§ 3.1.60 - L.R. 17 marzo 2000, n. 17.
Abrogazione delle leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 (Modifica della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38 in materia di interventi in conto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:17/03/2000
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione).
Art. 2.  (Norma transitoria).
Art. 3.  (Regimi di aiuto).
Art. 4.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 3.1.60 - L.R. 17 marzo 2000, n. 17.

Abrogazione delle leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 (Modifica della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive) e 19 dicembre 1983, n. 48 (Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico- ricettive).

(B.U. 5 aprile 2000, n. 6).

 

Art. 1. (Abrogazione).

     1. Le leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 (Modifica della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive) e 19 dicembre 1983, n. 48 (provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico- ricettive) e successive modificazioni sono abrogate.

     2. In particolare sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 22 giugno 1992, n. 16 (ulteriori modificazioni alla L.R. 19 dicembre 1983, n. 48 e alla L.R. 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo), ad eccezione dell'articolo 11;

     b) l'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 18 (Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);

     c) l'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1996, n. 54 (Ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);

     d) la legge regionale 29 aprile 1997, n. 14 (Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 "Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive").

 

     Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza, ivi compresa l'esecuzione degli impegni di spesa assunti.

     2. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

     3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno assunte in base alle leggi abrogate si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.

     4. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Le domande di contributo pendenti pervenute ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 48/1983 e dell'articolo 5 della L.R. 1/1985 sono considerate valide, ai sensi della normativa vigente in materia, per gli stessi interventi, a seguito di riconferma da presentare entro il 30 giugno 2000.

 

     Art. 3. (Regimi di aiuto).

     1. Ai contributi di cui all'articolo 2 si applica in ogni caso il limite del regime di aiuto "de minimis" di cui alla decisione 96/C 68/06 della Commissione Europea del 6 marzo 1996.

 

     Art. 4. (Dichiarazione di urgenza).

     (Omissis).