§ 1.10.97 - R.R. 27 luglio 2009, n. 2.
Contributi alle unioni di comuni lombarde in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:27/07/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Destinatari dei contributi)
Art. 3.  (Accesso ai contributi)
Art. 4.  (Tipologia dei contributi)
Art. 5.  (Contributo annuale ordinario)
Art. 6.  (Maggiorazioni del contributo base)
Art. 7.  (Contributo straordinario)
Art. 8.  (Scheda progettuale)
Art. 9.  (Relazione annuale sull'andamento della gestione associata)
Art. 10.  (Termine per la presentazione delle domande di contributo ordinario e straordinario)
Art. 11.  (Documentazione per il contributo ordinario)
Art. 12.  (Documentazione per il contributo straordinario)
Art. 13.  (Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni)
Art. 14.  (Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del contributo)
Art. 15.  (Modalità di erogazione del contributo straordinario)
Art. 16.  (Modalità di liquidazione del contributo ordinario)
Art. 17.  (Durata dei contributi)
Art. 18.  (Revoca del contributo)
Art. 19.  (Verifiche)
Art. 20.  (Deroghe all'ambito territoriale)
Art. 21.  (Contributi alle fusioni dei piccoli comuni)
Art. 22.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 23.  (Norme di prima applicazione)


§ 1.10.97 - R.R. 27 luglio 2009, n. 2.

Contributi alle unioni di comuni lombarde in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) [1]

(B.U. 31 luglio 2009, n. 30 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), i criteri di concessione, la durata, le modalità di erogazione e di revoca dei contributi regionali alle unioni di comuni lombarde, nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate, di cui all'articolo 24, comma 6, della l.r. 19/2008, al regime contributivo che la Regione dispone al fine di incentivare lo sviluppo e la continuità delle gestioni associate previste all'articolo 19, comma 1, della l.r. 19/2008 [2].

2. [Il presente regolamento disciplina altresì forme particolari di incentivazione per la fusione dei piccoli comuni, di cui all'articolo 20, comma 4, della l.r. 19/2008] [3].

 

     Art. 2. (Destinatari dei contributi)

1. Sono destinatarie dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, e possono presentare domanda di concessione del contributo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente regolamento:

 

a) le unioni di comuni lombarde, di seguito denominate unioni, costituite ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 19/2008, che esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all'interno degli ambiti territoriali di riferimento, di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 19/2008, salve eventuali deroghe all'ambito territoriale ai sensi dell'articolo 20;

b) [le comunità montane] [4].

2. [Ai fini della incentivazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali, alle comunità montane si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le unioni, quando non diversamente stabilito] [5].

 

     Art. 3. (Accesso ai contributi)

1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'articolo 18, comma 2, della 1.r. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al precedente periodo, è parimenti richiesta l'adesione da parte di tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali [6].

2. [Le comunità montane accedono ai contributi alle condizioni previste dal comma 1, in caso di esercizio dei servizi:

a) per tutti i comuni aderenti, se composte da massimo sette comuni;

b) per almeno otto comuni, se composte da un numero di comuni superiore a sette] [7].

2 bis. [Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte delle comunità montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi] [8].

3. Non sono corrisposti contributi alle unioni per funzioni e servizi da esse affidati alle comunità montane.

4. I comuni non aderenti all'unione che gestiscono in forma associata funzioni e servizi con la stessa, mediante convenzioni, non sono considerati ai fini dell'erogazione del contributo. I comuni limitrofi ad una comunità montana possono affidarle, in base ad una convenzione, l'esercizio di servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l.r. 19/2008; questi comuni non partecipano al computo di cui al comma 2, ma sono utili alla determinazione del contributo a tale comunità montana, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lett. d) [9].

5. Per l'accesso ai contributi le unioni presentano una scheda progettuale della gestione associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 8.

 

     Art. 4. (Tipologia dei contributi)

1. Il contributo regionale può essere:

a) ordinario annuale, finalizzato al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata di funzioni e servizi comunali;

b) straordinario, finalizzato al sostegno delle spese necessarie all'avvio e alla continuità della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

3. Se il totale dei contributi ordinari erogabili in base alla presentazione delle domande eccede le risorse finanziarie annual-mente disponibili, il contributo spettante alle unioni è proporzionalmente ridotto in ragione della disponibilità e ripartito tra gli aventi diritto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai contributi straordinari.

 

     Art. 5. (Contributo annuale ordinario)

1. Il contributo annuale ordinario è corrisposto, ad esercizio in corso, a copertura delle spese di erogazione dei servizi elencati nella tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 l'unione deve esercitare almeno quattro servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

3. L'unione deve esercitare almeno due attività relative a ciascun servizio scegliendone una tra quelle indicate nella tabella di cui al comma1, nella colonna denominata Attività obbligatorie .

4. Il contributo deriva dalla sommatoria del contributo base di cui al comma 5, computato per servizio e per comune, alle maggiorazioni determinate, ai sensi dell'articolo 6, in base ai criteri di cui al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2008.

5. Il contributo base è calcolato moltiplicando il peso attribuito ad ogni servizio indicato nella tabella di cui al comma 1 per un valore di € 0,10 per i primi tre anni di esercizio della gestione associata per ciascun residente in ogni comune associato. Il valore di cui al precedente periodo decresce progressivamente di € 0,02 per anno, fino ad un valore minimo di € 0,02 per gli anni successivi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), il valore di € 0,10 è raddoppiato a € 0,20 per i piccoli comuni lombardi. Per questi comuni decresce fino ad un valore minimo di € 0,04.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 5, al numero dei residenti dei comuni dell'unione vengono apportati i seguenti correttivi:

a) se la popolazione è inferiore a 2.000 residenti, è considerata pari a 2.000;

b) se la popolazione è superiore a 5.000 residenti, è considerata pari a 5.000;

c) se la popolazione complessiva dei comuni dell'unione è superiore a 30.000 residenti, è considerata pari a 30.000;

d) [se la popolazione complessiva dei comuni della comunità montana che le hanno conferito la gestione di funzioni e servizi è superiore a 50.000 residenti, è considerata pari a 50.000. Alla determinazione della popolazione complessiva concorrono anche i residenti nei comuni limitrofi alla comunità montana che le conferiscono la gestione di servizi] [10].

7. Qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c) del comma 6, il numero dei residenti di ciascun comune viene proporzionalmente ridotto [11].

8. La popolazione comunale residente viene calcolata sulla base dei dati del Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali (S.I.S.E.L.) di due anni precedenti la richiesta del contributo ordinario.

 

     Art. 6. (Maggiorazioni del contributo base)

1. Alla somma computata ai sensi dell'articolo 5, comma 5, sono apportate maggiorazioni calcolate sul contributo base, distinte per servizio e per comune e calcolate separatamente in base ai seguenti criteri:

a) numero dei servizi associati;

b) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;

c) dinamismo associativo ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), della l.r. 19/2008;

d) livello di svantaggio medio o elevato dei comuni aderenti all'unione, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004;

e) affidamento del servizio ad un ufficio unico dell'unione;

f) esercizio in forma associata del servizio sistema informativo ;

g) densità della popolazione residente;

h) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico;

i) efficienza della gestione associata derivante dalla presenza di un unico segretario per l'unione e per tutti i comuni dell'unione per le unioni fino a 3 comuni, per almeno 3 comuni per le unioni con più di 3 comuni.

2. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera a), è calcolata in base alle percentuali indicate nella tabella 2 dell'Allegato A al presente regolamento.

3. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera b), è calcolata in base alle percentuali indicate nella tabella 3 dell'Allegato A al presente regolamento.

4. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera c), è calcolata in base alle seguenti modalità:

 

a) l'incremento del numero dei comuni aderenti alla gestione associata comporta una maggiorazione del contributo pari al 3 per cento per ogni nuovo comune aderente, per un periodo di due anni a partire dalla annualità successiva all'adesione;

b) l'incremento delle funzioni e dei servizi della gestione associata comporta una maggiorazione del contributo pari al 10 per cento per ogni nuovo servizio, per un periodo di due anni a partire dall'annualità successiva all'anno di attivazione.

5. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera d), è calcolata per il singolo comune in misura pari al 3 per cento, se classificato a elevato livello di svantaggio, e pari all'1 per cento, se classificato a medio livello di svantaggio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004.

6. L'unione percepisce una maggiorazione del contributo nella misura del 40 per cento in base al criterio di cui al comma 1, lettera e), quando l'insieme delle attività di cui si compone il servizio viene trasferito e unificato presso una sola struttura dell'unione, dotata di un unico responsabile, al cui funzionamento i comuni provvedono con il solo intervento trasferimenti nella spesa corrente del bilancio relativa a tale servizio.

7. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera f), è calcolata in ragione delle quote indicate nella tabella 4 dell'Allegato A al presente regolamento. La maggiorazione è articolata per i sistemi elencati nella tabella e si applica se tutti i comuni dell'unione esercitano tutti gli elementi indicati per il sistema o i sistemi prescelti.

8. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera g), è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni comune aderente all'unione, con densità inferiore a 400 residenti per chilometro quadrato.

9. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera h), è calcolata ogni 10 chilometri quadrati di superficie sottoposta a vincolo idrogeologico, secondo la percentuale indicata nella tabella 5 dell'Allegato A al presente regolamento. La superficie sottoposta a vincolo idrogeologico è determinata ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale dell'11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio ed è dichiarata dall'unione.

10. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera i) è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni comune aderente all'unione con un unico segretario.

 

     Art. 7. (Contributo straordinario)

1. Il contributo straordinario è erogato alle unioni per le spese di investimento relative all'avvio e alla continuità delle gestioni associate a copertura del 50 per cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per l'erogazione dei servizi, fino ad un importo massimo di € 10.000 a servizio.

2. Le unioni che avviano per la prima volta una gestione associata o che integrano i servizi gestiti in forma associata beneficiano del contributo straordinario ai sensi del comma 1.

3. Il contributo straordinario per la continuità della gestione associata è riconosciuto annualmente, a partire dal terzo anno successivo all'avvio della gestione associata, a copertura del 50 per cento delle spese di investimento, sostenute nell'esercizio per il quale è richiesto il contributo, per un importo massimo di € 20.000 sul complesso dei servizi esercitati mediante ufficio unico secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

 

     Art. 8. (Scheda progettuale)

1. L'unione approva una scheda progettuale per l'avvio della gestione associata dei servizi affidati dai comuni aderenti, elaborata secondo i contenuti e i criteri di cui all'Allegato B al presente regolamento, da presentare unitamente alla domanda di contributo straordinario.

2. L'adesione all'unione di nuovi comuni o l'aggiunta di nuovi servizi gestiti in forma associata dall'unione, comporta l'integrazione della scheda progettuale o della scheda riepilogativa di cui all'art. 22, comma 2, secondo i criteri di cui all'Allegato B al presente regolamento.

 

     Art. 9. (Relazione annuale sull'andamento della gestione associata)

1. L'unione redige una relazione annuale sull'efficienza ed efficacia della gestione associata in relazione ai servizi attivati, anche ai fini di cui all'articolo 21, comma 3, della l.r. 19/2008, elaborando un'analisi dei risultati conseguiti e delle risorse destinate nell'annualità precedente da ogni singolo ente coinvolto e per ogni singolo servizio.

2. La relazione è redatta sulla base del modello di cui all'Allegato € al presente regolamento.

3. L'unione trasmette la relazione alla Regione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008 e ne invia copia ai comuni aderenti.

 

     Art. 10. (Termine per la presentazione delle domande di contributo ordinario e straordinario)

1. La domanda per la concessione del contributo ordinario è presentata alla sede territoriale regionale (STER) competente per provincia entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali [12].

2. La scheda di cui all'articolo 8 e la domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 7 sono presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al presente comma e la domanda di contributo è quella competente per i rapporti con gli enti locali [13].

3. Le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi1e2,la relativa modulistica e l'eventuale documentazione da allegare, ulteriore rispetto a quella di cui agli articoli 11 e 12, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

4. Non sono ammesse a contributo le unioni che presentano domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 11. (Documentazione per il contributo ordinario)

1. L'unione può presentare domanda di contributo annuale ordinario se la scheda di cui all'articolo 8 è stata ammessa dalla struttura competente per l'istruttoria e dopo l'avvio in forma associata dei servizi per i quali è richiesto il contributo ordinario [14].

2. L'unione allega alla domanda di contributo ordinario:

a) la dichiarazione di effettivo esercizio dei servizi;

b) la relazione di cui all'articolo 9;

c) la relativa modulistica debitamente compilata e l'eventuale documentazione di cui all'articolo 10, comma 3;

c) bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario [15].

 

     Art. 12. (Documentazione per il contributo straordinario)

1. L'unione allega alla domanda per il contributo straordinario di avvio:

a) l'atto costitutivo e lo statuto [16];

b) la scheda progettuale di cui all'articolo 8;

c) dichiarazione attestante l'esercizio della gestione associata nell'ambito territoriale di riferimento o, in deroga, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della l.r. 19/2008 e dell'articolo 20 del presente regolamento;

d) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 e articolo 5 comma 3;

e) la documentazione e la modulistica, debitamente compilata, di cui all'articolo 10, comma 3.

2. [La comunità montana allega alla domanda per il contributo straordinario, oltre a quanto previsto al comma 1:

a) copia conforme del provvedimento di delega dei servizi e delle funzioni da parte dei comuni aderenti;

b) copia della convenzione, di cui all'articolo 9, comma 3, del-la l.r. 19/2008;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2] [17].

3. In caso di integrazione di nuovi servizi in gestione associata, l'unione allega alla domanda di integrazione del contributo straordinario:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, in caso di modifica [18];

b) l'integrazione o la revisione della scheda progettuale;

c) [per le comunità montane, le deleghe dei comuni aderenti e l'integrazione della convenzione di cui al comma 2] [19].

 

     Art. 13. (Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni)

1. Se nel corso dell'attività istruttoria a cura delle strutture di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di cui all'articolo 8 o anche la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 19/2008 e dal presente regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo [20].

2. Gli enti richiedenti possono, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, le domande non sono ammesse a contributo.

4. Le domande in possesso dei requisiti ai sensi della l.r. 19/2008 e del presente regolamento sono dichiarate ammissibili a contributo con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 1 [21].

 

     Art. 14. (Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del contributo)

1. Le strutture di cui all'articolo 13, comma 1 concludono l'istruttoria delle domande pervenute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali [22].

2. La trasmissione degli esiti di cui al comma 1 si effettua mediante compilazione del modello stabilito con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e/o di presentazione delle rettifiche e integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.

3. La struttura di cui al comma 2 adotta il provvedimento di concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

4. Nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.

 

     Art. 15. (Modalità di erogazione del contributo straordinario)

1. Il contributo straordinario per l'avvio e per successive integrazioni dei servizi è erogato con le seguenti modalità:

 

a) il 50 per cento del contributo previsto sui servizi viene liquidato con il provvedimento di concessione del contributo straordinario a titolo di anticipazione;

b) il 50 per cento viene liquidato a saldo, previa presentazione di fatture alle quali sono allegati i relativi mandati di pagamento.

2. Le fatture dell'unione devono essere inviate entro il termine di due anni dalla data del provvedimento di concessione o integrazione del contributo straordinario.

3. Sono ammesse al contributo le fatture emesse a partire dall'anno di presentazione della domanda di contributo straordinario di avvio o di integrazione.

4. In caso di documentazione riferita a spese inferiori rispetto all'importo anticipato dalla Regione, la differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto, in base alle fatture riferite al contributo ammesso, viene revocata.

5. Il contributo straordinario di continuitàè erogato a saldo, previa presentazione delle fatture con allegati i relativi mandati di pagamento.

 

     Art. 16. (Modalità di liquidazione del contributo ordinario)

1. Il contributo ordinario viene liquidato contestualmente al provvedimento di concessione entro l'anno finanziario di riferimento.

2. Gli importi dei contributi successivi alla prima annualità sono proporzionalmente ridotti rispetto alle somme concesse nell'anno precedente qualora, sulla base della rendicontazione trasmessa, non sia comprovata una spesa uguale o superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio.

 

     Art. 17. (Durata dei contributi)

1. Riguardo alla durata dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, si applica quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

 

     Art. 18. (Revoca del contributo)

1. Ai fini del presente regolamento, la revoca del contributo straordinario o ordinario consiste nel provvedimento adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente della STER presso la quale è stata presentata la domanda di contributo, con il quale si dispone che il contributo concesso deve essere in tutto o in parte restituito. Per la provincia di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali [23].

2. La revoca totale o parziale del contributo straordinario si ha nelle seguenti situazioni:

a) quando non sono stati attivati i servizi entro il termine di due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;

b) quando non sono state depositate fatture e mandati di pagamento;

c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 4.

3. Il procedimento di revoca del contributo straordinario è avviato con avviso all'unione inadempiente; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i successivi trenta giorni.

4. La revoca totale o parziale del contributo ordinario si ha in caso di:

a) [perdita del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, per le sole comunità montane] [24];

b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, commi2e3;

c) perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), per le sole unioni di comuni lombarde.

5. Nei casi di cui al comma 4, il procedimento di revoca del contributo ordinario è avviato con assegnazione all'unione di un termine entro il quale provvedere al ripristino dei requisiti; il provvedimento di revoca è adottato in assenza della trasmissione della documentazione richiesta.

 

     Art. 19. (Verifiche)

1. La struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, può effettuare verifiche d'ufficio sull'operatività della gestione associata, previo accordo sui tempi di svolgimento con l'unione beneficiaria dei contributi di cui al presente regolamento.

 

     Art. 20. (Deroghe all'ambito territoriale)

1. Ai fini della deroga di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 19/2008, l'ambito distrettuale può essere ritenuto inidoneo a garantire l'efficace, l'efficiente ed economica gestione dei servizi in forma associata in presenza di una delle seguenti situazioni territoriali e condizioni funzionali:

 

a) unioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) unioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento a seguito di trasformazione di altre forme associative che già gestivano funzioni e servizi in forma associata;

c) comuni che appartengono ad ambiti distrettuali diversi ma che motivano la deroga in ragione dell'omogeneità del territorio interessato dalla gestione associata in termini di maggiore efficacia, efficienza ed economicità.

2. I comuni interessati trasmettono alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, la richiesta di deroga motivata.

3. Il provvedimento di deroga nel caso di cui al comma 1, lett. a) e b)è adottato con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali, nel caso di cui al comma 1, lett. c), è adottato con deliberazione della giunta regionale.

4. Resta ferma per le unioni di cui al comma 1, la necessità del possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 20, della l.r. 19/2008.

 

     Art. 21. (Contributi alle fusioni dei piccoli comuni) [25]

[1. Al comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più comuni, di cui alla l.r. 11/2004, sono corrisposti un contributo straordinario una tantum e contributi annuali ordinari per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento legislativo di istituzione del nuovo comune.

2. I contributi sono corrisposti anche se uno o più dei comuni coinvolti non ha mai fruito di contributi per la gestione associata di funzioni e servizi.

3. Il contributo straordinario una tantum per ogni servizio di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento, è corrisposto nella misura del 50 per cento a copertura delle spese di investimento necessarie alla fusione, fino a un massimo di € 50.000 per ogni servizio esercitato ed elencato nella tabella citata.

4. Il contributo straordinario una tantum al comune risultante dalla fusione è liquidato con provvedimento della struttura regionale competente con le seguenti modalità:

 

a) 20 per cento a seguito della fusione, a titolo di anticipazione;

b) 80 per cento a saldo, previa presentazione annuale delle fatture con allegati i relativi mandati di pagamento.

5. Le fatture devono essere presentate entro il termine di cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo straordinario una tantum.

6. In caso di documentazione riferita a spese inferiori rispetto all'importo anticipato dalla Regione, di cui al comma 4, lettera a), si applica quanto previsto all'articolo 15, comma 4.

7. Il contributo ordinario annuale al comune risultante dalla fusione è computato € 1,00 per ogni residente, moltiplicato per il peso di ciascun servizio esercitato tra quelli elencati nella tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento.

8. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 7, al numero dei residenti vengono apportati i seguenti correttivi:

 

a) se la popolazione del comune risultante dalla fusione è inferiore a 2.000 residenti, è considerata pari a 2.000;

b) se la popolazione del comune risultante dalla fusione è superiore a 10.000 residenti, è considerata pari a 10.000.

9. Nel caso in cui il comune risultante dalla fusione aderisca ad una unione incentivata ai sensi del presente regolamento, inclusa quella alla quale aderivano i comuni soggetti a fusione, la somma corrisposta a titolo di contributo ordinario per la fusione è ridotta della parte del contributo annuale ordinario, di cui all'articolo 5, spettante ai comuni fusi in quanto erogata all'unione.]

 

     Art. 22. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le unioni che, ai sensi della d.c.r. 27 maggio 2003 n. VII/802 e dei relativi provvedimenti attuativi, hanno beneficiato di contributi per l'esercizio effettivo in gestione associata di funzioni e servizi comunali sulla base di un progetto specifico e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 20, della l.r. 19/2008, non presentano la scheda progettuale di cui all'articolo 8 per i servizi già esercitati.

2. Nel caso di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 8 ter dell'articolo 24 della l.r. 19/2008, le unioni presentano la domanda di contributo ordinario per i servizi già esercitati ai sensi del presente regolamento unitamente a una scheda riepilogativa, sviluppata secondo i criteri e i contenuti di cui all'allegato B al presente regolamento. Il contributo ordinario decorre dall'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della relativa domanda [26].

3. Le unioni che hanno già beneficiato del contributo straordinario per l'avvio della gestione associata non possono beneficiarne nuovamente, per le medesime tipologie di servizio, ai sensi del presente regolamento.

4. Alle unioni che entro il 30 novembre 2008 hanno presentato domanda, ai sensi della d.c.r. 27 maggio 2003 n. VII/802 e dei relativi provvedimenti attuativi, alle quali non sia stato concesso in tutto o in parte il contributo per l'anno 2008, se ammesse alla concessione del contributo ai sensi della l.r. 19/2008 e del presente regolamento, è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a € 40.000.

4 bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale [27].

 

     Art. 23. (Norme di prima applicazione)

1. Per il solo anno 2009, le unioni presentano la domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo annuale ordinario entro e non oltre il 15 ottobre.

2. Le unioni di cui all'art. 23, comma 18, della l.r. 19/2008, che entro la data del 30 giugno 2010 si sono adeguate alle disposizioni di cui all'art. 18 della l.r. 19/2008, per l'anno 2010 possono presentare la domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo annuale ordinario entro e non oltre il 15 settembre 2010.

2 bis. Possono presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il termine di cui al comma 2:

a) le comunità montane;

b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia per effetto della l.r. 19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all'associazione; l'unione di comuni lombarda beneficia della possibilità di adeguamento del contributo, di cui all'articolo 24, comma 7 della l.r. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti è almeno pari a quello dell'associazione originaria [28].

2 ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'unione si adegua a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, come sostituito dal regolamento di cui all'articolo 22, comma 4 bis, entro il 15 settembre 2011 [29].

 

ALLEGATI [30]


[1] Titolo già modificato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12.

[4] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[8] Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[9] Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[10] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[16] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[17] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[18] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[19] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[24] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[25] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[28] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

[30] Per una modifica ai presenti allegati, vedi l'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.