§ 3.1.47 - L.R. 29 aprile 1997, n. 14.
Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 "Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive".


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:29/04/1997
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 16).
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 48/1983, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16/1992).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 48/1983, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 16/1992).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.1.47 - L.R. 29 aprile 1997, n. 14. [1]

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 "Provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive".

(B.U. 21 maggio 1997, n. 7).

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 16). [2]

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 48/1983, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16/1992). [3]

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 48/1983, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 16/1992). [4]

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 1997 le istanze relative agli stabilimenti balneari possono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le istanze riferite a stabilimenti balneari o ad esercizi ricettivi danneggiati dalle mareggiate succedutesi a partire dal 16 novembre 1996, sono ordinate, nella graduatoria redatta in applicazione delle priorità stabilite dall'articolo 5 della legge regionale 48/1983, con precedenza rispetto ad ogni altra istanza di contributo.

     3. Limitatamente all'anno 1997, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 48/1983, le richieste di contributo relative a stabilimenti balneari possono comprendere opere iniziate e acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 1996.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1, comma 2 lettera d), della L.R. 17 marzo 2000, n. 17, salvo quanto disposto dalla stessa legge di abrogazione all'art. 2.

[2] Aggiunge la lett. e) all'art. 2, comma 1, della L.R. 19 dicembre 1983, n. 48.

[3] Sostituisce l'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. 19 dicembre 1983, n. 48.

[4] Integra l'art. 5, comma 1, lett. b), della L.R. 19 dicembre 1983, n. 48.