§ 4.4.37 - L.R. 1 giugno 2011, n. 12.
Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:01/06/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Caccia programmata)
Art. 2.  (Limitazioni all’attività venatoria)
Art. 3.  (Tesserino per l’esercizio venatorio)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 6.  (Vigilanza)
Art. 7.  (Sanzioni)
Art. 8.  (Durata del calendario venatorio)
Art. 9.  (Norme finali e transitorie)
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.4.37 - L.R. 1 giugno 2011, n. 12.

Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni

(B.U. 1 giugno 2011, n. 9)

 

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2011/2012-2012/2013-2013/2014

 

Art. 1. (Caccia programmata)

     1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

     A) Periodi di caccia:

     1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

     - nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;

     - nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi della lettera E.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

     2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento;

     3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.

L’attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

     4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E’ fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati [1].

     B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

nei periodi di tempo di cui alla lettera A sono cacciabili le seguenti specie:

     1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, minilepre.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

     2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;

     3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

     4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi);

 

Caccia alla volpe:

è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate ed in ogni giornata aperta alla caccia.

 

Caccia alla pernice rossa ed alla starna:

per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

 

Caccia al fagiano di monte:

le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo [2].

 

     C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona e per il camoscio della provincia di Imperia [3].

     D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

     1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

     dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni [4];

     2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l’approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti, previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.

     E) Zona delle Alpi:

     l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario [5].

     F) Zone di Protezione Speciale (ZPS):

     nelle ZPS, non ricomprese all’interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed integrazioni. Nel mese di gennaio l’attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo ed in forma vagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica [6].

     G) Orario di caccia:

     la caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un’ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3), del presente calendario:

     - dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

     - dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

     - dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);

     - dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;

     - dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

     - dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;

     - dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

     - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

     - dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

     - dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30 [7].

     H) Caccia con il falco e con l’arco:

     la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l’uso del fucile [8].

     I) Allenamento cani:

     1) l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

     2) l’addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito dal punto 1) [9].

     L) Carniere massimo giornaliero:

     per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

     1) Selvaggina stanziale:

     fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

     fagiano di monte: 1 capo.

     2) Selvaggina migratoria:

     20 capi complessivamente con il limite di :

     - allodola: 8 capi;

     - colombaccio: 10 capi;

     - beccaccia: 2 capi;

     - beccaccino: 2 capi;

     - germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

     - alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

E’ consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia [10];

     M) Carniere massimo stagionale:

     ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un’intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

     - beccaccia 20 capi;

     - fagiano 20 capi;

     - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie [11].

     2. E’ vietato esercitare l’attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell’elenco di cui al comma 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti [12].

     3. Il prelievo di specie consentite, all’interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell’articolo 32, commi 6 e 7, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (Articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29) e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province [13].

 

     Art. 2. (Limitazioni all’attività venatoria)

     1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all’articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.

     2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.

 

     Art. 3. (Tesserino per l’esercizio venatorio)

     1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall’articolo 38 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.

     2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.

     3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [14].

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [15].

 

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 6. (Vigilanza)

     1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. (Sanzioni)

     1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. n. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 8. (Durata del calendario venatorio)

     1. Il presente calendario ha validità per le stagioni venatorie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

 

     Art. 9. (Norme finali e transitorie)

     1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell’influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l’attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.

     2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica Italiana all’accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l’Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

     3. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, in attuazione della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[15] Sostituisce il comma 4 dell'art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.