Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/10/1999 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come modificato dal comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14). |
Art. 2. (Sostituzione dell'allegato C della l.r. 29/1997 e successive modificazioni). |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi). |
Art. 4. (Disposizioni transitorie relative ai componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi). |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione). |
§ 4.4.113 - L.R. 5 ottobre 1999, n. 28.
Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, relativo all'ampliamento della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi e all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli Enti dipendenti dalla Regione.
(B.U. 30 ottobre 1999, n. 30 - S.O. n. 9).
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 41 della
Art. 2. (Sostituzione dell'allegato C della
1. L'allegato C della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 27 della
Art. 4. (Disposizioni transitorie relative ai componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi).
1. I componenti degli organi dell'Agenzia regionale per i parchi istituita con l'articolo 27 della
2. Sono fatte salve le disposizioni dello statuto dell'Agenzia regionale per i parchi approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827 che non siano in contrasto con le previsioni dell'articolo 27 della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 1 della
Allegato
(Omissis)
[1] Sostituisce l'art. 41 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[3] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della