Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 17/03/2000 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Abrogazione). |
Art. 2. (Norma transitoria). |
Art. 3. (Regimi di aiuto). |
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 3.1.60 - L.R. 17 marzo 2000, n. 17.
Abrogazione delle leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 (Modifica della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive) e 19 dicembre 1983, n. 48 (Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico- ricettive).
(B.U. 5 aprile 2000, n. 6).
Art. 1. (Abrogazione).
1. Le leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 (Modifica della
2. In particolare sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) l'articolo 4 della
c) l'articolo 6 della
d) la
Art. 2. (Norma transitoria).
1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza, ivi compresa l'esecuzione degli impegni di spesa assunti.
2. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno assunte in base alle leggi abrogate si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
4. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le domande di contributo pendenti pervenute ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 3. (Regimi di aiuto).
1. Ai contributi di cui all'articolo 2 si applica in ogni caso il limite del regime di aiuto "de minimis" di cui alla
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza).
(Omissis).