§ 4.1.27 - L.R. 17 agosto 1988, n. 42.
Norme in materia di cartografia e conoscenze territoriali nonché sulla documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:17/08/1988
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Acquisizione di dati territoriali).
Art. 3.  (Concorso nella formazione di cartografie degli Enti locali).
Art. 4.  (Rilievi aerofotogrammetrici per il controllo sull'abusivismo edilizio).
Art. 5.  (Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia).
Art. 6.  (Archivio storico cartografico regionale).
Art. 7.  (Compiti degli Enti locali).
Art. 8.  (Diffusione e accesso ai documenti cartografici).
Art. 9.  (Norme finali).
Art. 10.      (Omissis)


§ 4.1.27 - L.R. 17 agosto 1988, n. 42.

Norme in materia di cartografia e conoscenze territoriali nonché sulla documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia.

(B.U. 31 agosto 1988, n. 35).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione, al fine della migliore conoscenza ed utilizzazione del territorio regionale in tutti i suoi aspetti ivi compresi quelli culturali, anche in concorso con altri Enti pubblici, provvede a:

     a) formare la cartografia di base, tecnica e tematica, ai fini delle operazioni di analisi, progettazione ed esecuzione di interventi sul territorio, codificandola in un sistema omogeneo di rapporti di riduzione, oltreché di segno e simboli per la rappresentazione di scala e di tecnologie di formazione;

     b) formare nei Comuni, i cui centri rivestono interesse storico, artistico o ambientale, rilievi cartografici in scala 1:500, quali idonei strumenti di intervento;

     c) realizzare rilevamenti di beni culturali monumentali esistenti sul territorio;

     d) costituire l'archivio storico cartografico regionale, per la rilevazione delle principali trasformazioni intervenute, ai fini della conoscenza scientifica del territorio e degli insediamenti;

     e) curare l'archivio cartografico adottando le tecniche più idonee per la conservazione e la riproduzione;

     f) attivare la informatizzazione delle conoscenze geotopocartografiche per la costituzione di un sistema autonomo di informazione ed elaborazione relativo ai dati essenziali di uso del suolo e di infrastrutture del territorio;

     g) curare il permanente aggiornamento del sistema cartografico regionale;

     h) realizzare i rilevamenti aerofotogrammetrici ai fini del controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

     i) promuovere, realizzare e partecipare a studi e ricerche relative alla conoscenza del territorio.

     2. Tutte le operazioni di cui al primo comma si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza militare.

 

     Art. 2. (Acquisizione di dati territoriali).

     1. L'acquisizione dei dati territoriali può avvenire direttamente, mediante le riprese aerofotogrammetriche o effettuate con altri sensori remoti o realizzate con rilevamenti a terra, e indirettamente, attraverso rielaborazioni di dati già disponibili.

     2. Possono essere costituiti osservatori per il monitoraggio permanente delle trasformazioni delle destinazioni d'uso degli edifici.

 

     Art. 3. (Concorso nella formazione di cartografie degli Enti locali).

     1. La Regione concorre alla formazione di cartografie in scala 1:500, 1:1000, 1:2000 nonché all'aggiornamento di cartografie di altra scala promosse autonomamente dai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane, attraverso la realizzazione di riprese aerofotogrammetriche o rilevamenti a terra e l'effettuazione del collaudo delle relative cartografie.

     2. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale viene decisa la realizzazione della nuova cartografia, conformemente al capitolato - tipo regionale e assunto l'onere di sostenere le spese relative alla sua formazione, escludendo le operazioni il cui onere è a carico della Regione ovvero di cui la Regione deliberi di assumere l'onere stesso.

     3. La Giunta regionale definisce il concorso di cui al primo comma e adotta la convenzione che regola i rapporti con gli enti di cui ai precedenti commi.

     4. I Commi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, qualora la Regione non abbia ancora provveduto al rilevamento, possono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 4. (Rilievi aerofotogrammetrici per il controllo sull'abusivismo edilizio).

     1. La Regione provvede ad effettuare e completare, ogni tre anni; i rilevamenti aerofotogrammetrici di tutto il territorio regionale ai fini del controllo sull'attività urbanistica ed edilizia.

     2. La Regione trasmette periodicamente i rilevamenti effettuati agli enti competenti all'esercizio del controllo in materia di abusivismo edilizio.

 

     Art. 5. (Documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia).

     1. In relazione agli interventi edilizi ed urbanistici apprezzabili su cartografia in scala 1:5000, alla richiesta di concessione edilizia presentata al Comune deve essere allegato uno stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:5000, nella quale siano rappresentate le opere costituenti oggetto della richiesta di concessione.

     2. Il Comune verifica e accerta la corrispondenza tra il progetto presentato e la rappresentazione topografica e, entro tre mesi dal rilascio della concessione, trasmette una copia dello stralcio di cui al primo comma alla Regione per l'aggiornamento della carta tecnica regionale e una copia dell'ente competente al controllo in materia di abusivismo edilizio.

 

     Art. 6. (Archivio storico cartografico regionale).

     1. E' costituito presso il Servizio Pianificazione territoriale della Regione l'Archivio storico cartografico di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1.

     2. Nell'Archivio storico cartografico regionale sono conservati e resi disponibili per la consultazione, nelle forme e con i limiti di cui all'art. 8, i documenti fotografici, cartografici e ogni altra informazione relativa al territorio conservata su supporto cartaceo o magnetico.

     3. Sono conservate, in particolare, copie datate e autenticate di ogni successivo stato della carta tecnica regionale, come aggiornata ai sensi della lettera g) del primo comma dell'articolo 1.

 

     Art. 7. (Compiti degli Enti locali).

     1. I Comuni e le Province sono tenuti a trasmettere all'Archivio storico regionale di cui all'articolo 6 una copia dei documenti cartografici di interesse scientifico. A tal fine i Comuni e le Province predispongono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un completo inventario del materiale cartografico concernente il territorio e gli insediamenti urbani, contenuto negli archivi e nelle collezioni pubbliche e private e lo trasmettono alla Regione.

 

     Art. 8. (Diffusione e accesso ai documenti cartografici).

     1. La Regione, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 1, cura e promuove la diffusione e la conoscenza dei documenti cartografici, siano essi in forma fotografica e cartografica o in forma di dati numerici.

     2. La diffusione di cui al comma precedente avviene mediante l'accesso alla consultazione e mediante la cessione a titolo gratuito o oneroso di copia dei documenti.

     3. I prezzi relativi alla cessione a titolo oneroso sono da intendersi quale parziale rimborso delle spese relative al servizio e alla riproduzione.

 

     Art. 9. (Norme finali).

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta un regolamento per determinare le condizioni per la diffusione delle conoscenze medesime e le modalità di cessione di copia dei documenti.

     2. Fino alla adozione del regolamento di cui al primo comma continua ad applicarsi il regolamento regionale 28 giugno 1975, n. 4.

     3. Le leggi regionali 29 novembre 1974, n. 40 «Formazione della Carta tecnica regionale» e 26 giugno 1978, n. 29 «Modifica e rifinanziamento della legge regionale 29 novembre 1974, n. 40 relativa alla Carta tecnica regionale» sono abrogate.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.