§ 6.1.23 – L.R. 20 marzo 1995, n. 8.
Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:20/03/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma, dell'art. 1 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul [...]
Art. 2.      1. L'articolo 3 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 6.1.23 – L.R. 20 marzo 1995, n. 8.

Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale».

(B.U. 23 marzo 1995, n. 8 – S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Il primo comma, dell'art. 1 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale» è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 3 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale» è modificato come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.