§ 4.2.7 - L.R. 22 dicembre 1983, n. 50.
Determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:22/12/1983
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Finalità di canone convenzionale di locazione).
Art. 2.  (Ulteriori oneri a carico dell'assegnatario).
Art. 3.  (Modalità per stabilire l'incidenza sul canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi).
Art. 4.  (Ammontare del canone convenzionale di locazione).
Art. 5.  (Criteri per determinare l'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione).
Art. 6.  (Costo base).
Art. 7.  (Costo unitario di produzione).
Art. 8.  (Valore locativo).
Art. 9.  (Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione).
Art. 10. 
Art. 11.  (Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul canone convenzionale di locazione).
Art. 11 bis.  (Canone convenzionale minimo).
Art. 12.  (Modifiche all'importo del canone convenzionale di locazione).
Art. 13.  (Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito).
Art. 14.  (Aggiornamenti del canone convenzionale di locazione).
Art. 15. 
Art. 16.  (Sostituzione di precedenti norme).
Art. 17.  (Interpretazione autentica dell'articolo 53, primo comma, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e conseguente modifica alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53).


§ 4.2.7 - L.R. 22 dicembre 1983, n. 50.

Determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale. [*]

(B.U. 30 dicembre 1983, n. 52).

 

     Art. 1. (Finalità di canone convenzionale di locazione).

     Il canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 28, primo comma della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6, come determinato ai sensi della presente legge, è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.

 

     Art. 2. (Ulteriori oneri a carico dell'assegnatario).

     Resta fermo quanto dispone l'articolo 45, quarto comma della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 circa l'obbligo per l'assegnatario di rimborsare all'ente gestore tutte le spese relative alla gestione dei «servizi a rimborso».

     Il costo dei «servizi a rimborso» viene calcolato dall'ente gestore sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi facenti parte di aree omogenee individuate dall'ente stesso con i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente.

 

     Art. 3. (Modalità per stabilire l'incidenza sul canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi).

     L'incidenza sull'ammontare del canone convenzionale di locazione dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è stabilita annualmente dal Consiglio regionale, anche con differenti percentuali per ciascun ambito territoriale, su proposta della Giunta formulata sulla base delle specifiche determinazioni di ciascun Istituto autonomo per le case popolari e degli altri enti gestori.

     Il Consiglio regionale provvede a stabilire le incidenze di cui al comma precedente entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del C.E.R. ai sensi dell'articolo 25, secondo comma della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri enti gestori, contestualmente alle determinazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale l'eccedenza delle entrate complessive per canoni rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione.

 

     Art. 4. (Ammontare del canone convenzionale di locazione).

     L'ammontare del canone convenzionale di locazione di cui all'articolo 1 è determinato dall'ente gestore sulla base delle caratteristiche oggettive dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

     Al fine di determinazione di cui al comma precedente l'ente gestore provvede, per ciascun alloggio, a moltiplicare la cifra risultante dall'applicazione dell'articolo 9 per i parametri che tengono conto del reddito del nucleo familiare indicati all'articolo 11, primo comma.

     Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 33, penultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 con l'applicazione delle detrazioni previste all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le caratteristiche progettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 salvo quanto di seguito disposto:

     a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo;

     b) la tipologia è determinata a norma dell'articolo 16, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale richiesta;

     c) la classe demografica dei Comuni è determinata a norma dell'articolo 17, assimilando i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di cui al coefficiente f) del medesimo articolo;

     d) l'ubicazione è determinata a norma dell'articolo 18, salvo la facoltà dei Comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato uniformemente al valore di 0,90;

     e) i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 si applicano nella misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle zone agricole o nei centri edificati dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

     In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392 indicate al comma precedente, ai fini della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale.

 

     Art. 5. (Criteri per determinare l'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione).

     L'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione è calcolata tenuto conto del costo base, del costo unitario di produzione e del valore locativo dell'alloggio.

 

     Art. 6. (Costo base). [1]

     Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente:

     q) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al metro quadrato;

     b) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al metro quadrato;

     c) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al metro quadrato;

     d) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al metro quadrato;

     e) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al metro quadrato;

     f) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al metro quadrato;

     g) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 al metro quadrato;

     h) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al metro quadrato.

     Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per ciascun anno di biennio.

 

     Art. 7. (Costo unitario di produzione).

     Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie convenzionale determinato a norma dell'articolo 6 moltiplicato per i coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui all'articolo 4, quarto comma.

 

     Art. 8. (Valore locativo).

     Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui all'articolo 4, quarto comma, lettera a) moltiplicata per il costo unitario di produzione di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. (Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione).

     L'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore locativo di cui all'articolo 8.

 

     Art. 10. [2]

 

     Art. 11. (Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul canone convenzionale di locazione).

     Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti parametri:

     a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

     b) per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione maggiorato del 25 per cento:

     1) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per l'assegnazione;

     2) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito per l'assegnazione;

     3) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di reddito per l'assegnazione [3];

     4) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla lettera b) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione maggiorato del 60 per cento;

     5) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla lettera c) e non ecceda il massimo stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

     Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, aumentato del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Il reddito di cui al primo comma, lettera a) è quello effettivo mentre i redditi di cui al primo comma, lettera b) e c) ed al secondo comma, è il reddito convenzionale calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11 bis. (Canone convenzionale minimo). [4]

     A valere dal 1° luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente dal Consiglio regionale.

     I vani convenzionati sono determinati dalla superficie dell'unità immobiliare calcolata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma della legge 27 luglio 1978, n. 392 divisa per metri quadrati 14.

     I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano occupanti un solo vano convenzionale.

     Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai sensi della presente legge risulti di importo inferiore.

     Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun mese in lire 7.000.

 

     Art. 12. (Modifiche all'importo del canone convenzionale di locazione).

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in conformità ai criteri stabiliti dal C.I.P.E. può apportare modifiche alle percentuali di cui all'articolo 11 esclusivamente allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione, gestione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

 

     Art. 13. (Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito).

     Ai fini delle attribuzioni dei parametri relativi al reddito gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore.

     Detta documentazione viene utilizzata anche per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.

     Nel caso di lavoratori autonomi la documentazione fiscale dovrà essere corredata da apposita certificazione dei competenti uffici finanziari.

     In caso di mancata produzione della documentazione o nel caso in cui la stessa sia palesemente inattendibile e comunque fino a quando gli assegnatari non presentino la documentazione indicata al primo e terzo comma, fino alla determinazione del reddito da parte dell'ente gestore ad essi si applica il canone previsto per la fascia superiore o quella intermedia [5] di cui all'articolo 11, lettera b) se alla data di entrata in vigore della presente legge siano soggetti, rispettivamente, al canone minimo di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ovvero al canone minimo ridotto ai sensi dell'ottavo comma e nono comma dello stesso articolo 22. Agli assegnatari di cui agli ultimi commi del medesimo articolo 22 si applica l'intero canone oggettivo.

 

     Art. 14. (Aggiornamenti del canone convenzionale di locazione).

     Gli aggiornamenti dei canoni conseguenti alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sono applicati annualmente dall'ente gestore con decorrenza dal mese di agosto nella misura stabilita dal C.E.R.

     Su richiesta dell'assegnatario che documenti una diminuzione di reddito per l'anno precedente tale da farlo rientrare in una fascia inferiore, l'ente gestore riduce corrispondentemente il canone.

 

     Art. 15. [6]

 

     Art. 16. (Sostituzione di precedenti norme).

     Salvo quanto previsto all'art. 13, le disposizioni della presente legge sostituiscono:

     a) gli articoli 20 e 22 del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

     b) l'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

     c) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 17. (Interpretazione autentica dell'articolo 53, primo comma, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e conseguente modifica alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53).

     Fra le norme incompatibili con la legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 di cui alla lettera c), primo comma dell'articolo 53, s'intende compreso anche l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

     E' abrogata la lettera d) dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 5.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 13 della L.R. 21 giugno 1996, n. 27, salvo quanto disposto dall'art. 14 della medesima L.R. 27/96.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[3] Lettera così modificata dall'art. 57 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 58 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[5] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 23 maggio 1985, n. 33.

[6] Modifica ed integra gli artt. 34 e 38 della L.R. 28 febbraio 1983, n. 6 e l'art. 1, comma 6, della L.R. 2 dicembre 1982, n. 47.