Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.17 sport e tempo libero |
Data: | 10/11/1997 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Autorizzazione comunale). |
Art. 2 bis. (Uso dei campi di volo e delle avio superfici) |
Art. 3. (Modalità di realizzazione) |
Art. 3 bis. (Pianificazione territoriale e paesaggistica) |
Art. 3 ter. (Disposizioni transitorie e finanziarie) |
§ 5.17.21 - L.R. 10 novembre 1997, n. 41.
Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo.
(B.U. 20 novembre 1997, n. 32 - S.O. n. 2).
1. La presente legge disciplina la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel rispetto della
2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l’esercizio del volo e dei vari sport dell’aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.
3. I campi di volo si differenziano dalle aviosuperfici per la presenza, in queste ultime, di strutture permanenti quali hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, servizi di ristoro ed altri edifici, purché ad esse complementari, e che necessitano, per tale motivo, di variante allo strumento urbanistico generale delle aree interessate. Le aviosuperfici possono inoltre essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica.
Art. 2. (Autorizzazione comunale). [2]
1. I comuni, in deroga alle disposizioni della
2. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi statali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai nulla osta e dalle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
3. La richiesta di autorizzazione dei campi di volo deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive di cui al
4. Analogamente a quanto stabilito al comma 3, la richiesta di autorizzazione delle aviosuperfici deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, il quale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della
Art. 2 bis. (Uso dei campi di volo e delle avio superfici) [3]
1. I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell’ambiente, mentre il gestore dell’aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell’aviosuperfice nella fase di decollo e di atterraggio dell’aeromobile [4].
2. I campi di volo e le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili dai velivoli del 118, del 115 e delle forze di polizia, in caso di trasporto sanitario d’urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio e di operazioni simili.
Art. 3. (Modalità di realizzazione) [5]
1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrano modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo.
2. Per i campi di volo è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e di strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, ovvero la realizzazione di elementi prefabbricati di limitate dimensioni, non stabilmente infissi al suolo, destinati esclusivamente al ricovero degli aeromobili, per i quali sia stato rilasciato il certificato di idoneità statica e sanitaria, nonché la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, per la realizzazione di aviosuperfici, oltre quanto ammesso dal comma 2, è consentita la realizzazione di strutture e manufatti stabilmente e permanentemente infissi al suolo, purché funzionali e complementari alle attività di volo, con un indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0.1 metri quadrati/metri quadrati e con un’altezza massima non superiore a 4.50 metri alla gronda.
4. In aggiunta alle strutture complementari di cui al comma 3, nel caso di aviosuperfici è, altresì, consentita la realizzazione di un alloggio residenziale della superficie lorda massima non superiore a 65 metri quadrati da destinare, previo atto d’obbligo unilaterale, all’eventuale personale addetto alla guardianìa.
5. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, ad una distanza adeguata dai centri abitati e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose, di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale nonché nel rispetto del piano di zonizzazione acustica comunale.
6. Le aviosuperfici dovranno, altresì, essere dotate di adeguate aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a 0.20 metri quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata.
Art. 3 bis. (Pianificazione territoriale e paesaggistica) [6]
1. I campi di volo e le aviosuperfici possono essere realizzati solo se esterni alle aree naturali protette, nazionali e regionali, nonché ai siti di importanza comunitaria (SIC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS), individuati o in corso di individuazione, e alle relative aree di rispetto, nonché al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142 del
2. In caso di vincolo paesaggistico di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a) e c), del
Art. 3 ter. (Disposizioni transitorie e finanziarie) [7]
1. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni procedono alla ricognizione dei campi di volo e delle aviosuperfici presenti nel proprio territorio ed avviano le procedure per l’adeguamento degli impianti alle disposizioni della presente legge. Sono fatti salvi i campi di volo e le aviosuperfici presenti nelle aree di cui all’articolo 3bis, comma 1, regolarmente autorizzati alla data del 31 dicembre 2011.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 1 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2013, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 della