§ 2.1.117 – L.R. 8 settembre 1987, n. 30.
Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:08/09/1987
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Presso l'U.S.S.L. sede del servizio veterinario è istituita l'anagrafe del cane
Art. 2.      1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore recante la sigla della provincia, il numero dell'U.S.S.L. e un numero [...]
Art. 3.      1. I servizi veterinari delle U.S.S.L., servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati, anche ai fini di profilassi delle malattie infettive, infestive e [...]
Art. 4.      1. La Regione predispone ed attua sentite le U.S.S.L. e le Associazioni di volontariato, programmi annuali di informazione e di educazione da svolgere anche nelle scuole, finalizzati a [...]
Art. 5.      1. I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali
Art. 6.      1. I cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere gratuitamente i cani ospitati nei canili pubblici; all'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito [...]
Art. 7.      1. Alla vigilanza ed ispezione nella materia prevista dalla presente Legge provvedono gli addetti al servizio sanitario ai quali sia stato attribuito, ai sensi della Legge Regionale n. 61 del [...]
Art. 8.      1. La Giunta Regionale, anche su richiesta degli Enti Responsabili dei servizi di zona, realizza corsi di formazione ed esami per guardie ecologiche in materia di protezione degli animali al [...]
Art. 9.      1. Chi alla data dell'entrata in vigore della presente Legge sia proprietario o detentore di cani non denunciati presso il Comune deve procedere alla iscrizione di cui all'articolo 1 entro i [...]
Art. 10.      1. Ferme restando le disposizioni penali di cui all'art. 727 c.p., l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 2 della presente Legge è soggetta alla sanzione amministrativa [...]
Art. 11.      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988 è autorizzata la spesa per le finalità di cui al precedente
Art. 12.      1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge i Comuni sono tenuti a trasmettere alla U.S.S.L. nella quale è istituita l'anagrafe i dati relativi al ruolo della tassa sui cani


§ 2.1.117 – L.R. 8 settembre 1987, n. 30. [1]

Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica.

(B.U. 8 settembre 1987, n. 36 – S.O. n. 2).

 

     Art. 1.

     1. Presso l'U.S.S.L. sede del servizio veterinario è istituita l'anagrafe del cane.

     2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani è tenuto a denunciare al Comune di residenza il possesso dell'animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni dall'evento.

     3. Il Comune, con scadenza trimestrale, trasmette all'anagrafe i dati raccolti ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 2.

     1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore recante la sigla della provincia, il numero dell'U.S.S.L. e un numero progressivo.

     2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei veterinari ufficiali delle U.S.S.L. ovvero da veterinari autorizzati, indicati da Enti o Associazioni di volontariato nei distretti e, dove possibile, nelle sedi dei Comuni.

     3. I dati concernenti i cani iscritti sono elaborati dalla U.S.S.L. anche ai fini dell'attivazione del sistema informativo regionale.

 

     Art. 3.

     1. I servizi veterinari delle U.S.S.L., servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati, anche ai fini di profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, quando richiesti dai proprietari o detentori, predispongono interventi preventivi e successivi, finalizzati al controllo delle nascite della popolazione canina e felina.

 

     Art. 4.

     1. La Regione predispone ed attua sentite le U.S.S.L. e le Associazioni di volontariato, programmi annuali di informazione e di educazione da svolgere anche nelle scuole, finalizzati a realizzare corretti rapporti uomo-animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali stessi.

 

     Art. 5.

     1. I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.

     2. Per i compiti di cui al comma precedente i predetti Enti possono utilizzare a titolo volontario e gratuito guardie zoofile dell'ENPA e i soci delle altre Associazioni zoofile, in base ad apposito regolamento regionale che fissi le modalità di partecipazione del volontariato.

     3. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.

 

     Art. 6.

     1. I cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere gratuitamente i cani ospitati nei canili pubblici; all'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.

 

     Art. 7.

     1. Alla vigilanza ed ispezione nella materia prevista dalla presente Legge provvedono gli addetti al servizio sanitario ai quali sia stato attribuito, ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 1984 all'art. 8, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché gli addetti alla vigilanza igienico sanitaria, muniti di tesserino, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 64 del 1981.

 

     Art. 8.

     1. La Giunta Regionale, anche su richiesta degli Enti Responsabili dei servizi di zona, realizza corsi di formazione ed esami per guardie ecologiche in materia di protezione degli animali al fine di assicurare il controllo sull'applicazione della presente Legge su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 9.

     1. Chi alla data dell'entrata in vigore della presente Legge sia proprietario o detentore di cani non denunciati presso il Comune deve procedere alla iscrizione di cui all'articolo 1 entro i successivi sei mesi.

     2. L'iscrizione all'anagrafe dei cuccioli deve avvenire entro i primi tre mesi di vita.

 

     Art. 10.

     1. Ferme restando le disposizioni penali di cui all'art. 727 c.p., l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 2 della presente Legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 200.000.

     2. L'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente sono attribuite ai sensi dell'art. 1, secondo comma della Legge Regionale n. 90 del 1983 agli Enti Responsabili di Zona.

 

     Art. 11.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988 è autorizzata la spesa per le finalità di cui al precedente:

1 - Art. 4;

2 - Art. 8.

     2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma, punto 1), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 34/78.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, punto 2), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 mediante impiego delle somme che verranno stanziate, con le modalità di cui all'art. 66, della L.R. 95/80, ai capitoli 1.3.2.2.2.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essa dipendenti dalle iniziative di formazione professionale, 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» e 1.3.3.2.2.2141 «Spese per l'attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - I quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso» che saranno iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

     4. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, punto 1), alla parte I, ambito 2, settore 3, finalità 2, attività 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sarà istituito per memoria il capitolo 1.3.2.2.2.2393 «Spese per le attività di informazione e di educazione da svolgersi anche nelle scuole per sensibilizzare alla difesa dell'ambiente ed al rispetto degli animali».

     5. Salvo quanto disposto dal precedente primo comma, le spese per l'attuazione della presente Legge sono sostenute dalle U.S.S.L., sedi dei servizi veterinari nelle quali è istituita l'anagrafe del cane. Al finanziamento dei relativi oneri si provvede mediante impiego del Fondo sanitario nazionale - quota corrente - spettante alla Regione Lombardia.

 

     Art. 12.

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge i Comuni sono tenuti a trasmettere alla U.S.S.L. nella quale è istituita l'anagrafe i dati relativi al ruolo della tassa sui cani.


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 20 luglio 2006, n. 16.