§ 3.2.f - R.R. 29 giugno 1999 n. 1.
Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:29/06/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici).
Art. 3.  (Sradicamento di piante e ceppaie).
Art. 4.  (Danneggiamento o copertura di piante e ceppaie per lo scarico di materiale nei boschi).
Art. 5.  (Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie).
Art. 6.  (Taglio dei boschi).
Art. 7.  (Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto).
Art. 8.  (Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti)
Art. 9.  (Modalità dei tagli di abbattimento)
Art. 10.  (Norme sui tagli in situazioni speciali).
Art. 11.  (Potatura).
Art. 12.  (Allestimento e sgombero delle tagliate).
Art. 13.  (Esbosco dei prodotti).
Art. 14.  (Taglio di piante sulle scarpate).
Art. 15.  (Carbonizzazione).
Art. 16.  (Preparazione della carbonella).
Art. 17.  (Esercizio della resinazione).
Art. 18.  (Sistemi di resinazione)
Art. 19.  (Resinazione a vita e a morte).
Art. 20.  (Raccolta dello strame).
Art. 21.  (Raccolta dell'erba e taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi).
Art. 22.  (Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti)
Art. 23.  (Modalità di raccolta della lavanda spontanea).
Art. 24.  (Raccolta dei semi forestali).
Art. 25.  (Piante, rami e cimali destinati all'uso di "alberi di Natale").
Art. 26.  (Redazione).
Art. 27.  (Collaudo).
Art. 28.  (Fustaie coetanee. Tagli intercalari).
Art. 29.  (Fustaie coetanee trattate a raso. Tagli definitivi).
Art. 30.  (Fustaie coetanee trattate a raso. Rinnovazione artificiale obbligatoria).
Art. 31.  (Fustaie coetanee a "tagli successivi"'. Tagli di sementazione).
Art. 32.  (Fustaie coetanee a "tagli successivi". Tagli secondari e di sgombero).
Art. 33.  (Turni minimi per le fustaie).
Art. 34.  (Fustaie disetanee).
Art. 35.  (Boschi irregolari).
Art. 36.  (Deroghe).
Art. 37.  (Taglio delle piante di castagno).
Art. 38.  (Requisiti dei castagneti da frutto).
Art. 39.  (Cedui semplici puri. Riserve di matricine).
Art. 40.  (Cedui semplici misti. Riserva di matricine).
Art. 41.  (Piante conifere nei cedui).
Art. 42.  (Cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere. Riserva di matricine).
Art. 43.  (Conversione dei cedui in fustaie).
Art. 44.  (Turno minimo dei cedui semplici).
Art. 45.  (Sfolli e taglio della frasca).
Art. 46.  (Scortecciamento dei polloni da cortecciola).
Art. 47.  (Operazioni colturali nei boschi cedui).
Art. 48.  (Cedui composti).
Art. 49.  (Taglio a capitozza o a sgamollo).
Art. 50.  (Modalità del pascolo).
Art. 51.  (Pascoli deteriorati o in ricostituzione).
Art. 52.  (Miglioramento dei pascoli).
Art. 53.  (Modalità del pascolo nei boschi).
Art. 54.  (Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali).
Art. 55.  (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi).
Art. 56.  (Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche).
Art. 57.  (Norme circa i movimenti di terreno).
Art. 58.  (Muretti a secco e lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi).
Art. 59.  (Piccoli appezzamenti di terreno).
Art. 60.  (Norme perla realizzazione delle piste di esbosco).
Art. 61.  (Movimento di terreno per l'impianto di nuovi boschi).
Art. 62.  (Lavorazione del terreno).
Art. 63.  (Disciplina delle acque di scolo).
Art. 64.  (Interventi assistiti da contributo pubblico).
Art. 65.  (Valori delle piante).
Art. 66.  (Abrogazione di norme).


§ 3.2.f - R.R. 29 giugno 1999 n. 1.

Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

(B.U. 21 luglio 1999, n. 11).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. In esecuzione della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), di seguito denominata legge forestale, il presente regolamento disciplina le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale.

CAPO II

NORME GENERALI PER I BOSCHI

 

     Art. 2. (Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici).

     1. E' vietata, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, di seguito denominato IRF, la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

     2. Fanno eccezione:

     a) il taglio del ceduo composto e dell'alto fusto lungo le fasce di rispetto delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica, consentito previa segnalazione all'IRF e fatti salvi i diritti di terzi, prescindendo dai turni minimi;

     b) il taglio del ceduo composto e dell'alto fusto entro la fascia di profondità massima di metri quindici misurati dal perimetro dei fabbricati già esistenti all'interno di un area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla;

     c) i castagneti.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge forestale, computando la sanzione amministrativa pecuniaria sul valore delle piante che, secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario, non avrebbero potuto utilizzarsi.

 

     Art. 3. (Sradicamento di piante e ceppaie).

     1. Senza l'autorizzazione dell'IRF lo sradicamento delle piante di alto fusto vive o morte e delle ceppaie vive o morte è vietato, eccezione fatta per le colture legnose di cui all'articolo 2, comma 2, e per i casi previsti dagli articoli 14, 35, 38 e 47 della legge forestale.

     2. L'autorizzazione è comunque subordinata alla prescrizione che gli scavi vengano subito colmati ripianando la superficie e che il terreno, nel luogo dello scavo, sia rassodato ed inerbito, oppure rimboschito, secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

     3. Nel caso di piante vive e ceppaie vive l'autorizzazione è rilasciata per comprovate esigenze fitosanitarie o nel corso di attività di miglioramento e/o consolidamento del bosco o della sua rinnovazione.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 7 della legge forestale. Qualora l'estrazione delle piante o ceppaie sia connessa con le violazioni agli articoli 14, 35 e 47 della legge forestale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 7, si applicano anche i commi 4 e 5 dello stesso articolo.

 

     Art. 4. (Danneggiamento o copertura di piante e ceppaie per lo scarico di materiale nei boschi).

     1. E' vietato lo scarico nei boschi di materiale di qualsiasi natura che possa provocare danneggiamento e/o copertura parziale o totale delle piante o ceppaie, sempreché non sia preventivamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

     2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge forestale in caso di danno alle piante o al bosco e, ove ne ricorrano le ipotesi, in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) ed alla normativa regionale attuativa.

 

     Art. 5. (Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie).

     1. Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie e successiva piantagione o semina, occorre chiedere l'autorizzazione all'IRF, salvo i casi in cui detto intervento rientri nell'ambito di un progetto finanziato con contributo pubblico. Nella richiesta di autorizzazione bisogna indicare i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuole raggiungere. L'IRF, secondo le indicazioni fornite dal Mano Territoriale di Coordinamento Paesistico, determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi lavori devono essere compiuti.

     2. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'Ispettorato citato può, in particolari condizioni, esigere dal proprietario o possessore del bosco, prima dell'inizio dei lavori, un congruo deposito da effettuarsi ai sensi della normativa vigente i mezzo di conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, vincolato a favore della Regione e proporzionalmente svincolabile mediante presentazione di stati di avanzamento dei lavori.

     3. Le infrazioni alle modalità esecutive di cui al comma 1 sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4, 5 e 6 della legge forestale ed i lavori sono eseguiti d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 della legge medesima.

     L'esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.

 

     Art. 6. (Taglio dei boschi).

     1. Il taglio dei boschi deve essere eseguito in conformità alle indicazioni previste dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale. In assenza di tali piani il taglio dei boschi è così disciplinato:

     a) il taglio dei cedui semplici va eseguito nel rispetto delle norme e condizioni di cui agli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 47;

     b) il taglio dei boschi di alto fusto e dei cedui composti deve essere comunicato all'IRF con le modalità dì cui al comma 2 e nel rispetto delle specifiche norme di cui al Titolo Il.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) il possessore del bosco deve comunicare all'IRF, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, di voler procedere al taglio, segnalando almeno le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età.

     3, L'IRF, nel periodo di cui al comma 2, può inibire le operazioni di taglio, sospenderle, per un periodo non superiore a trenta giorni e dettare le prescrizioni del caso, M compresa la segnatura delle piante.

     4. Le infrazioni di cui al comma 1, lettera b) sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge forestale. In caso di danno al bosco si applica il comma 6 dello stesso articolo 52.

 

     Art. 7. (Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi di alto fusto).

     1. Il taglio delle piante di alto fusto può effettuarsi in qualsiasi stagione, sulla base delle norme di cui all'articolo 6.

     2. Per i castagneti si applicano le norme di cui all'articolo 8.

     3. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nei limiti di cui all'articolo 28.

 

     Art. 8. (Epoca ed esecuzione dei tagli nei boschi cedui e nei castagneti)

     1. Per i boschi cedui e per i castagneti l'epoca dei tagli è regolata come segue:

     a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal lo ottobre al 15 maggio;

     b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m. dal lo ottobre al 30 aprile;

     c) per i cedui situati al di sotto degli 800 metri s.l.m. dal 16 ottobre al 31 marzo.

     2. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali l'Ente delegato, sentito PIRF, può variare la durata di detti periodi sino ad un massimo di trenta giorni.

     3. Nei boschi danneggiati da eventi atmosferici eccezionali l'Ente delegato, sentito l'IRF, può derogare alle epoche di taglio di cui al comma 1, previa individuazione delle aree colpite.

     4. L'Ente delegato autorizza il taglio di polloni di castagno, per fini commerciali e per fini diversi da quelli indicati ai commi 5 e 6, per un periodo non superiore a giorni sette al di fuori dei periodi sopra indicati, tenuto conto delle condizioni climatiche e comunque non oltre il 20 giugno.

     5. Il taglio dei polloni di castagno per la destinazione esclusiva a pali di sostegno della vite, nonché a fine di recinzione per bovini, equini, ovini, caprini, ungulati è svincolato dalle epoche di taglio di cui al comma 1, purché gli stessi non siano destinati alla commercializzazione e vengano reimpiegati nell'ambito aziendale.

     6. Nei periodi diversi da quelli sopraindicati, il taglio dei cedui destinato all'industria dei cerchi e delle ceste, nonché agli interventi di ingegneria naturalistica limitatamente alle previsioni progettuali, deve essere comunicato all'Ente delegato, almeno trenta giorni prima di intraprendere il taglio medesimo. L'Ente delegato accerta la consuetudine dell'utilizzo o la reale destinazione del materiale ricavato e può, qualora non ne ricorrano le condizioni, inibire il taglio o dare particolari prescrizioni. In presenza di cedui degradati la richiesta non può comunque essere accolta.

     7. Nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, è consentito, in qualsiasi epoca, il taglio dei rami e piante che siano di impedimento all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi.

     8. Per le piante utilizzate al di fuori dei periodi consentiti si applica l'articolo 52 comma 6 della legge forestale.

 

     Art. 9. (Modalità dei tagli di abbattimento)

     1 Il taglio di abbattimento deve essere effettuato in prossimità del colletto e la superficie di taglio deve risultare inclinata o convessa.

     2. Nei cedui, nella macchia mediterranea e nei cespugli, il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

     3. Nei cedui della macchia mediterranea lo scosciamento delle ceppaie è autorizzato dall'IRE.

     4. L'abbattimento delle piante deve essere effettuato secondo opportune tecniche, in modo da non arrecare gravi danni alle altre piante e al novellame sottostante.

5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge forestale, con l'obbligo del rigoverno della sezione di taglio a regola d'arte entro il termine di trenta giorni dalla contestazione, pena la riapplicazione della medesima sanzione. In caso di danno al bosco si applica la sanzione prevista all'articolo 52, comma 6.

 

     Art. 10. (Norme sui tagli in situazioni speciali).

     1. Nelle aree interessate da frane superficiali o da movimenti franosi in atto è consentito il taglio delle piante instabili o deperienti lungo il margine superiore del ciglio di distacco e nel corpo della frana stessa, in deroga alle norme di cui al presente regolamento, ferma P osservanza di quanto prescritto agli articoli 9 e 14.

 

     Art. 11. (Potatura).

     1. La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore della pianta a partire dal suolo ivi comprese le piante arbustive a portamento arborescente di agrifoglio (Ilex aquifolium), alloro (Laurus nobilis), ginepro comune (juniperus communis), ginepro rosso (juniperus oxycedrus) e corbezzolo (Arbutus unedo).

     2. La potatura degli arbusti diversi da quelli di cui al comma 1 può essere praticata a condizione di non compromettere la vitalità e lo sviluppo della pianta. E' comunque sempre vietata l'asportazione dei cimali.

     3. La potatura degli arbusti a scopo commerciale è assoggettata alla disciplina di cui al comma 4 dell'articolo 21.

     4. La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

     5. La potatura deve essere fatta radente al tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia.

     6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge forestale oppure, se possa derivarne il totale o parziale deperimento delle piante, con l'applicazione dell'articolo 52, comma 6 della legge medesima.

 

     Art. 12. (Allestimento e sgombero delle tagliate).

     1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero degli stessi devono compiersi il più prontamente possibile in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

     2. Nei cedui, detti prodotti devono essere quanto prima asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse, e comunque nei trenta giorni successivi al termine consentito per il taglio di cui all'articolo 8.

     3. 1 residui della lavorazione sia della fustaia, sia dei cedui, devono essere allontanati o concentrati in spazi liberi. L'IRF, in casi particolari, può dispensare da. tale obbligo.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale, oltre all'applicazione dell'articolo 52, comma 6 in caso di danno al bosco, fermo restando l'obbligo dell'allestimento e sgombero entro il termine di trenta giorni dalla contestazione.

 

     Art. 13. (Esbosco dei prodotti).

     1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente od in rinnovazione.

     2. Il rotolamento o lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione. L'IRF può dettare ulteriori prescrizioni per l'esbosco.

     3., L'apertura e l'allargamento di strade e di altre infrastrutture forestali è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge forestale.

     4. L'IRF può vietare l'uso dei condotti temporanei o canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane, smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.

     5. L'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo non è necessaria per i lavori di manutenzione di cui all'articolo 14, comma 5 della legge forestale.

     6. L'IRF può imporre il ripristino del bosco e dei luoghi adibiti alla asportazione dei prodotti boschivi mediante semina o piantagione o quanto altro necessario.

     7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco. Si applica la sanzione prevista dal comma 3 per quanto non previsto dai predetti commi 4, 5 e 6.

 

     Art. 14. (Taglio di piante sulle scarpate).

     1. Lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperienti in deroga alle norme di cui al presente regolamento, ferma l'osservanza di quanto prescritto agli articoli 9 e 12.

     2. Le ceppaie vanno rilasciate in sito, ad esclusione di quelle sradicate, anche parzialmente. In tali casi si deve provvedere alla sistemazione e profilatura del terreno nonché al successivo inerbimento.

     3. Le infrazioni a quanto previsto al comma 2 del presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 52 comma 7 della legge forestale.

 

     Art. 15. (Carbonizzazione).

     1. E' consentita la carbonizzazione nelle aie carbonili esistenti, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni.

     2. Qualora occorra formare nuove aie, queste devono essere praticate nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno. In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti di bosco meno folte di piante.

     3. Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose ed almeno con palizzate o ripari di legname.

     4. Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, PIRF può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione.

     5. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi di grave pericolosità per gli incendi di cui all'articolo 42 della legge Grestale.

     6. Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da persone esperte al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

     7. Le infrazioni, salvo l'applicazione dell'articolo 52 comma 6 della legge forestale in caso di danno al bosco, sono così punite ai sensi della legge medesima:

     a) per le infrazioni relative ai commi 1, 2 e 3 si applica l'articolo 52, comma 3;

     b) per le infrazioni relative ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 52, comma 11.

 

     Art. 16. (Preparazione della carbonella).

     1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle: piante o alle ceppaie può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo lo giugno -30 settembre, e durante lo stato di grave pericolosità per gli incendi di cui all'articolo 42 della legge forestale.

     2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 11, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.

 

     Art. 17. (Esercizio della resinazione).

     1 I possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono fare denuncia all'IRF almeno trenta giorni prima di intraprendere il lavoro indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

     2. L'IRF può dettare le prescrizioni del caso.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge forestale.

 

     Art. 18. (Sistemi di resinazione)

     1. La resinazione è consentita purché siano rispettati i limiti sotto indicati:

     a) per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari, l'intaccatura deve essere larga cm. 9 al massimo e profonda CM. 1, l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i cm. 60 nel primo anno e nel secondo anno e i cm. 70 negli anni successivi;

     b) per la resinazione con il raschietto le incisioni a forma di V devono essere costituite da solchetti larghi non più di cm. 1 e profondi mezzo centimetro ed il canale di sgrondo, a decorso verticale, deve essere largo non più di cm. 2 e profondo cm. 1.

     2. Le incisioni non devono comunque superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.

     3. L'impiego di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell'IRF.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma 3 in assenza di autorizzazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della stessa legge.

 

     Art. 19. (Resinazione a vita e a morte).

     1. Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

     2. La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a m. 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:

     a) cm. 30 per pino laricio, silvestre e domestico;

     b) cm. 24 per pino nero, marittimo e d'Aleppo.

3. L'IRF può autorizzare la resinazione a morte, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che devono cadere al taglio entro cinque anni per raggiunta maturità o per ragioni colturali.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma 3 in assenza di autorizzazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della stessa legge.

 

     Art. 20. (Raccolta dello strame).

     1. I proprietari e i conduttori di boschi possono asportare lo strame nei loro boschi per le necessità connesse all'attività delle rispettive aziende agricole. In modo analogo possono comportarsi gli allevatori di bestiame per lo strame da utilizzarsi come lettiera nei loro allevamenti.

     2 Chiunque, al di fuori dei casi previsti al comma 1, intenda raccogliere strame nei boschi liguri, deve dame comunicazione all'IRF competente con un preavviso di almeno venti giorni, indicando la località, la superficie ed il tipo di bosco interessato. Qualora la raccolta dello strame sia effettuata per fini commerciali necessita sempre la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 6 della legge forestale.

     3. Nei casi di cui al precedente comma, la raccolta dello strame può ripetersi nello stesso luogo solo dopo cinque anni. L'IRF competente può autorizzarla in casi particolari, dietro richiesta motivata, dopo tre anni. Analogamente si procede nei boschi percorsi dal fuoco, a partire dal momento dell'incendio.

     4. La raccolta dello strame è comunque vietata:

     a) nei terreni a pendenza superiore al 50 per cento;

     b) nelle zone di conservazione dell'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nei boschi di nuovo impianto e in corso di rinnovazione, eccettuati i casi di cui al comma 1.

     5. La raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un rastrello munito di denti con punta arrotondata.

     6. E' sempre vietata l'asportazione intenzionale del terriccio [1].

     7. Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale salvo l'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco.

 

     Art. 21. (Raccolta dell'erba e taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi).

     1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame nonché qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

     2. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi deve essere eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 9 e senza arrecare danno alle altre piante del bosco, anche se frammiste.

     3. Nelle superfici boscate fortemente degradate a seguito di incendi o altre cause naturali avverse, il taglio degli arbusti e dei cespugli su una superficie complessiva superiore a un'ara deve essere comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Nel termine anzidetto PIRF può disciplinare o inibire le operazioni di taglio, qualora le stesse possano compromettere la naturale ricostituzione o determinare fenomeni di dissesto idrogeologico.

     4. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi a scopo commerciale deve essere sempre comunicato all'IRF secondo quanto previsto al comma 3.

     5. Ai margini di strade, sentieri, viali tagliafuoco e appezzamenti di terra coltivati, per una fascia di rispetto non superiore a metri 3, il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi può essere sempre effettuato.

     6. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi è comunque vietato nelle aree interessate da frane superficiali ed in quelle soggette a valanghe.

     7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. La mancata comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge medesima.

 

     Art. 22. (Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti)

     1 L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, nell'ambito del bosco, previa comunicazione da inoltrarsi all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la località, la superficie e il tipo di bosco interessato. La comunicazione all'IRF non è necessaria allorché l'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia venga effettuata allo scopo di consentire la ripresa della coltivazione del terreno.

     2. Decorsi trenta giorni senza che PIRF abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

     3. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia è comunque vietata nelle aree interessate da frane superficiali ed in quelle soggette, a valanga.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. In caso di mancata comunicazione si applica l'articolo 52, comma 3 della legge medesima.

 

     Art. 23. (Modalità di raccolta della lavanda spontanea).

     1. La raccolta della lavanda spontanea (Lavandula officinalis) deve avvenire con le seguenti norme:

     a) lo stelo non può essere reciso per una lunghezza superiore ai cm. 10 e per il taglio deve essere impiegato un attrezzo munito di lama tagliente;

     b) la raccolta delle sommità fiorite non può iniziare prima del 1 0 luglio nelle località sotto i 600 metri s.l.m. e del 15 luglio nelle località che si trovano ad altitudine superiore ai 600 metri.

     2. E' comunque vietata l'estirpazione delle piantine di lavanda spontanea.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b) della legge forestale.

 

     Art. 24. (Raccolta dei semi forestali).

     1. La raccolta dei semi forestali dai boschi è soggetta alle norme di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento).

 

     Art. 25. (Piante, rami e cimali destinati all'uso di "alberi di Natale").

     1. Le piante, rami o cimali di conifere e di agrifoglio provenienti dai boschi liguri nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 24 dicembre per essere trasportati o commerciati, devono essere sempre accompagnati da speciale contrassegno rilasciato dall'IRF, salvo che derivino da regolari operazioni silvo-colturali [2].

     2. I rami di conifere e di agrifoglio possono essere trasportati o commercializzati in fasci sui quali potrà essere apposto un unico contrassegno.

     3. In deroga a quanto previsto al comma i è consentito al possessore del bosco il trasporto di n. 1 pianta o cimale di conifera e di n. 5 rami di conifere o agrifoglio senza il prescritto contrassegno, sempre che le suddette piante, rami o cimali non siano destinati al commercio.

     4. La potatura a scopo commerciale di conifere e di agrifoglio (Ilex aquifolium), se eseguita nel periodo di cui al comma 1, può effettuarsi, previa comunicazione all'IRF, da inoltrarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio. Nella comunicazione devono essere indicati l'ubicazione del terreno ove si intende effettuare la potatura, la sua superficie nonché il periodo in cui si intende effettuare l'operazione stessa.

     Qualora sussistano particolari motivi di rarefazione della specie, l'IRF può sospenderne o limitarne la potatura.

     5. Le piante di conifere e di agrifoglio, munite di apparato radicale, se provenienti da vivai, possono essere trasportate senza contrassegno di provenienza.

     6. Le piante prive dell'apparato radicale, i rami e i cimali di conifere e di agrifoglio, se provenienti da vivai o allevamenti, devono essere muniti dì cartellino indicante il nome del vivaio o allevamento di provenienza, il Comune in cui è ubicato, le generalità del proprietario, la specie delle piante.

     7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera d) della legge forestale. Salvo l'applicazione dell'articolo 52, comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata comunicazione di cui al comma 4 è punita ai sensi dell'articolo 52, c comma 3.

CAPO III

PIANI DI ASSESTAMENTO

 

     Art. 26. (Redazione).

     1. Per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali i proprietari, pubblici e privati, devono attenersi alle modalità ed ai contenuti determinati nel verbale di visita preliminare che deve essere redatto a seguito di un sopralluogo nelle zone interessate dal piano.

     2. Il sopralluogo deve essere effettuato congiuntamente da:

     a) un rappresentante della proprietà;

     b) il tecnico incaricato della redazione del piano;

     c) un funzionario dell'IRF;

     d) un rappresentante dell'Ente delegato competente per territorio.

     Durante il sopralluogo devono essere valutati tutti gli elementi che concorreranno alla redazione del piano, con specifica attenzione alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

     3. A seguito del sopralluogo viene redatto un verbale di visita preliminare che deve essere firmato da tutti gli intervenuti al sopralluogo, prima dell'avvio delle operazioni previste per la redazione del piano. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

     a) superficie complessiva della proprietà e relativa suddivisione delle attuali qualità colturali;

     b) atti tecnici costituenti il piano;

     c) modalità di formazione del particellare;

     d) modalità ed entità dei rilievi dendro-auxometrici, definizione dei metodi per l'elaborazione dei dati;

     e) modalità di segnatura dei confini e delle aree di saggio, da rendere permanenti almeno fino alla successiva revisione del piano;

     f) definizione indicativa del trattamento delle superfici assestate, in linea con la pianificazione esistente;

     g) prescrizione di tipologie e tecniche di intervento a basso impatto in presenza di zone ad alto pregio ambientale.

     4. Gli atti tecnici fondamentali costituenti il piano di assestamento sono:

     a) relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di prospetti delle superfici, della suddivisione delle particelle, oltre alla descrizione di vincoli e rapporti con la pianificazione esistente;

     b) piano dei tagli di utilizzazione;

     c) piano dei miglioramenti colturali;

     d) piano delle infrastrutture e delle sistemazioni idraulico- forestali;

     e) piano di, gestione e miglioramento del pascolo;

     f) schede particellari;

     g) cartografia.

 

     Art. 27. (Collaudo).

     1. I piani di assestamento, sia pubblici che privati, Nono soggetti a collaudo tecnico amministrativo a cura dell'Ente delegato competente per territorio.

     2. Per gli adempimenti di cui al comma i l'Ente delegato può avvalersi di esperti liberi professionisti iscritti all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, che risultino iscritti anche all'Albo dei Collaudatori della Regione Liguria di cui alla legge regionale 22 luglio 1993, n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi) e successive modifiche e integrazioni.

     3. Il collaudatore deve essere designato dall'Ente delegato, subito dopo la redazione del verbale di visita preliminare, onde consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera.

TITOLO II [3]

NORME PER IL GOVERNO E TRATTAMENTO DEI BOSCHI

CAPO I

NORME PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

 

     Art. 28. (Fustaie coetanee. Tagli intercalari).

     1. Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso, sia a tagli successivi, sono consentiti, previa denuncia all'IRF, i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi devono compiersi in modo che le chiome delle piante rilasciate a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non oltre un metro.

     2. Per gli interventi di maggiore intensità o che interessino altre specie arboree, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, si applica quanto disposto all'articolo 6.

     3. In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni quindici dall'impianto, o dalla rinnovazione.

     4. L'IRF può autorizzare, per esigenze colturali, interventi che hanno luogo prima dei dieci anni di età quali sfollamenti e ripuliture.

     5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge forestale. La mancata denuncia o comunicazione di cui ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge medesima.

 

     Art. 29. (Fustaie coetanee trattate a raso. Tagli definitivi).

     1. Nelle fustaie coetanee i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dall'articolo 33 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) stabilite caso per caso dall'IRF.

     2. In ogni caso l'estensione unitaria delle tagliate non può essere superiore a mq. 2000 e fra i perimetri esterni di una tagliata e l'altra, vi deve essere una distanza minima di m. 50. Per l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m. 50 dalle tagliate, devono essere trascorsi almeno venti anni dall'ultimo taglio effettuato nelle tagliate confinanti, ferme restando le condizioni precedentemente poste.

     3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 il possessore deve dare la comunicazione per il taglio di cui all'articolo 6.

     4. In ogni caso, il taglio raso non può essere autorizzato nelle fustaie di faggio e di quercia.

     5. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso devono essere sgomberati.

     6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le infrazioni al comma 5. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3,della legge forestale.

 

     Art. 30. (Fustaie coetanee trattate a raso. Rinnovazione artificiale obbligatoria).

     1. Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere rimboschiti, qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale, utilizzando specie conformi alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o quelle eventualmente individuate negli specifici Piani di settore.

     2. Per gli appezzamenti di bosco di cui al comma 1, PIRF può imporre al richiedente la presentazione di un piano di lavori atti a garantire la rinnovazione artificiale del bosco e l'eventuale deposito cauzionale da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, a mezzo di conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, vincolata a favore della Regione, proporzionalmente svincolabile mediante presentazione di stati di avanzamento dei lavori.

     3. Il taglio deve comunque essere effettuato con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 29.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge forestale.

 

     Art. 31. (Fustaie coetanee a "tagli successivi"'. Tagli di sementazione).

     1. Nelle fustaie coetanee a tagli successivi, il taglio di sementazione deve avvenire all'età del turno.

     2. In ogni caso l'estensione unitaria delle tagliate non può essere superiore a un ettaro e fra i perimetri esterni di una tagliata e l'altra, vi deve essere una distanza minima di m. 50. Per l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m. 50, dalle tagliate, devono essere trascorsi almeno venti anni dall'ultimo taglio effettuato nelle tagliate confinanti ferme restando le condizioni precedentemente poste.

     3. Dopo il taglio di sementazione deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

     a) per i boschi di faggio o leccio - mc. 100;

     b) per i boschi di querce e per i boschi misti di latifoglie - mc. 90;

     c) per i boschi di abete - mc. 120;

     d) per i boschi di larice - mc. 80;

     e) per i boschi di pino marittimo - mc. 60;

     per i boschi di pino nero , laricio, silvestre - mc. 80.

     4. In ogni caso il taglio di sementazione nei boschi di conifere non deve interessare le latifoglie presenti, le quali rimangono in dote al bosco.

     5. Per gli interventi di cui al comma 1, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'articolo 6.

     6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della stessa legge.

 

     Art. 32. (Fustaie coetanee a "tagli successivi". Tagli secondari e di sgombero).

     1. Il taglio di sgombero preceduto o meno da tagli secondari in conformità all'andamento della rinnovazione non può essere assentito se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

     2. Sia per i tagli secondari, sia per quello di sgombero, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'articolo 6..

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della stessa legge.

 

     Art. 33. (Turni minimi per le fustaie).

     1. Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:

     a) fustaie di abete - anni 80;

     b) fustaie di faggio - anni 100;

     c) fustaie di larice e pino silvestre - anni 80;

     d) fustaie di querce - anni 100;

     e) fustaie di pino laricio e nero - anni 60;

     f) fustaie di pini mediterranei - anni 60;

     g) fustaie di conifere a rapido accrescimento - anni 40;

     h) fustaie di castagno - anni 70.

 

     Art. 34. (Fustaie disetanee).

     1. Le fustaie disetanee da diradare devono essere trattate a tagli saltuari o a scelta, con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione non inferiore ai dieci anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione per ettaro non inferiore a:

     a) per le fustaie di abete e faggio - mc. 150;

     b) per le fustaie di leccio e miste di latifoglie - mc. 120;

     c) per le fustaie di pino nero e laricio - mc. 80;

     d) per le fustaie di pino marittimo ed altre resinose - mc. 70.

     2. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto all'articolo 56.

     3. Per gli interventi di cui al comma 1 il possessore deve dare la comunicazione di cui all'articolo 6.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della stessa legge.

 

     Art. 35. (Boschi irregolari).

     1 boschi con soprassulolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, sono considerati boschi irregolari.

     2. Il taglio nei boschi irregolari deve essere orientato alla formazione di un soprassuolo disetanei forme a prevalenza di fustaia, di composizione specifica conforme alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.

     3. Il taglio nei boschi irregolari, sempre assimilato a diradamento a scopo colturale, non può essere effettuato prima che il bosco abbia raggiunto una provvigione non inferiore a 80 metri cubi per ettaro, può essere ripetuto a intervalli non inferiori a dieci anni e deve compiersi in modo che le chiome delle piante rilasciate a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non oltre un metro.

     4. Gli interventi di cui al comma 3, qualora interessino piante di alto fusto, devono essere preventivamente denunciati all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio.

     5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. La mancata denuncia è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della stessa legge.

 

     Art. 36. (Deroghe).

     1. L'IRF, per particolari motivi silvo-colturali, di miglioramento e fitosanitari, può autorizzare il taglio in deroga alle provvigioni e ai periodi indicati negli articoli 31, 33, 34 e 35.

 

     Art. 37. (Taglio delle piante di castagno).

     1. Il taglio delle piante di castagno è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalla disposizione contenuta nel regio decreto 18 giugno 193 1, n. 973 (provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione di tannino dal legno di castagno).

 

     Art. 38. (Requisiti dei castagneti da frutto).

     1. I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando:

     a) sono specializzati nella produzione del frutto;

     b) hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro;

     c) sul suolo vi è assenza di altre piante arboree e arbustive e relativa rinnovazione;

     d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico.

CAPO II

NORME PER I BOSCHI CEDUI

 

     Art. 39. (Cedui semplici puri. Riserve di matricine).

     1. Il taglio dei boschi puri deve essere eseguito in modo da riservare almeno sessanta matricine per ettaro, fatto salvo quando disposto dall'articolo 42.

     2. Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme, o in mancanza di esse, fra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza delle zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

     3. Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

     4. Nei boschi di castagno, robinia e nocciolo non è obbligatoria la riserva di matricine, però il possessore è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esaurite nella stagione adatta successiva al taglio mediante semina o piantagione ed a rilasciare tutte le eventuali piante o polloni di altre specie con funzioni di matricine.

     5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.

 

     Art. 40. (Cedui semplici misti. Riserva di matricine).

     1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici puri di cui all'articolo 39 valgono anche per i cedui semplici misti;

le matricine devono essere scelte prioritariamente tra le specie di faggio, cerro, farnia, rovere, ciliegio, leccio e roverella, nonché fra i generi acero e frassino.

     2. Le infrazioni sono punite a , i sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.

 

     Art. 41. (Piante conifere nei cedui).

     1. Quando nel bosco ceduo vi siano piante conifere, queste possono essere tagliate ma sono escluse dal computo delle matricine.

     2. L'intervento di cui al comma 1 deve essere denunciato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. La mancata denuncia è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della medesima legge.

 

     Art. 42. (Cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere. Riserva di matricine).

     1 Il taglio dei cedui semplici puri o misti a prevalenza di faggio, farnia e rovere deve essere eseguito in modo da riservare almeno ottanta matricine per ettaro.

     2. L'IRF può autorizzare il rilascio di un numero inferiore di matricine rispetto a quello indicato al comma 1, qualora le condizioni pedo-climatiche riscontrate nella zona interessata tenute idonee ad assicurare il successo dell'avviamento all'alto fusto.

     3. Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge forestale salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.

 

     Art. 43. (Conversione dei cedui in fustaie).

     1. La conversione dei cedui in fustaie è consentita, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni, a condizione che il soprassuolo abbia raggiunto un'età minima di trentacinque anni per i cedui di faggio o misti con prevalenza di faggio e per i cedui di leccio o misti con prevalenza di leccio. Per tutti gli altri cedui l'età minima è fissata in anni venticinque.

     2. A dotazione del bosco per la formazione della fustaia deve essere rilasciato un numero di piante non inferiore a ottocento per ettaro per quanto riguarda i cedui di faggio o misti con prevalenza di faggio e i cedui di leccio o misti con prevalenza di leccio. Per tutti gli altri cedui la dotazione minima è fissata in seicento piante per ettaro.

     3. Su indicazione dell'IRF nei cedui che hanno superato i cinquanta anni di età, il numero di piante che deve essere rilasciato a dotazione del bosco può essere ridotto nella misura massima del 20 per cento rispetto a quanto indicato nel comma 2.

     4. Le piante da rilasciare devono essere distribuite in maniera uniforme su tutta la superficie di intervento e devono essere scelte tra quelle provenienti da seme e tra i polloni che presentano migliori caratteristiche sanitarie, di sviluppo e portamento.

     5. 1 cedui assoggettati alla conversione in fustaia sono da considerarsi boschi d'alto fusto e la loro successiva utilizzazione può essere effettuata solo in conformità alle norme di taglio delle fustaie previste nel presente regolamento.

 

     Art. 44. (Turno minimo dei cedui semplici).

     1. Il turno dei tagli non può essere inferiore:

     a) per cedui puri di:

     1) faggio o leccio - anni 25;

     2) cerro, farnia, rovere, roverella, frassino o carpino - anni 20;

     3) castagno - anni 12;

     4) ontano, nocciolo, robinia e pioppo - anni 8;

     5) cedui di castagno puri o misti destinati all'industria dei cerchi e delle ceste - anni 5;

     b) per i cedui misti:

     1) con prevalenza di faggio o leccio - anni 25;

     2) con prevalenza di altre specie arboree - anni 15;

     c) per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di ventiquattro anni e comunque osservando un intervallo minimo fra un taglio e l'altro di anni dieci.

     2. L'IRF, per particolari motivi silvo-colturali, di miglioramento e fitosanitari, può autorizzare il taglio in deroga ai periodi indicati al comma l.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale.

 

     Art. 45. (Sfolli e taglio della frasca).

     1. Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici nella stagione del taglio. Negli altri periodi dell'anno lo sfollo deve essere comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

     2. Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca.

     3. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine ed i polloni destinati a divenire matricine.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale.

 

     Art. 46. (Scortecciamento dei polloni da cortecciola).

     1. I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione silvana successiva.

     2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale.

 

     Art. 47. (Operazioni colturali nei boschi cedui).

     1. Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui ed obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti.

     2. Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge forestale.

 

     Art. 48. (Cedui composti).

     1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età.

     2. Il numero delle matricine presenti nel bosco deve essere non inferiore a centoquaranta per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e sessanta ripartite fra successive classi di età multiple del turno.

     3. Per il taglio del ceduo composto si applica quanto disposto all'articolo 6.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.

     L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della medesima legge.

 

     Art. 49. (Taglio a capitozza o a sgamollo).

     1. La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali si pratica all'entrata in vigore del presente regolamento, con esclusione delle piante matricine.

     2. Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera e un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta e all'età non minore di quattro anni.

     3. La consuetudine del taglio delle frasche da foraggio sulle piante educate a capitozza e a sgamollo è consentita nei mesi di giugno e luglio; in ogni caso il possessore rimane obbligato a rinnovare le piante morte od esauste.

     4. Salvo il disposto del comma 3, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza ed a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

     5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL PASCOLO

CAPO I

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

 

     Art. 50. (Modalità del pascolo).

     1. I terreni pascolivi ricadenti nelle praterie classificate in trasformazione (PR-TRZ) dall'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) sono disciplinati dall'articolo 49 della legge forestale.

     2. In tali aree, fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione pastorale, dai piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nonché dalle modalità stabilite dagli indirizzi applicativi ed esplicativi del PTCP, il bestiame al pascolo deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati più di trecento ovini o di centocinquanta caprini o di cinquanta capi bovini o equini.

     3. Nei terreni di cui al comma 1, purché recintati, il bestiame può essere immesso al pascolo senza custodia.

     4. Nei terreni pascolivi non ricadenti nelle zone PR-TRZ dell'assetto vegetazionale del PTCP, il pascolo è di norma consentito senza particolari limitazioni, fatta salva la possibilità dell'Ente delegato di applicare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 51 per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, anche su proposta motivata degli Enti competenti alla gestione del vincolo medesimo.

     5. L'Ente delegato può fissare particolari epoche nelle quali il pascolo non è comunque consentito, in base alle fasce altimetriche.

     6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge forestale.

 

     Art. 51. (Pascoli deteriorati o in ricostituzione).

     1. Nei pascoli deteriorati ricadenti su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'Ente delegato, su proposta dell'IRF, può determinare limitazioni o sospensioni parziali o totali, prescrivere le cautele e i turni di pascolamento da adottare nonché tutte le opere necessarie volte a garantire la ricostituzione della cotica erbosa per fini connessi con la difesa del suolo e la piena funzionalità del pascolo.

     2. In caso di incendio, il pascolo nei prati o nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è proibito per i dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'incendio, salva la facoltà dell'Ente delegato di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati.

     3. Sulle superfici interessate da movimenti di terreno per le quali sia stato prescritto l'inerbimento per fini di consolidamento, è vietato il pascolo fintanto che non siano ripristinate le condizioni di stabilità e di copertura del terreno. Su tali superfici chi ha effettuato le opere di consolidamento è tenuto ad apporre apposita segnaletica di divieto.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge forestale.

 

     Art. 52. (Miglioramento dei pascoli).

     1. Nei pascoli, i lavori di miglioramento consistenti nel rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, scarificatura, concimazione, suddivisione in comparti, nonché in lavori similari, sono lasciati alla libera iniziativa del possessore.

     2. La rottura del cotico erboso e l'eliminazione dei cespugli sui pascoli aventi pendenza superiore al 50 per cento, può effettuarsi a seguito di preventiva comunicazione all'Ente delegato da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione.

     3. Chiunque intenda procedere all'eliminazione dei cespugli in terreno, avente pendenza superiore al 50 per cento, deve chiedere l'autorizzazione all'Ente delegato che prescrive le norme da osservare.

     4. L'eliminazione dei cespugli, che può essere eseguita in ogni stagione dell'anno, è subordinata all'obbligo di provvedere, nella stagione vegetativa successiva. all'inerbimento del terreno.

     5. E' vietata l'eliminazione andante dei cespugli mediante il fuoco, salvo i casi in cui tale pratica è condotta sotto la costante sorveglianza di un addetto e con le cautele di cui all'articolo 55, comma 4. L'abbruciamento andante deve, comunque, essere comunicato all'IRF con un preavviso di almeno cinque giorni e non può effettuarsi quando spira il vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole nonché durante il periodo di grave pericolosità, dichiarato ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale.

     L'IRF può stabilire particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento.

     6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.

CAPO II

PASCOLO DEL BESTIAME NEI BOSCHI

 

     Art. 53. (Modalità del pascolo nei boschi).

     1. Nei boschi il bestiame deve essere custodito e ad ogni custode non possono essere affidati più di cento ovini o di cinquanta caprini o di trenta capi bovini o equini.

     2. Il bestiame può essere immesso al pascolo bei boschi senza custodia, purché recintati. Tale recinzione non configura, di per sé, l'individuazione di "fondo chiuso" all'attività venatoria.

     3. Fermo restando quanto disposto al comma 1 nei boschi il pascolo è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

     a) nei boschi cedui sottoposti al taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali è vietato prima che i nuovi ricacci o il novellame abbiano raggiunto l'altezza di m. 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m. 4,00 se si tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento;

     b) nei boschi di nuovo impianto, in quelli distrutti o danneggiati dagli incendi oppure d'alto fusto, sottoposti a taglio generale o parziale, il pascolo non può essere ammesso prima che lo sviluppo delle giovani piante o dei nuovi virgulti abbia raggiunto l'altezza di cui alla lettera a) e comunque non prima di cinque anni dalla data dell'intervento o dell'evento.

     4. Qualora in determinati soprassuoli boschivi il pascolamento possa determinare danni al bosco o alla sua rinnovazione l'Ente delegato, anche su proposta dell'IRF, può imporre particolari limitazioni all'attività pascoliva.

     5. All'interno delle aree soggette a regime conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico non è consentito il pascolo.

     6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'articolo 52, comma 6, della legge stessa in caso di danno al bosco.

 

     Art. 54. (Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali).

     1. Nei boschi nei quali non è consentito il pascolo, anche se di proprietà del possessore degli animali e nei vivai forestali, è vietato far transitare o comunque immettere animali.

     2. Nel caso sia inderogabile transitare nei boschi nei quali non è consentito il pascolo per raggiungere l'area pascolabile, il bestiame deve essere avviato senza sosta per le vie di transito esistenti.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge forestale, salva l'applicazione dell'articolo 52, comma 6 della legge stessa in caso di danno al bosco e l'applicazione del comma 9 dello stesso articolo in caso di danno ai vivai forestali.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AGLI INCENDI BOSCHIVI

CAPO I

MODALITA' PER L'USO DEL FUOCO NEL BOSCO,

NEL CASTAGNETO DA FRUTTO E NELLE LORO PROSSIMITA'

 

     Art. 55. (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi).

     1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi.

     2. L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a m. 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo.

     3. 'L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m. 80 dal bosco.

     4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito anche a distanze inferiori a m. 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; l'abbruciamento è vietato quando spira il vento.

     5. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, deve essere sempre comunicato all'IRF con preavviso di almeno cinque giorni. L'IRF può dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessità. In tutti i casi devono essere adottate le modalità e le cautele indicate al comma 4.

     6. L'Abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato dall'IRF, valutate di volta in volta le circostanze di fatto.

     7. A coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele negli spazi vuoti e precedentemente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per la cottura o riscaldamento delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

     8. E' consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse.

     9. L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura, è consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non è consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo.

     10. L'abbruciamento di cui ai commi 4, 5, 6 e 9 è comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira il vento.

     11. In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti può essere autorizzata, dall'IRF, l'accensione di uno o più fuochi a distanza inferiore a m. 100 dal bosco per consuetudini folkloristiche. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni di prevenzione.

     12. Durante il periodo in cui vige lo "stato di grave pericolosità" previsto dall'articolo 42 della legge forestale, sono sospese le deroghe di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 e non è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco.

     13. Le infrazioni sono punite, ai sensi dell'articolo 52, comma 11, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo, in caso di danno al bosco. Lo svolgimento delle attività in assenza delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.

CAPO II

NORME PER I BOSCHI PERCORSI DA INCENDI

O DANNEGGIATI DA ALTRE AVVERSITA'

 

     Art. 56. (Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche).

     1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del legname delle piante morte o gravemente compromesse, prescindendo dall'epoca di taglio, dal turno o dal periodo di curazione.

     2. Il possessore del bosco che intende procedere all'asportazione del legname deve, almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, fare denuncia all'IRF, che può dettare le opportune prescrizioni tecniche.

     3. Nei boschi danneggiati dal fuoco, il taglio a scopo commerciale dei giovani ricacci delle ceppaie, in particolar modo di erica, corbezzolo, fillirea, alaterno, scopa, ginestra, mirto, lentisco è vietato per cinque anni successivi a quello in cui si è sviluppato l'incendio. L'IRF competente può, in casi particolari e dietro richiesta motivata, ridurre tale periodo a tre anni.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge forestale e del comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata denuncia di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge medesima.

TITOLO V

NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO

CAPO I

MOVIMENTI DI TERRENO

 

     Art. 57. (Norme circa i movimenti di terreno).

     1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i movimenti di terreno sono disciplinati dalla legge forestale.

     2. I movimenti di terreno devono essere progettati ed eseguiti tenendo conto delle seguenti modalità esecutive:

     a) per le scarpate, e comunque per le aree private della copertura vegetale, devono adottarsi gli accorgimenti di scoronamento e profilatura, eventuali opere di consolidamento, di sostegno e di stabilizzazione superficiale, compreso il rinverdimento, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale;

     b) le acque sotterranee e superficiali devono essere regimate al fine di garantire la stabilità del sito;

     c) i materiali di risulta dagli scavi devono essere sistemati in loco prevedendone la stabilizzazione e l'inerbimento, ovvero devono essere trasportati a discarica autorizzata, evitandone, l'indiscriminato accumulo;

     d) per gli interventi di sistemazione del terreno e di regimazione delle acque deve essere privilegiato il reimpiego di materiali reperiti in loco;

     e) le opere devono comunque essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia.

     3. L'autorizzazione deve contenere la data entro cui deve essere terminato l'intervento e può prescrivere specifiche modalità esecutive, in particolare l'effettuazione degli interventi di sistemazione dei movimenti di terreno contestualmente all'avanzamento di lavori.

     4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco.

 

     Art. 58. (Muretti a secco e lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi).

     1. I cosiddetti "muretti a secco", intesi come elemento caratteristico del paesaggio agrario della Liguria, rientrano nella disciplina di cui al precedente articolo ad eccezione di quelli che, in costanza di coltivazione del fondo, richiedono interventi manutentivi e di ripristino tali da non comportare alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali e funzionali della struttura originaria e che pertanto sono tali da non pregiudicare l'assetto idrogeologico, rappresentando anzi la prosecuzione non innovativa di una tecnica antica e tradizionale di difesa del suolo a coltura agraria.

     2. Ai fini del comma 1 sono considerati interventi manutentivi le opere di scavo. fondazione, riprofilatura e quanto altro necessario al ripristino di muretti a secco e ciglioni.

     3. Le ordinarie lavorazioni di sistemazione dei terreni coltivi finalizzate al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni idrici, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 della legge forestale.

 

     Art. 59. (Piccoli appezzamenti di terreno).

     1. Qualora il mutamento di destinazione o la trasformazione degli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge forestale, per i quali non si applica la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano realizzati per finalità connesse all'esercizio dell'attività agricola, le lavorazioni del terreno possono essere effettuate previa comunicazione all'Ente delegato, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio dei lavori. L'Ente delegato può stabilire prescrizioni.

     2. Per detti appezzamenti valgono le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2, lettera d) del presente regolamento.

 

     Art. 60. (Norme perla realizzazione delle piste di esbosco).

     1. Le piste di esbosco devono essere eseguite tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) il tracciato della pista deve seguire l'andamento naturale del terreno;

     b) la larghezza massima non deve superare i due metri; sono tuttavia consentite piccole piazzuole di manovra non superiori ad una larghezza di metri tre;

     c) non devono essere eseguiti movimenti di terreno o comunque gli stessi devono essere contenuti entro i limiti di sei metri cubi per ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di metri uno;

     d) l'accesso alla pista deve essere chiuso ai non addetti ai lavori, con indicazione del divieto di transito;

     e) devono essere realizzate le opere provvisionali di regimazione delle acque;

     f) lo sradicamento delle ceppaie è di norma vietato salvo i casi espressamente previsti dall'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 7, della legge forestale;

     g) rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo di cui all'articolo 14, comma 7, della legge forestale.

     2. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 7, della legge forestale, deve essere corredata da idonea cartografia. Le piste di esbosco sono esonerate dagli atti autorizzativi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge forestale in quanto infrastrutture a carattere non permanente.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.

 

     Art. 61. (Movimento di terreno per l'impianto di nuovi boschi).

     1. Chiunque, su terreni saldi, intenda provvedere all'impianto di nuovi boschi, con dissodamento andante del terreno, deve darne comunicazione con un preavviso di almeno trenta giorni all'Ente competente, indicando i lavori che intende eseguire e lo scopo che vuole raggiungere.

     2. L'Ente competente, in conformità alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, può determinare le modalità dei lavori da eseguire ed il tempo entro il quale essi devono essere compiuti.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, d'ella legge forestale.

 

     Art. 62. (Lavorazione del terreno).

     1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di dissesto idrogeologico, gli Enti delegati possono subordinare l'ulteriore lavorazione a modalità intese alla migliore regimazione delle acque, al fine di ridurne le capacità erosive e conservare la stabilità del suolo e dei versanti interessati.

     2. L'Ente competente notifica al possessore del terreno il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

     3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge forestale.

CAPO Il

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 63. (Disciplina delle acque di scolo).

     1. Ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi, ecc. devono essere smaltite in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

     2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 64. (Interventi assistiti da contributo pubblico).

     1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 21, 22, 28, 36, 42, 43, 45 e 48, se necessari per effettuare opere assistite da contributo pubblico, sono autorizzati dall'Ente delegato con il rilascio dell'autorizzazione per i fini contributivi, a seguito dell'istruttoria di competenza.

 

     Art. 65. (Valori delle piante).

     1. Il computo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria determinata sul valore delle piante, deve 'essere effettuato sulla base dei valori indicati nella tabella "A" allegata. All'aggiornamento della tabella provvede la Giunta regionale.

 

     Art. 66. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     a) il regolamento regionale 7 settembre 1993 n. 3 (regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Articolo 43 legge regionale 16 aprile 1984 n. 22);

     b) il regolamento regionale 12 ottobre 1994 n. 3 (modificazioni al regolamento regionale 7 settembre 1993 n. 3, recante prescrizioni di massima e di polizia forestale in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22).

 

 


[1] Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

[2] Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.

[3] Vedere errata corrige su B.U. 19 gennaio 2000, n. 2.