§ 4.4.33 - L.R. 6 giugno 2008, n. 12.
Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:06/06/2008
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Caccia programmata)
Art. 2.  (Limitazioni all’attività venatoria)
Art. 3.  (Tesserino per l’esercizio venatorio)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/1994)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994)
Art. 6.  (Vigilanza)
Art. 7.  (Sanzioni)
Art. 8.  (Durata del Calendario venatorio)
Art. 9.  (Norme finali e transitorie)
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.4.33 - L.R. 6 giugno 2008, n. 12.

Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.

(B.U. 11 giugno 2008, n. 5)

 

 

CAPO I

CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2008/2009,

2009/2010 e 2010/2011

 

Art. 1. (Caccia programmata)

     1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

     A) Periodi di caccia:

     1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

     - nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;

     - nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del punto E.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

     2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento;

     3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.

L’attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

     4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. E’ fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

     B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui al punto A sono cacciabili le seguenti specie:

     1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

     2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;

     3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

     4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe:

è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell’anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna:

per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte:

le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

     C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

     D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

     1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

     2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l’approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.

E’ altresì conferito alle Province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

     E) Zona delle Alpi:

     l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

     F) Zone di protezione speciale (ZPS):

     Nelle ZPS, non ricomprese all’interno di zone di divieto venatorio, è consentita l’attività venatoria nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modifiche e integrazioni. L’attività venatoria, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 35/2006, è consentita nelle giornate di sabato e domenica [1].

     G) Orario di caccia:

     Il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario è consentito da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis dell’articolo 34 della l.r. n. 29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3) del presente calendario [2]:

     - dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

     - dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

     - dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);

     - dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;

     - dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

     - dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;

     - dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

     - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

     - dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

     - dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

     H) Caccia con il falco e con l’arco:

     la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l’uso del fucile.

     I) Allenamento cani:

     1) l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

     2) l’addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1.

     L) Carniere massimo giornaliero:

     Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

     1) Selvaggina stanziale:

     - fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

     - fagiano di monte: 1 capo.

     2) Selvaggina migratoria:

     20 capi complessivamente con il limite di:

     - allodola: 8 capi;

     - colombaccio: 10 capi;

     - beccaccia: 3 capi;

     - beccaccino: 2 capi;

     - germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

     - alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

E’ consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

     M) Carniere massimo stagionale:

     Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un’intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

     - beccaccia: 20 capi;

     - fagiano: 20 capi;

     - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

     2. E’ vietato esercitare l’attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

     3. Il prelievo di specie consentite, all’interno delle strutture private per la caccia (Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell’articolo 32, commi 6 e 7 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.

 

     Art. 2. (Limitazioni all’attività venatoria)

     1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all’articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.

     2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.

 

     Art. 3. (Tesserino per l’esercizio venatorio)

     1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato dagli organi preposti, compilato a cura del cacciatore e riconsegnato dal medesimo, come disposto dall’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.

     2. Coloro che intendano rinunciare all’attività venatoria devono riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre il 15 di ottobre.

     3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/1994)

     1. (Omissis) [3].

     2. (Omissis) [4].

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994)

     1. (Omissis) [5].

 

CAPO III

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 6. (Vigilanza)

     1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994.

 

     Art. 7. (Sanzioni)

     1. Il contravventore alle norme contenute nel presente Calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49 della l.r. 29/1994.

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 8. (Durata del Calendario venatorio)

     1. Il presente Calendario ha validità per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

 

     Art. 9. (Norme finali e transitorie)

     1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell’influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l’attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.

     2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica Italiana all’accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l’Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

     3. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all’ articolo 6 della l.r. 29/1994, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Per tutto quanto non indicato nel presente Calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31.

[2] Capoverso così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 settembre 2010, n. 15. La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 191, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma unico, della L.R. 15/2010.

[3] Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[4] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 6 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.

[5] Modifica il comma 4 dell'art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.