§ 2.1.95 - L.R. 29 maggio 1996, n. 24.
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:29/05/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Autorizzazione).
Art. 3.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 4.  (Procedure per l'autorizzazione).
Art. 5.  (Obblighi del titolare dell'autorizzazione).
Art. 6.  (Requisiti dei mezzi di trasporto sanitario).
Art. 7.  (Attività di soccorso sanitario).
Art. 8.  (Requisiti dei mezzi di soccorso e rapporti convenzionali).
Art. 9.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 10.  (Tasse sulle concessioni regionali).
Art. 11.  (Norme transitorie).
Art. 12.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.95 - L.R. 29 maggio 1996, n. 24.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati.

(B.U. 19 giugno 1996, n. 13).

 

TITOLO I

TRASPORTO SANITARIO DI INFERMI E INFORTUNATI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge disciplina l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario di infermi e di infortunati nonché il controllo e la vigilanza sulla predetta attività.

     2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai servizi di trasporto sanitario gestiti da Corpi dello Stato quali Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana e ai servizi svolti da ambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo nella Regione. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti direttamente, attraverso l'utilizzo di propri mezzi, dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario in carenza dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.

     4. Le attività di trasporto e di soccorso nei confronti di infermi o infortunati in situazioni di urgenza od emergenza sanitaria sono regolamentate dal Titolo II.

 

     Art. 2. (Autorizzazione).

     1. Il trasporto sanitario di infermi e di infortunati da parte di imprese, enti, società, associazioni è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i locali della sede o delle sedi operative, previo accertamento dei requisiti tecnici ad opera dell'U.S.L. territorialmente competente.

     2. L'autorizzazione deve indicare:

     a) le generalità della persona fisica ovvero del legale rappresentante della persona giuridica autorizzati, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA;

     b) le generalità del medico responsabile;

     c) la sede operativa e l'individuazione dei mezzi di trasporto utilizzati.

     3. Qualora il soggetto autorizzato si avvalga di più sedi operative nel medesimo comune l'autorizzazione ha efficacia con riferimento a ciascuna sede; se le sedi operative sono dislocate in comuni diversi le autorizzazioni sono rilasciate, per quanto di rispettiva competenza, dai sindaci interessati.

 

     Art. 3. (Domanda di autorizzazione).

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve inoltrare alla USL territorialmente competente apposita domanda precisando i dati di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Alla domanda devono essere allegati:

     a) nel caso di impresa, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese nonché, nel caso di società, copia autenticata dell'atto costitutivo;

     b) nel caso di ente o associazione, l'atto costitutivo e lo statuto dal quale risulti indicato tra i fini sociali il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale istituito con la legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato) sono esonerate dal produrre i predetti documenti. Esse devono indicare nella domanda gli estremi del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell'associazione al registro regionale delle associazioni di volontariato;

     c) l'elenco degli autoveicoli o dei mezzi che si intendono destinare al trasporto sanitario con l'indicazione del numero di targa, delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature in dotazione;

     d) l'elenco nominativo del personale, ivi compreso quello volontario, e le relative mansioni con allegato, limitatamente al personale sanitario, il certificato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;

     e) la dichiarazione del richiedente l'autorizzazione che il personale addetto alla guida è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

     f) il certificato di iscrizione all'ordine provinciale del medico responsabile, nonché la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'interessato;

     g) la copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, nonché la copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio per il personale addetto all'attività di trasporto.

 

     Art. 4. (Procedure per l'autorizzazione).

     1. L'USL, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, provvede alla necessaria attività istruttoria e trasmette al Sindaco la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unitamente al proprio motivato parere.

     2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione, il Sindaco concede l'autorizzazione ovvero, con atto motivato, respinge la domanda.

     3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4, la domanda si considera accolta favorevolmente qualora il Sindaco non provveda nei novanta giorni successivi al ricevimento della stessa da parte della U.S.L..

     4. L'U.S.L. e il Sindaco possono sospendere, rispettivamente, i termini di cui ai commi 1 e 2 una sola volta, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire direttamente. Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini ricominciano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

 

     Art. 5. (Obblighi del titolare dell'autorizzazione).

     1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

     a) sottoporre i mezzi che hanno trasportato malati infetti o sospetti infetti a procedimento di disinfezione secondo la normativa vigente;

     b) sottoporre a generale pulizia e disinfezione, almeno una volta ogni sei mesi, gli ambienti, gli arredi, i mezzi di trasporto sanitario;

     c) garantire l'efficienza dei mezzi di trasporto sia sotto il profilo tecnico che sanitario;

     d) garantire ai mezzi di trasporto le dotazioni di attrezzature e materiale sanitario previste dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     2. Ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione il titolare della stessa comunica tempestivamente all'U.S.L. ed al Sindaco competenti ogni variazione relativa agli elementi di cui all'articolo 3.

 

     Art. 6. (Requisiti dei mezzi di trasporto sanitario).

     1. La classificazione, i requisiti tecnici e le caratteristiche costruttive dei mezzi di trasporto sanitario devono risultare conformi alle previsioni normative e tecnico attuative che disciplinano la circolazione stradale degli autoveicoli.

     2. Ai fini del trasporto sanitario degli infermi e degli infortunati le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle tabelle "A" e "B" in relazione, rispettivamente, alle due tipologie di ambulanze previste dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987, n. 533 (normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze).

     3. Agli aggiornamenti delle tabelle "A" e "B" derivanti da sopravvenute esigenze di carattere tecnico e sanitario, provvede la Giunta regionale.

 

TITOLO II

TRASPORTO E SOCCORSO NEI CONFRONTI DI INFERMI

O INFORTUNATI IN SITUAZIONI DI URGENZA OD EMERGENZA SANITARIA

 

     Art. 7. (Attività di soccorso sanitario).

     1. L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale.

     2. [Per i fini di cui al comma 1 il Servizio sanitario regionale, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 8, può avvalersi del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione al trasporto di cui alla presente legge] [1].

 

     Art. 8. (Requisiti dei mezzi di soccorso e rapporti convenzionali). [2]

     1. In attesa che il Governo determini gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso e i requisiti professionali del personale di bordo ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), la Giunta regionale determina i requisiti, le dotazioni di personale, le attrezzature e il materiale sanitario dei mezzi di soccorso elencati all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (sistema di emergenza sanitaria), con i quali gli enti e le associazioni di cui all'articolo 7 possono partecipare all'attività di soccorso.

     2. I rapporti con le aziende sanitarie nonché le modalità con le quali gli enti e le associazioni di cui al comma 1 sono chiamati a concorrere all'attività di soccorso sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

     3. Le tariffe da corrispondere alle associazioni e agli enti convenzionati, in relazione all'attività di soccorso sanitario assicurata, sono fissate dalla Giunta regionale ogni tre anni.

     4. In accordo con le associazioni e gli enti convenzionati sono determinate le modalità di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, anche attraverso l'individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualità.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

     Art. 9. (Vigilanza e sanzioni).

     1. L'U.S.L. territorialmente competente svolge attività di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti autorizzati al sensi della presente legge verificando, in particolare, almeno ogni due anni il permanere in capo agli stessi dei requisiti prescritti.

     2. Sempre che il fatto non costituisca reato, qualora vengano riscontrate violazioni alla presente legge o difformità rispetto all'attività autorizzata o il venir meno di uno o più requisiti alla base dell'autorizzazione ovvero l'interruzione, senza giustificato motivo, dell'attività autorizzata per un periodo superiore ai tre mesi, l'U.S.L. diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere, entro un congruo termine, le inadempienze riscontrate.

     3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'U.S.L. propone al Sindaco competente la sospensione temporanea dell'autorizzazione fino ad un massimo di tre mesi. Qualora al termine del periodo di sospensione permangano inalterate le inadempienze riscontrate, l'autorizzazione è revocata.

 

     Art. 10. (Tasse sulle concessioni regionali).

     1. L'autorizzazione e l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di infermi e infortunati sono soggetti al pagamento della tassa prevista al numero 5, punto 2, della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa al Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

     2. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al comma 1 gli Enti che abbiano scopo di beneficenza e assistenza sociale, nonché gli Enti pubblici di assistenza e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato) che esercitano attività di trasporto sanitario.

 

     Art. 11. (Norme transitorie).

     1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di trasporto sanitario di infermi e di infortunati sul territorio della Regione sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3 entro i successivi sei mesi.

     2. Lo schema tipo di cui all'articolo 8 comma 2 è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 

 

TABELLA "A"

(articolo 6)

 

D.M. 17 DICEMBRE 1987 N. 533: AMBULANZE DI TIPO "A"

 

     Dotazioni di personale:

     L'equipaggio è costituito da almeno due unità: l'autista in possesso dei requisiti previsti dal vigente codice della strada ed un barelliere/accompagnatore maggiore di età con preparazione idonea a svolgere l'attività di trasporto sanitario.

 

     Attrezzature e materiale sanitario:

     - pallone autoespandibile

     - aspiratore (con sondini)

     - barella autocaricante

     - bombola 02 portatile

     - cannule di Guedel

     - collari cervicali

     - cucchiaio o tavola spinale

     - estintore da 3 Kg.

     - estricatore

     - fumogeni

     - immobilizzatore per arti

     - maschera facciale per RCP

     - materassino depressione

     - materiale d'uso (telini, lenzuola, coperte, guanti monouso, garze, cerotti, disinfettante)

     - ossigeno (con deflussore, sondini e maschere facciali)

     - padella e pappagallo

     - sfigmomanometro a parete

     - telo portaferiti con maniglie

 

 

TABELLA "B"

(articolo 6)

 

D.M. 17 DICEMBRE 1987 N. 533: AMBULANZE DI TIPO "B"

 

     Dotazioni di personale:

     L'equipaggio è costituito da almeno due unità: l'autista in possesso dei requisiti previsti dal vigente codice della strada ed un barelliere/accompagnatore maggiore di età con preparazione idonea a svolgere l'attività dl trasporto sanitario.

 

     Attrezzature e materiale sanitario:

     - aspiratore (con sondini)

     - barella autocaricante

     - cannule di Guedel

     - collari cervicali

     - estintore da 3 Kg.

     - maschera facciale per RCP

     - materiale d'uso (telini, lenzuola, coperte, guanti monouso, garze, bende, cerotti, disinfettante)

     - ossigeno (con deflussore, sondini e maschere facciali)

     - padella e pappagallo

     - sfigmomanometro a parete

     - telo portaferiti con maniglie

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2014, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2014, n. 16.