§ 4.10.11 - L.R. 25 giugno 1984,n. 34.
Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:25/06/1984
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Programma di interventi degli enti locali).
Art. 2.  (Criteri direttivi e programmatici regionali).
Art. 3.  (Domanda di concessione del contributo).
Art. 4.  (Concessione del contributo).
Art. 5.  (Liquidazione del contributo).
Art. 6.  (Proroga ed inosservanza dei termini per la consegna o per l'inizio dei lavori).
Art. 7.  (Norma finale).


§ 4.10.11 - L.R. 25 giugno 1984,n. 34.

Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e loro consorzi. [1]

(B.U. 18 luglio 1984, n. 29).

 

Art. 1. (Programma di interventi degli enti locali).

     Ai fini della determinazione dei criteri direttivi e programmatici per la concessione di contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i relativi consorzi presentano alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una indicazione programmatica concernente la realizzazione di opere pubbliche distinte per settori omogenei di intervento [2].

     La relazione di cui al comma precedente, da redigersi in coerenza con la relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 1 quater, terzo comma del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, deve contenere l'indicazione delle opere in ordine di priorità e per ognuna di esse specificare dettagliatamente:

     a) la coerenza con il programma regionale di sviluppo e con i piani e programmi di settore e i progetti regionali;

     b) le motivazioni dell'urgenza, priorità ed indispensabilità dell'opera in rapporto allo stato di fatto, ai fabbisogni accertati, alle zone di utenza;

     c) i requisiti, le prestazioni di carattere tecnico-funzionale del progetto e le relative previsioni di costo e dei tempi e fasi di attuazione;

     d) la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore e con il programma pluriennale di attuazione per i Comuni tenuti a dotarsene nonché la disponibilità delle aree necessarie all'intervento;

     d bis) l'eventuale previsione dell'opera pubblica negli atti di programmazione delle attività e degli interventi redatti dagli enti ed organismi preposti alla gestione ed il coordinamento dei parchi regionali, delle riserve naturali, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale [3];

     e) per le opere che richiedano un notevole impegno finanziario, il loro frazionamento in più lotti.

     I settori omogenei di intervento sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

     Successivamente alla prima applicazione della presente legge gli enti locali interessati, entro il 31 ottobre di ogni anno, possono presentare per la prima volta la indicazione programmatica o apportarvi modifiche ed aggiornamenti con l'osservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

     Nella indicazione programmatica di cui al presente articolo i Comuni, le Province e i relativi consorzi non possono includere opere pubbliche la cui attuazione sia stata delegata alle Comunità Montane ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, o che siano comprese nei programmi stralcio delle Comunità Montane di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15.

 

     Art. 2. (Criteri direttivi e programmatici regionali).

     La Giunta regionale, entro il 30 novembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale i criteri direttivi e programmatici per la concessione di contributi regionali e con la contestuale indicazione in ordine di priorità delle singole opere pubbliche ammissibili ai contributi stessi.

     La proposta della Giunta è formulata esclusivamente sulla base delle indicazioni programmatiche presentate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, in modo da assicurare la coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei piani, programmi e progetti regionali previsti direttamente dalla legge. Essa inoltre deve tenere conto delle disponibilità finanziarie desumibili dai bilanci annuali pluriennali e indicare altresì, la quota di spesa a carico degli enti locali interessati per i contributi in conto capitale, nonché l'onere a carico della Regione per i contributi in conto interessi.

     Il Consiglio regionale approva i criteri direttivi e programmatici, con la indicazione in ordine di priorità delle singole opere ammissibili ai contributi, contemporaneamente al bilancio di previsione annuale e, comunque, non oltre il successivo mese di marzo.

     Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale può proporre al Consiglio, che provvede entro il 31 maggio, modifiche alla deliberazione di cui al terzo comma, sia in relazione alle modifiche e agli aggiornamenti di cui al quarto comma dell'articolo 1, sia in relazione all'intervenuta efficacia di nuovi piani, programmi e progetti regionali e alla modifica di quelli esistenti e proporre altresì, in relazione alla impostazione del bilancio, che il contributo regionale sia concesso solo ad alcuni settori di intervento [4].

     La Giunta regionale nella formulazione della proposta di cui al quarto comma stabilisce anche i criteri per una congrua valutazione di priorità delle opere incluse negli atti di programmazione di cui al secondo comma dell'articolo 1, lettera d bis, debitamente approvati dalla Regione [5].

 

     Art. 3. (Domanda di concessione del contributo).

     Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 2, terzo comma, gli enti locali presentano al Presidente della Giunta la domanda di concessione del contributo regionale corredata della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'opera interessata [6].

     Con la stessa deliberazione, nel caso di contributi in conto capitale, devono essere indicati i finanziamenti certi con cui l'ente intende provvedere alla copertura della quota di spesa posta a suo carico ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 o, nel caso di contributi in conto interessi, deve essere fornita la dimostrazione dell'avvenuto affidamento per la contrazione del mutuo.

     Successivamente alla prima applicazione della presente legge, qualora i criteri direttivi e programmatici del Consiglio regionale non siano stati modificati ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, il termine per la presentazione delle nuove domande di concessione del contributo regionale di cui al primo comma è fissato al 30 settembre; qualora, invece, il Consiglio regionale abbia adottato la deliberazione di modifica, le nuove domande o la conferma delle domande già presentate devono pervenire entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione suddetta [6].

 

     Art. 4. (Concessione del contributo). [7]

     La Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, entro il termine massimo del 30 novembre successivo, concede il contributo fissando altresì il termine entro il quale l'Ente locale dovrà provvedere alla consegna dei lavori o al loro inizio nel caso di esecuzione in economia.

     La Giunta regionale può protrarre di un anno al massimo il termine di cui al primo comma quando l'opera è finanziata totalmente o parzialmente da mutuo, in relazione alle procedure relative alla contrazione del mutuo stesso.

     La Giunta regionale con la deliberazione di concessione del contributo può stabilire che una quota del contributo regionale comunque non inferiore al 50 per cento dell'importo sia liquidata a seguito della presentazione della domanda e che le successive liquidazioni avvengano sulla base di stati di avanzamento degli atti di collaudo o di regolare esecuzione nonché del rendiconto finale delle spese.

 

     Art. 5. (Liquidazione del contributo).

     Il Presidente della Giunta regionale liquida il contributo in conto capitale all'ente locale nella misura, nei modi e alle condizioni previste dalla deliberazione di cui al terzo comma dell'articolo 4 [8].

     La domanda di liquidazione del contributo in conto capitale deve essere corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori e da quello di formale consegna degli stessi o dalla dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia nonché da tutti gli atti di assenso eventualmente necessari secondo le norme vigenti [9].

     Il Presidente della Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo in conto interessi direttamente all'ente locale ovvero all'istituto di credito mutuante con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo a seguito di presentazione, da parte dell'ente locale, della domanda corredata della documentazione di cui al comma precedente e di quella concernente la stipulazione del mutuo.

 

     Art. 6. (Proroga ed inosservanza dei termini per la consegna o per l'inizio dei lavori).

     Il termine previsto all'articolo 4, primo comma, per la consegna dei lavori o per il loro inizio può essere prorogato dal Presidente della Giunta regionale, su motivata richiesta dell'ente locale pervenuta alla Regione prima della sua scadenza, per un periodo massimo di tempo uguale a quello inizialmente fissato.

     Decorso inutilmente il termine fissato originariamente e non prorogato o quello prorogato ai sensi del comma precedente, l'ente locale decade dal contributo e il Presidente della Giunta regionale dà atto della decadenza ai fini della cancellazione dell'impegno di spesa.

 

          Art. 7. (Norma finale).

     Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dei contributi rimangono ferme le norme regionali vigenti in materia.

     Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 8 novembre 1989, n. 44.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 8 novembre 1989, n. 44.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1988, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1988, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1988, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1988, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1988, n. 15.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1988, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1988 n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1988, n. 15.