2. Viene altresì garantita la presenza e l'interazione con i seguenti servizi ambulatoriali, per l'effettuazione di visite nelle seguenti specialità: urologia, cardiologia, ortopedia, neurofisiologia, andrologia e ginecologia.

     3. I servizi ospedalieri assicurano altresì l'effettuazione di esami radiologici, analisi ematocliniche, interventi di recupero e di rieducazione funzionale.

 

     Art. 6.

     1. La struttura architettonica dell'unità spinale deve essere tale da assicurare l'accessibilità e la fruibilità di tutti gli ambienti alle persone assistibili, nel rispetto delle vigenti Leggi dello Stato e Regionali, con particolare riferimento al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici» e alla L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».

 

     Art. 7.

     1. Gli standard relativi alle figure professionali appartenenti all'unità spinale sono stabiliti con il Decreto del ministero della sanità 13 settembre 1988, punto B6.

     2. In riferimento al citato Decreto, il nucleo fisso di medici appartenenti ai ruoli organici dell'unità spinale è costituito da 4 unità ogni 20 posti letto, con la qualificazione professionale prevista dalla lettera B6 dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1988; tale nucleo è integrato con la presenza di uno psicologo e di un assistente sociale.

     3. L'organico dell'unità spinale viene integrato, altresì, da medici ad accesso dalle unità operative esistenti nello stesso presidio ospedaliero o in altro presidio funzionalmente integrato, anche con presenza continua presso l'unità spinale, con possibilità di incremento secondo il bisogno di una unità di personale nell'organico dell'unità operativa di appartenenza.

 

     Art. 8.

     1. In ciascuna unità spinale l'attività del personale si esplica secondo i criteri metodologici del lavoro in équipe, nella

multidisciplinarietà degli interventi.

     2. Tutti gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi sono diretti dal coordinatore dell'unità spinale, il quale viene scelto, con cadenza triennale e con possibilità di rinnovo, tra i responsabili delle specialità cliniche citate nel precedente art. 5.

     3. Nell'espletamento delle proprie funzioni il coordinatore è coadiuvato da un componente del nucleo fisso di cui al secondo comma del precedente art. 7.

 

     Art. 9.

     1. L'unità spinale persegue, oltre alle finalità connesse con il trattamento dei soggetti medullolesi, anche compiti di studio e di ricerca epidemiologica, relativi al campo specifico del suo intervento, con particolare riguardo alle lesioni midollari, alle loro cause e ai metodi di intervento terapeutico.

 

     Art. 10.

     1. L'unità spinale costituisce un apposito servizio di follow-up annuale per la funzionalità renale e le sue eventuali complicanze, nonché un follow-up permanente per consulenze fisiatriche, riabilitative, programmi di recupero, concernenti le abitazioni e la formazione.

 

     Art. 11.

     1. Per rispondere alle esigenze di un corretto funzionamento delle unità spinali, è costituita presso il settore igiene e sanità della Regione una commissione tecnica nominata, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, presieduta dal responsabile del servizio ospedali del medesimo settore.

     2. La commissione è composta da tre coordinatori delle unità spinali, da un direttore sanitario di presidio ospedaliero sede di unità spinale, da due rappresentanti degli utenti designati dalle associazioni regionali più rappresentative e da un medico e da un dipendente diplomato non medico operanti presso le unità spinali della Regione designati dalle rispettive organizzazioni sindacali regionali più rappresentative.

     3. In sede di prima costituzione della commissione e qualora non risultino ancora nominati i coordinatori delle singole unità spinali, la Giunta Regionale sceglie provvisoriamente i sostituti nei responsabili delle unità operative esistenti che concorrono a costituire le unità spinali.

     4. La commissione osserva e valuta i risultati derivanti dalla applicazione della presente Legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata dalla Legge stessa, ai fini della attività di orientamento e di indirizzo della Regione nei confronti delle U.S.S.L.

 

     Art. 12.

     1. La Giunta Regionale autorizza, a richiesta degli enti sanitari pubblici interessati, la istituzione di posti d'organico del personale per le unità spinali e, all'occorrenza, per le unità operative specialistiche di cui al precedente art. 5, nei limiti degli standard e nel quadro delle modalità operative previste dall'art. 3, lettera B) punto 6 del D.M. 13 settembre 1988; i medesimi standard e modalità organizzative si applicano altresì nei presidi convenzionati sede di unità spinali.

     2. La Giunta Regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 11, provvede ad impartire ogni opportuna direttiva di carattere tecnico-operativo ed organizzativo, finalizzata al migliore funzionamento delle unità spinali.

 

     Art. 13.

     1. La partecipazione degli utenti delle unità spinali viene assicurata dalle disposizioni contenute nella L.R. 16 settembre 1988, n. 48 «Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali».

 

     Art. 14.

     1. Gli operatori sanitari, in una corretta prassi di aggiornamento permanente, sviluppano scambi culturali e contatti professionali con i centri nazionali ed esteri per medullolesi.

     2. Il settore igiene e sanità della Giunta Regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 11, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, propone i contenuti dei percorsi formativi alle U.S.S.L. competenti per territorio destinati alle figure professionali operanti permanentemente o saltuariamente nelle unità spinali.

 

 

 

Tabella «A»

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N. progr.  U.S.S.L.    Presidio Osped.              N. posti letto

           di rifer.

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1            75/9      PMAO Niguarda Cà Granda                 30

2            41        PMAO E.O. Spedali Civili di Brescia     20

3            29        PMAO E.O. Ospedali Riuniti di Bergamo   20

4            24        PMAO E.O. Ospedale di Sondalo           20

5            77        IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia

                       e Fondazione Clinica Lavoro di Pavia *  20

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* L'unità spinale ha sede presso il presidio ospedaliero di Montescano

della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia. L'integrazione ed il

coordinamento degli interventi pluridisciplinari, nonché le relative

modalità organizzative ed operative di detta unità spinale sono determinati

mediante convenzione da stipularsi d'intesa tra i due enti, nel rispetto

della presente Legge Regionale.

     Alle sopraindicate unità spinali si aggiunge l'unità spinale integrata

costituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1006 del 20

dicembre 1982.

 

 

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[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.