§ 4.4.161 - L.R. 4 dicembre 2008, n. 21.
Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonchè dell'ente di gestione del suddetto parco


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/12/2008
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Perimetrazione)
Art. 3.  (Istituzione dell’ente di gestione del parco, organizzazione e gestione)
Art. 4.  (Sorveglianza e sanzioni)
Art. 5.  (Misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni)
Art. 6.  (Disposizioni transitorie)
Art. 7.  (Abrogazione)
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie)


§ 4.4.161 - L.R. 4 dicembre 2008, n. 21.

Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonchè dell'ente di gestione del suddetto parco

(B.U. 13 dicembre 2008, n. 46 - S.O. n. 158)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituito, nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, d’interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la perimetrazione di cui all’articolo 2, che include anche i territori del monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale 27 aprile 1985, n. 56 (Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano), del monumento naturale Tempio di Giove Anxur, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 126, del monumento naturale di Acquaviva – Cima del Monte – Quercia del Monaco, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2004, n. 163 e del monumento naturale Lago di Fondi, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 1° agosto 2006, n. 400, come modificato dal decreto del Presidente della Regione Lazio 10 luglio 2007, n. 461.

2. L’istituzione del parco è finalizzata:

a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell’area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, ivi comprese le grotte di Pastena e Collepardo [1];

b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;

c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avviino processi di trasformazione delle attività agricole in attività agrituristiche e turistico-rurali;

d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;

e) alla creazione di un’unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Perimetrazione)

1. Il parco comprende parte del territorio dei Comuni di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena, Collepardo, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi, così come individuato nei confini riportati nella cartografia 1:10.000 di cui agli Allegati AA1, AA2, AA3, AA4 e descritti nella relazione di cui all’allegato BB, che sono parte integrante della presente legge [2].

 

     Art. 3. (Istituzione dell’ente di gestione del parco, organizzazione e gestione)

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a) della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l’ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, di seguito denominato ente regionale, cui è affidata la gestione del parco.

 

2. Per l’organizzazione dell’ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 55, commi 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all’articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005). In particolare, l’ente regionale adotta il piano ed il regolamento del parco nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 26, 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

 

3. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di gestione di cui al comma 2, l’ente regionale, d’intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove atti di programmazione concertata e accordi volontari, ai sensi della normativa vigente, per favorire lo sviluppo economico e sociale locale con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.

 

     Art. 4. (Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall’articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all’articolo 3 si applicano le disposizioni del capo IV della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

 

     Art. 5. (Misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti dall’articolo 3, comma 2, al parco si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

 

2. All’interno del perimetro del parco è vietata l’attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui all’articolo 27, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

 

3. Fino alla data di cui al comma 1, all’interno dei perimetri dei monumenti naturali indicati dall’articolo 1 si applicano, altresì, le misure di salvaguardia e i divieti, qualora più restrittivi, nonché le specifiche prescrizioni, stabiliti dalla l.r. 56/1985 e dal regolamento di cui all’articolo 5 della medesima legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2004, n. 5, nonché dal d.p.g.r. 126/2000, dal d.p.reg. 163/2004 e dal d.p.reg. 400/2006, come modificato dal d.p.reg. 461/2007.

 

     Art. 6. (Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, o l’Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità del parco, ai fini delle designazioni previste dall’articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell’articolo 14, comma 1 e successive modifiche della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Regione provvede alla costituzione e all’insediamento del consiglio direttivo nonché alla costituzione e all’insediamento del collegio dei revisori dei conti.

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario per la gestione dei monumenti naturali di cui all’articolo 1. Il commissario straordinario dura in carica fino all’insediamento del consiglio direttivo. A decorrere dalla data della nomina del commissario straordinario cessano le forme di gestione previste:

a) dall’articolo 5 della l.r. 56/1985 per il monumento naturale di Campo Soriano;

b) dal d.p.g.r. 126/2000 per il monumento naturale Tempio di Giove Anxur;

c) dal d.p.reg. 163/2004 per il monumento naturale Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco;

d) dal d.p.reg. 400/2006, come modificato dal d.p.reg. 461/2007 e dall’articolo 13, comma 7, del regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6 (Disciplina dell’Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”) per il monumento naturale Lago di Fondi.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del regolamento regionale 6/2008, il commissario straordinario del Monumento naturale Lago di Fondi resta in carica fino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 2.

 

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, attribuisce all’ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato alle forme di gestione indicate al comma 2.

 

5. Il consiglio direttivo dell’ente regionale provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui all’articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso.

 

     Art. 7. (Abrogazione)

1. La l.r. 56/1985 è abrogata. L’abrogazione decorre, con riferimento alle disposizioni sulla gestione del monumento naturale di Campo Soriano, dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell’ente regionale e, con riferimento alle disposizioni relative alle misure di salvaguardia, ai divieti e alle prescrizioni, dalla data di esecutività del piano e del regolamento del parco.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell’ambito delle UPB E21, E22 e E23 relativi all’istituzione ed al finanziamento della aree naturali protette.

 

N.B.: La cartografia in scala 1:10.000 di cui agli allegati AA1, AA2, AA3, parte integrante della presente legge, è depositata e consultabile presso gli Uffici della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Area Conservazione Natura, via del Tintoretto n. 432, 00142 Roma.

 

 

ALLEGATO BB [3]

Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi

Dal colle di Mastrobono a nord, si scende seguendo la Costa de Liverto fino a raggiungere la località Case Garofalo, includendo monte Beverarello, Costa San Giovanni e parte della Costa del Sole, escludendo la località Fontana Vecchia. Si prosegue verticalmente verso sud, escludendo Monte Cappello e parte di monte Visani, attestandosi sul confine del territorio comunale di Pastena, fino ad oltrepassare il Vallone della Foresta. A est in prossimità del paese di Pastena vi è il nucleo disgiunto di Monte Solo e a nord quello delle Grotte di Pastena in località Grotte del Pertuso. Il nucleo disgiunto delle Grotte di Pastena è costituito dalle seguenti particelle: 215, 681, 724, 216, 333, 334, 352, 345, 346, 347, 348, 344, 343, 341 ed è confinante con le seguenti particelle: 726, 682, 228, 335, 336, 337, 360, 353, 349, 350, 342, 340, 721, 722, 723, strada Vicinale Portuso, "Vallone Cupa", "Vallone Vallecchie". Di seguito la perimetrazione continua sul fosso fino ad ovest di Monte Cerrito. Continua escludendo Monte Ambrifi e risalendo verso il vallone di Santa Lucia continuando includendo Casa Cipolla, includendo Macchia Le rose, Monte Vona e continuando, per cima del Nibbio fino a colle Cammino. Prosegue verso il passo della Quercia del Monaco a monte della strada statale, oltrepassando il bivio e seguendo la curva di livello (500 ml.) fino ad intersecare Valle Barillone ed il Fosso di Valle Vigna. Prosegue lungo il percorso di Valle Sant'Agata includendo Monte Casereccio lungo la strada verso località Case Caporiccio oltrepassando Fosso Vardito e includendo sulla curva di livello 400 ml. il Colle della Madonna della Rocca. Un nucleo disgiunto è rappresentato dall'area circostante la sorgente di San Magno che include anche l'antico monastero. Il perimetro continuo include l'area verso la località la Vecchia, escludendo l'abitato di Limatella. Prosegue verso le pendici di Colle Calcagno, Monte Marino, prosegue in quota 800 m. slm in direzione Monte delle Fate e rimanendo sul confine comunale va verso Monte Tavanese, Cisterna Mareccia, ove rimanendo in quota 600 m. slm va verso Valle del Carpino e prosegue verso le pendici di Monte Romano ove in quota 400 metri, va verso Valle Ranna, Valle dei Filici ove prosegue alla stessa quota verso sud direzione Vallone di Vallobica ove prosegue ancora a sud in direzione Valle delle Mandarelle mantenendosi sempre in quota 400 metri slm si dirige verso Monte Pilucco ove sul confine comunale ridiscende sino a Torre dell'Epitaffio. In Comune di Monte San Biagio comprende anche le località Grotte, Ravianara, Cima Pazzarelli e proseguendo verso Nord esclude Monte Autone a quota 550 m. slm, Monte Calvo, Topanti per richiudersi verso Grotte; è incluso il nucleo disgiunto delle Grotte dei Pipistrelli sito nelle adiacenze del Cimitero del Comune di Monte San Biagio. Prosegue parzialmente nel Pantano Grande tenendosi il confine sul collettore Catenaccio e al Canale Volta Melara. Continua lungo il Canale dell'Acqua Chiara fino ad escludere parte dell'area che insiste in località La Goffa fino ad incontrare l'idrovora piccola. Dall'idrovora comprende da casa Grassi il Pantano Morderei e la destra idrografica del canale Sant'Anastasia fino alla strada statale Flacca costeggiandola fino al bivio in località Femmina Morta. Un nucleo disgiunto è rappresentato dall'area a sud della località Femmina Morta includendo una parte dell'area in località Salto. Prosegue verso nord comprendendo le località il Giglio, Falascosa, Chiaruma, Covino, Le Mandre, Sugarelle e si dirige verso ovest verso la località Chiancarelle. Interseca poi il canale Canneto per risalirlo fino alla via Appia. Passa oltre la via Appia e risale verso Terracina lungo il tracciato dell'Appia Antica pre-traianeo arrivando fino a Monte Sant'Angelo, includendo a sud ovest una porzione di area naturale interessata da macchia mediterranea che collega il Monumento Naturale “Tempio di Giove Anxur” con il complesso di strutture ed aree dell’ex convento di San Francesco ed il Parco cittadino della Rimembranza, anch’esse incluse nel perimetro, confinando a sud con Via San Francesco Nuovo ed a nord con Via Anxur e Via Panoramica, e ritornando verso est comprende la località la Ciana includendo Monte Pilucco e fino alla strada che prosegue verso Fontana Santo Stefano. Segue il confine comunale fino a Monte Cervaro e Monte dell'Acquasanta comprendendo Valle Fasana nella sinistra idrografica oltrepassa strada Campo Soriano segue il Monte Pannozzo e lungo la strada della Valle Francolano e risale a nord verso Monte Cavallo Bianco fino a seguire il profilo della località Cascano. A sud ovest di Monte Leano, vi è un'area disgiunta comprendente Punta Leano e il versante sinistro di Valle Forcola. Un nucleo disgiunto rappresentato dal comprensorio del piano di San Salvatore in Comune di Roccasecca dei Volsci. Il tracciato prosegue includendo parte del Monte Pecorone fino a località Case Murate per proseguire a nord verso Monte Ceraso, in direzione di Sonnino comprende parte di Valle San Sebastiano fino a Voragine Catausa e da Valle Castagna risale lungo le pendici di Monte Tavanese, Monte delle Fate, Monte Marino, Monte Calvo, Forcella Buana, Monte Latiglia Cimoletta, Cima del Monte Passo della Quercia del Monaco risalendo le pendici ad ovest di Monte Chiavino, Cima del Nibbio verso Monte Vona. Da qui prosegue verso le pendici di Macchia le Rose, il Magliaro, Monte l'Ariola, includendo le pendici di valle Obbicoscuro, fino a Cimotta Erta proseguendo verso Colle Mastrobono.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[3] Allegato così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.