Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 20/03/1995 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas [...] |
Art. 2. 1. Per la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale e all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, si applicano le norme contenute nel capo II [...] |
Art. 3. 1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato in via prioritaria al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per [...] |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 6.1.22 - L.R. 20 marzo 1995, n. 7.
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale.
(B.U. 23 marzo 1995, n. 8 – S.O. n. 3).
1. A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 6 della
2. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, a carico delle utenze esenti, è determinata nella misura di L. 50 per metro cubo.
1. Per la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale e all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, si applicano le norme contenute nel capo II
1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato in via prioritaria al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione della prima fase del piano di interventi in materia di edilizia sanitaria, ad integrazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della