§ 2.9.748 - D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:29/04/2010
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Limiti di tolleranza
Art. 4.  Immissione sul mercato
Art. 5.  Clausola di salvaguardia
Art. 6.  Norme per il controllo delle caratteristiche
Art. 7.  Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto
Art. 8.  Tracciabilità
Art. 9.  Commissione
Art. 10.  Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati
Art. 11.  Misure di controllo
Art. 12.  Sanzioni
Art. 13.  Autorità competente ad irrogare le sanzioni
Art. 14.  Tariffe
Art. 15.  Norme transitorie e finali
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Abrogazioni


§ 2.9.748 - D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75.

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

(G.U. 26 maggio 2010, n. 121 - S.O. n. 106)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'articolo 13;

     Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

     Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto si applica ai:

     a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;

     b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:

     a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

     b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati:

     1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;

     2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;

     c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

     d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;

     e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

     f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonchè i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;

     g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

     h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

     i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

     l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;

     m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;

     n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;

     o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;

     p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;

     q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici o di una o più matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o più concimi minerali;

     r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;

     s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;

     t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;

     u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;

     v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;

     z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;

     aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;

     bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;

     cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.

     2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:

     a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate;

     b) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;

     c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;

     d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;

     e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;

     f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;

     g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

     h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg;

     i) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;

     l) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;

     m) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.

 

     Art. 3. Limiti di tolleranza

     1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.

     2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1, devono tenere conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

     3. Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.

     4. Le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.

 

     Art. 4. Immissione sul mercato

     1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.

     2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato purchè questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.

     3. Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le indicazioni previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

 

     Art. 5. Clausola di salvaguardia

     1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.

     2. Nei casi previsti al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.

 

     Art. 6. Norme per il controllo delle caratteristiche

     1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.

     2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.

     3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.

     4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.

 

     Art. 7. Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto

     1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

     2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni di cui all'allegato 9.

     3. Il fabbricante garantisce altresì che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbia superato la prova di detonabilità, eseguita secondo le modalità previste nell'allegato 9.

     4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.

     5. Per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione è resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fino a quando il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

     6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

 

     Art. 8. Tracciabilità

     1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva la registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fino a quando il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

     3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.

     4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 9. Commissione

     1. E' istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonchè sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da:

     a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

     b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

     d) un rappresentante del Ministero della salute;

     e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane);

     f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

     h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

     i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

     l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative;

     m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;

     n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria più rappresentativa;

     o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, così suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, scelti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.

     3. La Commissione, nello svolgimento delle attività di competenza, può avvalersi dei dipartimenti universitari o degli istituti di ricerca dei membri esperti ed in caso di necessità di strutture esterne.

     4. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. I componenti della Commissione possono essere riconfermati non più di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione può regolarmente espletare le funzioni di competenza, se è stata nominata la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, coadiuvato da un membro della Commissione stessa.

     5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

 

     Art. 10. Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

     1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

     2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonchè della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne l'applicabilità al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attività necessaria per la successiva ufficializzazione.

 

     Art. 11. Misure di controllo

     1. L'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 12. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

     a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarità espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo è applicabile, fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:

     1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;

     2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;

     3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;

     4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro;

     b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi a quanto prescritto;

     c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;

     d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Se si rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante è perseguibile penalmente;

     e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;

     f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;

     g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;

     h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due anni.

     3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purchè la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.

     4. [Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarità di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi è escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge] [1].

 

     Art. 13. Autorità competente ad irrogare le sanzioni

     1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 è il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 14. Tariffe

     1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività previste dal comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.

     3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applica l'importo forfettario pari a tremila euro.

     4. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 10.

 

     Art. 15. Norme transitorie e finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

     2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia.

     3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 17. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.