§ 4.1.c - R.R. 28 maggio 1975, n. 4.
Regolamento di esecuzione previsto all’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1974, n. 40 “Formazione della Carta tecnica regionale”


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:28/05/1975
Numero:4


Sommario
Art. 1.      I Comuni, i loro consorzi e le Comunità Montane, le Province e gli Istituti Universitari e gli altri Enti pubblici interessati per ragioni di studio all’utilizzazione delle fotografie [...]
Art. 2.      La concessione dell’uso del materiale ai fini di studio è subordinata alla stipula di una convenzione che contenga, tra l’altro, i seguenti punti
Art. 3.      I Comuni, i loro consorzi e le Comunità Montane, le Province e gli Istituti Universitari e gli altri Enti pubblici che ne abbiano interesse possono richiedere alla Regione la cessione della [...]
Art. 4.      Fatta salva la facoltà degli Enti che abbiano partecipato alla formazione della Carta tecnica regionale di disporre diversamente, a norma delle convenzioni previste dall’articolo 6 della legge [...]
Art. 5.      I prezzi della copia positiva dei fotogrammi e dei fogli della Carta tecnica regionale riprodotti su supporto sia opaco che trasparente potranno essere variati con deliberazione della Giunta [...]
Art. 6.      La vendita dei fotogrammi di cui all’articolo 3 e dei fogli di cui all’articolo 4 è affidata ad un dipendente di ruolo nominato dalla Giunta regionale
Art. 7. 


§ 4.1.c - R.R. 28 maggio 1975, n. 4. [1]

Regolamento di esecuzione previsto all’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1974, n. 40 “Formazione della Carta tecnica regionale”

(B.U. 11 giugno 1975, n. 23)

 

Art. 1.

     I Comuni, i loro consorzi e le Comunità Montane, le Province e gli Istituti Universitari e gli altri Enti pubblici interessati per ragioni di studio all’utilizzazione delle fotografie aerostereoscopiche possono richiedere alla Regione l’uso, limitato e temporaneo, di una copia positiva o diapositiva dei fotogrammi che sarà concesso compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della disponibilità, per un periodo non superiore a tre mesi rinnovabile consecutivamente una sola volta.

     L’ordine di priorità fra più richieste concorrenti è stabilito d’ufficio dall’Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     La concessione dell’uso del materiale ai fini di studio è subordinata alla stipula di una convenzione che contenga, tra l’altro, i seguenti punti:

     a) specificazione delle finalità della ricerca;

     b) specificazione del termine entro il quale il materiale deve essere restituito;

     c) impegno a non usare e a non consentire l’uso del materiale per fini diversi da quelli specificati;

     d) indicazione della persona fisica responsabile della conservazione e dell’uso dei fotogrammi in conformità alle finalità di cui al punto a);

     e) impegno a restituire nel termine come sopra fissato il materiale consegnato nello stesso stato di conservazione che sarà verificato d’ufficio mediante appositi verbali di consegna e di restituzione;

     f) impegno a consegnare copia di tutti gli elaborati prodotti a seguito della ricerca alla Regione, la quale potrà usarne liberamente in funzione dei propri compiti istituzionali;

     g) impegno a corrispondere alla Regione la penale prevista in caso di ritardata restituzione del materiale consegnato, nonché a risarcire  i danni derivanti dalla eventuale mancata restituzione o dal danneggiamento dello stesso;

     h) impegno ad adottare, per l’eventuale uso di copie diapositive dei fotogrammi a fini di restituzione cartografica, l’apposito capitolato speciale d’appalto approvato dalla Giunta regionale.

     Alla stipula della convenzione di cui al comma precedente si provvede mediante approvazione da parte della Giunta regionale del relativo atto di impegno sottoscritto dal richiedente.

 

     Art. 3.

     I Comuni, i loro consorzi e le Comunità Montane, le Province e gli Istituti Universitari e gli altri Enti pubblici che ne abbiano interesse possono richiedere alla Regione la cessione della copia positiva di fotogrammi disponibili che saranno ceduti al prezzo di L. 4.000 per fotogramma.

 

     Art. 4.

     Fatta salva la facoltà degli Enti che abbiano partecipato alla formazione della Carta tecnica regionale di disporre diversamente, a norma delle convenzioni previste dall’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 1974 n. 40, la Regione pone in vendita fogli della Carta tecnica regionale, nei tipi su scala si a 1: 5.000 che 1: 10.000 nella misura seguente:

     a) copia su carta, non riproducibile:

     - studenti e Istituti Universitari e di ricerca a fini di studio: lire 500;

     - professionisti ed operatori economici: lire 3000;

     b) copie su supporto trasparente, riproducibile:

     - studenti e Istituti Universitari e di ricerca a fini di studio: lire 2.500;

     - professionisti ed operatori economici: lire 15.000.

     Le copie vendute al presso di favore suindicato per motivi di studio e di ricerca saranno contrassegnate dalla dicitura: “dai tipi della Regione Liguria – da utilizzarsi per soli fini di studio”.

 

     Art. 5.

     I prezzi della copia positiva dei fotogrammi e dei fogli della Carta tecnica regionale riprodotti su supporto sia opaco che trasparente potranno essere variati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     La vendita dei fotogrammi di cui all’articolo 3 e dei fogli di cui all’articolo 4 è affidata ad un dipendente di ruolo nominato dalla Giunta regionale.

     L’incaricato dovrà tenere un registro di carico e scarico della cartografia depositata e inoltre, per il corrispettivo delle carte vendute, dovrà rilasciare quietanza da staccarsi da un bollettario numerato a madre e figlia.

     Le somme riscosse verranno depositate giornalmente in apposito conto corrente istituito presso un Istituto bancario.

     Con scadenza periodica l’incaricato dovrà rendere conto delle somme riscosse a fronte delle carte vendute e versare il contro valore alla Tesoreria regionale.

 

     Art. 7. [2]

     Fino a quando non saranno disponibili i fogli della Carta regionale, nei tipi sia in scala 1:5.000 che 1:10.000, la Giunta regionale è autorizzata a cedere a ciascun Comune della regione, a titolo gratuito e per una sola volta, copie positive dei fotogrammi delle riprese aerofotogrammetriche a quota di metri 2.000 nel numero necessario alla copertura dei rispettivi territori.


[1] Si confronti la L.R. 42/1988 e l’eccezione di cui all’articolo 9.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 42 (Norme in materia di cartografia e conoscenze territoriali nonché sulla documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia):

“     Art. 9 (Norme finali)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta un regolamento per determinare le condizioni per la diffusione delle conoscenze medesime e le modalità di cessione di copia dei documenti.

2. Fino alla adozione del regolamento di cui al primo comma continua ad applicarsi il regolamento regionale 28 giugno 1975, n. 4.

3. Le leggi regionali 29 novembre 1974, n. 40 «Formazione della Carta tecnica regionale» e 26 giugno 1978, n. 29 «Modifica e rifinanziamento della legge regionale 29 novembre 1974, n. 40 relativa alla Carta tecnica regionale» sono abrogate.”

[2] Articolo inserito dal R.R. 25 agosto 1976, n. 2.