§ 1.10.62 - L.R. 18 giugno 2003, n. 8.
Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:18/06/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) in adeguamento alla sentenza n. 47/2003 della Corte costituzionale).
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale)).
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie)).
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell’ordinamento del personale regionale)).
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 “Attuazione dell’articolo 15 (Vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, [...]
Art. 6.  (Modifica alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e di Beneficenza operanti in Lombardia)).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 1.10.62 - L.R. 18 giugno 2003, n. 8. [1]

Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico.

(B.U. 20 giugno 2003, n. 25 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) in adeguamento alla sentenza n. 47/2003 della Corte costituzionale).

     1. Alla legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) è apportata la seguente modifica:

     [a) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     “Art. 10. (Decisione del Consiglio regionale e referendum consultivo).

     1. Decorsi i termini di cui all’articolo 9, il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al consiglio regionale.

     2. L’effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall’articolo 133 della Costituzione e dall’articolo 65, secondo comma, dello Statuto della Regione, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della commissione consiliare competente.

     3. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

     4. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

     5. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a quindici il consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione presso la sede del comune interessato degli elettori ai quali deve comunque essere garantita la segretezza del voto.

     6. Qualora il  mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

     7. La data di effettuazione del referendum è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del presidente della giunta regionale, da comunicarsi ai presidenti delle corti d’appello e delle commissioni elettorali mandamentali interessati.

     8. Qualora l’iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine di tre mesi, entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del consiglio regionale, decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

     9. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, escluse comunque le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 e all’articolo 17, comma 6, di detta legge.”.] [2]

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale)).

     1. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) l’art. 5 bis è sostituito dal seguente:

     “Art. 5 bis. (Disposizioni in materia di rimborso spese di difesa giudiziale).

     1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, si accolla gli oneri di difesa sostenuti da propri amministratori e dipendenti nell’ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale avviato nei loro confronti in relazione ad atti o fatti connessi all’espletamento del mandato o allo svolgimento delle attribuzioni dell’ufficio.

     2. L’assunzione degli oneri di cui al comma 1 avviene a conclusione di ogni singola fase e singolo grado di giudizio, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti organi professionali.

     3. L’assunzione degli oneri di cui al comma 1 può avvenire anche in via di anticipazione sin dall’apertura del procedimento, a condizione che non emerga con immediatezza un evidente conflitto di interessi con l’Amministrazione.

     4. Qualora il singolo grado di giudizio o il procedimento si chiuda con sentenza di condanna definitiva che accerti la sussistenza di fatti commessi per dolo o colpa grave, la Regione ripeterà all’interessato tutte le somme eventualmente già corrisposte.

     5. Per l’assunzione degli oneri, anche in via di anticipazione, valgono le previsioni dell’articolo 96 codice di procedura penale in materia di nomina dei difensori di fiducia.

     6. Detti oneri attengono altresì alle spese di domiciliazione e di accertamento tecnico-peritale.” ] [3]

     2. Le disposizioni di cui all’art. 5bis della l.r. 16/1996, come sostituito dal comma 1, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie)).

     1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 2 dell’articolo 5 le parole: “dall’Assessore competente” sono sostituite dalle parole: “dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato”.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell’ordinamento del personale regionale)). [4]

     [1. Alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell’ordinamento del personale regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 10/1995 è inserito il seguente:

     “7 bis. Il dipendente regionale di qualifica non dirigenziale può, a domanda e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente, essere collocato in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre amministrazioni pubbliche”.]

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 “Attuazione dell’articolo 15 (Vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59’”).

     1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Attuazione dell’articolo 15 (Vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59’) è apportata la seguente modifica:

     a) [il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     “2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla giunta regionale, sentite le camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori.”] [5].

 

     Art. 6. (Modifica alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)). [6]

     [1. Alla legge regionale  30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è inserito il seguente:

     “1 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d’ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, per la licenza per l’esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall’articolo 20, comma 3, della presente legge.”.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1bis dell’articolo 16 della l.r. 12/2001, come inserito dal comma 1, si applicano con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’articolo 20, comma 3, della l.r. 12/2001.]

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)).

     1. Alla legge regionale16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 9 dell’articolo 21 le parole “la Regione” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale”;

     b) al comma 1 dell’articolo 26 le parole “il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale,”;

     c) al comma 4 dell’articolo 27 le parole “il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale”;

     d) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 43 dopo le parole “il cui allenamento o addestramento viene disciplinato” sono aggiunte le parole “dalla Giunta regionale”;

     e) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 è sostituita dalla seguente:

     “b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi, per i danni provocati da fauna selvatica e domestica inselvatichita. I danni, che devono essere denunciati entro otto giorni dall’avvenimento, sono quantificati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, individuati dalle province di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Le risorse sono reperite nell’ambito della dotazione finanziaria del bilancio regionale assegnata alle province per le spese relative alle funzioni trasferite in materia di caccia e sono ripartite dalle stesse in base alle effettive esigenze dei singoli ambiti territoriali o dei comprensori alpini di competenza; gli stessi sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento dei danni quantificati e liquidati, tramite le quote versate dai singoli soci;”.

     f) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 è sostituita dalla seguente:

     “b) contributi alle province per l’indennizzo dei danni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e b);”.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e di Beneficenza operanti in Lombardia)).

     1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e di Beneficenza operanti in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 le parole “dalla Giunta comunale del comune” sono sostituite dalle parole “dal comune”;

     b) alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 le parole “dalla Giunta comunale del comune” sono sostituite dalle parole “dal comune”.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.

[3] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[5] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.