§ 4.4.128 - L.R. 2 aprile 2003, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. disposizioni transitorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/04/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Principi fondamentali).
Art. 2.  (Modifiche al Capo I ed agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 16, 18, 28, 30, 36, 38 e 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche).
Art. 3.  (Modifiche agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 23, 24, 26, 27 e 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 4.4.128 - L.R. 2 aprile 2003, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. disposizioni transitorie.

(B.U. 19 aprile 2003, n. 11).

 

Art. 1. (Principi fondamentali).

     1. La presente legge introduce modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, al fine di consentire un ampliamento delle forme di valorizzazione dell'ambiente, anche in attuazione della normativa comunitaria, di migliorare la gestione delle aree protette nonché di promuovere uno sviluppo compatibile con la tutela delle risorse ambientali.

 

          Art. 2. (Modifiche al Capo I ed agli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 16, 18, 28, 30, 36, 38 e 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche).

     1. La rubrica del Capo I della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituita dalla seguente: "Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria".

     2. L'articolo 1 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. (Principi generali).

     1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

     2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali protette, nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria.

     3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità.".

     3. L'articolo 2 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. (Finalità).

     1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati.

     2. In conformità all'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modifiche, le province, le comunità montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette regionali.".

     4. L'articolo 3 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. (Obiettivi).

     1. La Regione, attraverso la creazione di un sistema di aree naturali protette nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

     a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;

     b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;

     c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

     d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

     e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

     f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;

     g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.

     2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili.".

     5. L'articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. (Sistema delle aree naturali protette del Lazio - Classificazione. Istituzione delle aree naturali protette interregionali e nazionali).

     1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, tenendo conto delle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

     a) parco naturale;

     b) riserva naturale.

     2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che configurano un sistema omogeneo caratterizzato dagli aspetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

     3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

     4. Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.

     5. L'elenco delle aree naturali protette istituite dalla Regione viene trasmesso all’organismo statale competente ai fini dell'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della l. 394/1991 e dell'inserimento nel programma triennale previsto dall'articolo 4 della stessa legge.

     6. Il sistema delle aree naturali protette costituisce un insieme integrato gestito in forme coordinate secondo i principi della presente legge.

     7. La Regione, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della l. 394/1991, promuove altresì le necessarie intese con altre regioni per l'istituzione, mediante specifiche leggi regionali, di aree naturali protette interregionali.

     8. La Regione considera prioritaria, per l'attuazione di quanto stabilito al comma 7, l'istituzione delle seguenti aree naturali protette interregionali:

     a) Parco interregionale Monte Rufeno e Selva di Meana;

     b) Parco interregionale del Tevere;

     c) Parco interregionale della via Appia Antica;

     d) Parco interregionale del Garigliano.

     9. Ai fini dell'istituzione delle aree naturali protette nazionali, il parere previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 della l. 394/1991 è reso dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.".

     6. L'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. (Misure di salvaguardia).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, può sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 394/1991 e dell'articolo 10 della l.r. 74/1991.

     2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'articolo 7, comma 4, lettera b).

     3. All'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati:

     a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali;

     b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

     c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;

     d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione) e successive modifiche. La Regione, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e può disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e sistemazione ambientale per la compatibilità con gli interessi di tutela del territorio;

     e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

     f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

     g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno;

     h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;

     i) lo svolgimento di attività sportive a motore;

     l) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata;

     m) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

     n) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

     o) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;

     p) la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali;

     q) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti:

     1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge;

     2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;

     3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristici;

     4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

     r) qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.

     4. All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite:

     a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;

     b) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrità dell'ambiente e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive già contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340;

     c) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi;

     d) le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti; gli interventi di imboschimento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2.

     5. All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate.

     6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

     7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera q), al comma 4 e al comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6.

     8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al nulla osta reso, in sede di comitato regionale per il territorio, istituito con la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2. Il comitato regionale per il territorio è integrato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.

     9. In caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.".

     7. L'articolo 16 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. (Comunità).

     1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte.

     2. La comunità designa, con voto limitato a non più di tre candidati, con adeguato curriculum, i componenti del consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

     3. La comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

     a) sul regolamento dell'area naturale protetta;

     b) sul piano dell'area naturale protetta;

     c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;

     d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione.

     4. La comunità esprime i pareri di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l'ente di gestione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

     5. La comunità del parco elabora e trasmette per l'adozione al consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30.

     6. In caso di contrasto tra comunità ed altri organi dell'ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

     7. La comunità nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vice-presidente. Essa adotta, altresì, il proprio regolamento.

     8. La comunità è convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunità è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

     9. Alle riunioni della comunità partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione.

     10. Alla segreteria della comunità provvede l'ente di gestione.".

     8. L'articolo 18 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. (Vigilanza e controllo sull'attività).

     1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ente di gestione spettano alla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale in particolare:

     a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale, nel rispetto delle diverse specificità territoriali;

     b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

     c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal consiglio direttivo, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a) e b) e lettera d) limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla struttura organizzativa e su quelli di competenza del consiglio direttivo adottati dal presidente con procedura d'urgenza.

     3. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:

     a) nei casi in cui è prevista l'approvazione della Regione, a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 17, comma 2, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 26, comma 5, dell'articolo 27, comma 6 e dell'articolo 30, comma 3;

     b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

     4. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita, d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo.".

     9. L'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 28. (Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione).

     1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della l. 241/1990 e successive modifiche e dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche.

     2. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33.

     3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della l. 394/1991.

     4. L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.".

     10. L'articolo 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 30. (Programma pluriennale di promozione economica e sociale).

     1. Nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi piano e regolamento, l'organismo di gestione promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti, anche mediante la realizzazione di specifici progetti di sviluppo sostenibile.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la comunità dell'ente di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i Parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale, in cui sono indicati interventi coordinati con quelli dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati, per lo sviluppo di attività compatibili e sono individuati i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi stessi.

     3. I programmi di cui al comma 2, adottati dagli enti di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e dagli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, sono trasmessi rispettivamente alla Regione ed alle province interessate per la relativa approvazione. La Regione lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

     4. Qualora le autorità di cui al comma 2 non provvedano all'elaborazione del programma, la Giunta regionale e la provincia, ciascuna secondo le rispettive competenze, si sostituiscono ad esse. Parimenti, qualora gli organismi di gestione di cui al comma 3 non adottino il programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 o dalla ricezione del programma elaborato dalla Giunta regionale o dalla provincia, queste ultime si sostituiscono agli organismi di gestione per l'adozione del programma secondo le rispettive competenze.

     5. Il programma prevede da parte dell'organismo di gestione:

     a) la concessione di sovvenzioni a privati o enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie;

     b) la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di specifiche convenzioni;

     c) l'agevolazione o la promozione di forme di associazionismo cooperativo tra i residenti nell'ambito dell'area naturale protetta per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, di restauro, di servizi sociali e di biblioteche e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.

     6. Il programma può prevedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di formazione professionale, al termine dei quali è rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta.

     7. Al finanziamento del programma concorrono lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati, ciascuno per la propria competenza.

     8. Nelle more dell'adozione del programma pluriennale di promozione economica e sociale, gli organismi di gestione dell'area naturale protetta, anche provvisori, promuovono e realizzano le iniziative di cui al presente articolo, nel quadro delle scelte programmatiche della Regione e nel rispetto della specifica normativa di tutela dell'area stessa.".

     11. L'articolo 36 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 36. (Acquisizione e affitto di beni mobili ed immobili).

     1. La Regione promuove iniziative per l'acquisizione e l'affitto di beni mobili ed immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree naturali protette o per i quali i vincoli imposti dalla presente legge comportino una limitata utilizzazione. La Regione e gli organismi di gestione favoriscono, in particolare, anche attraverso l'espropriazione o l'esercizio del diritto di prelazione secondo la vigente normativa in materia, l'acquisizione al patrimonio regionale o al patrimonio dell'organismo di gestione o al patrimonio dei comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente in aree protette regionali istituite, di beni immobili e di aree di elevato interesse biogenetico, con precedenza per i monumenti naturali e per gli habitat prioritari di interesse comunitario, nazionale o regionale.

     2. La Giunta regionale concede in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale protetta.".

     12. L'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 38. (Sanzioni).

     1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 259,00 a euro 2.590,00. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.

     3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

     4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della l. 349/1986 e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.".

     13. L'articolo 47 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 47. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la l.r. 46/1977;

     b) l'articolo 26 della l.r. 17/1995;

     c) ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, comma 8.".

 

          Art. 3. (Modifiche agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 23, 24, 26, 27 e 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche).

     1. [Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'esperto in botanica;";

     b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'esperto in fauna;";

     c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) l'esperto in ecologia marina;"] [1].

     2. [La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

     "c) un esperto dottore in scienze agrarie;"] [2].

     3. [Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente per i componenti di cui alle lettere a), b) e g) e dell'Assessore competente in materia di agricoltura per i componenti di cui alle lettere c) e h), sentite le rispettive commissioni consiliari nonché le rappresentanze regionali dell'associazione nazionale comuni d'ltalia (ANCI), dell'unione province d'ltalia (UPI), dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle organizzazioni professionali agricole, dell'unione nazionale associazioni venatorie italiane (UNAVI) in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute, degli ordini professionali e delle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche”] [3].

     4. [Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserito il seguente:

     "3 bis. Gli esperti di cui ai commi 1 e 2 devono essere in possesso del diploma di laurea ed avere svolto per almeno cinque anni attività professionale nelle materie di rispettiva competenza."] [4].

     5. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di aspetti paesaggistici rurali e da attività agricole tradizionali.".

     6. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole: "Il decreto,” sono inserite le seguenti: "che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento,";

     b) le parole da "Per la conservazione" a "legge regionale 2 settembre 1974, n. 43." sono soppresse.

     7. Dopo il comma 3 dell' articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche sono inseriti i seguenti:

     "3 bis. Qualora l'ambito territoriale da vincolare come monumento naturale abbia un'estensione superiore ai trecento ettari, l'istituzione e la disciplina del monumento stesso, in deroga a quanto previsto dal comma 3, sono effettuate con legge regionale, secondo le procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 4.

     3 ter. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 per le zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), fatte salve le eventuali specifiche misure di tutela disposte dal decreto di cui al comma 3 ovvero dalla legge di cui al comma 3bis o da ulteriori atti di disciplina delle attività consentite nei monumenti stessi previsti dal decreto o dalla legge.".

     8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

     "b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche, le zone umide di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), le zone di protezione speciale di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio );".

     9. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserita la seguente:

     "c bis) la rete ecologica regionale e le relative misure di tutela ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997;".

     10. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di un'azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si svolge nella forma della caccia controllata, secondo la disciplina di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) della l.r. 17/1995, e nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della citata legge. In tali casi i piani di assestamento e di prelievo previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera a) della l.r. 17/1995 sono approvati dalla provincia d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.".

     11. L' articolo 14 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. (Consiglio direttivo e presidente).

     1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente, così designati:

     a) uno, con funzioni di presidente, dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'area naturale protetta;

     b) tre dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell'articolo 16, anche tra non consiglieri;

     c) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d'intesa tra loro;

     d) uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato.

     2. Spetta al consiglio direttivo:

     a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;

     b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;

     c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;

     d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.

     3. Il presidente del consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Il presidente del consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza istituzionale.

     4. Il consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina un vice-presidente, su proposta del presidente.

     5. L 'incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di:

     a) membro del Consiglio e della Giunta regionali e provinciali;

     b) membro della Giunta comunale;

     c) presidente o assessore di comunità montana;

     d) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;

     e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.

     6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando risultino nominati cinque dei componenti previsti.

     7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

     8. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

     9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.".

     12. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, altresì, al suo insediamento. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della l.r. 12/1993.".

     13. Al comma 3 bis dell'articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche dopo le parole: "ruolo unico" è inserita la seguente: "regionale".

     14. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, che lo sceglie, su proposta del consiglio direttivo, in una rosa di tre candidati individuati tra soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, come modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) o in un elenco regionale, da approvare secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, contenente nominativi di persone dotate di professionalità o di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.".

     15. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserito il seguente:

     "1 bis. Il presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto a tempo determinato, nell' ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. La nuova nomina o il rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Fino a tale nomina o rinnovo si intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito.".

     16. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "5. In attesa dell' approvazione dell' elenco regionale di cui al comma 1 ed in caso di impossibilità di attingere all'albo di cui all'articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, come modificata dalla l. 426/1998, sono nominati direttori soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale e giuridico-amministrativa.".

     17. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserito il seguente:

     "5 bis. Il piano dell'area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua adozione ed approvazione.".

     18. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche le parole da "iscritte" fino a "selettivi", sono sostituite dalle seguenti: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell' area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'ente stesso.".

     19. Il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     "2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16, sono organi di gestione dell'ente di cui al comma 1:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) il collegio dei revisori dei conti.".

     20. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive modifiche è inserito il seguente:

     "2.1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività in materia archeologico-naturalistica e paesaggistico-ambientale, così designati:

     a) uno, con funzioni di presidente, dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale;

     b) tre dal comune di Roma;

     c) uno dalla provincia di Roma;

     d) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986, e successive modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato;

     e) uno dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.".

 

          Art. 4. (Disposizioni transitorie).

     1. I consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti che, alla data  di entrata in vigore della presente legge, risultino in carica ovvero scaduti o decaduti sono rinnovati ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 29/1997 come da ultimo modificati dalla legge stessa, entro il 31 ottobre 2003. Fino all’insediamento dei nuovi organi i consigli direttivi e i collegi dei revisori dei conti suddetti continuano ad esercitare le loro funzioni [5].

     2. I direttori in carica degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali sono rinnovati entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, come da ultimo modificata dalla presente legge [6].

     3. I direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dai rispettivi incarichi alla data di rinnovo dei direttori ai sensi del comma 2, ed i relativi contratti individuali sono risolti di diritto.

 

          Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 luglio 2003, n. 22.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 31 luglio 2003, n. 22.