Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 18/03/1994 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Soggetti abilitati all'acquisto. |
Art. 2. Determinazione ed affidamento del prezzo di cessione. |
Art. 3. Garanzie fidejussorie a favore dell'I.A.C.P. di Roma. |
Art. 4. Modalità. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.1.81 - L.R. 18 marzo 1994, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: «Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato. Agevolazioni finanziarie».
(B.U. 24 marzo 1994, n. 8, S.O. n. 3).
Capo I
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29 agosto 1991, n. 42
Art. 1. Soggetti abilitati all'acquisto.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 2. Determinazione ed affidamento del prezzo di cessione.
1. L'articolo 5 della
Capo II
Agevolazioni finanziarie
Art. 3. Garanzie fidejussorie a favore dell'I.A.C.P. di Roma.
1. Nelle more della definizione del piano delle vendite degli alloggi di cui al capo I e della loro effettiva cessione, al fine di assicurare all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma le condizioni necessarie per acquisire la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla propria attività istituzionale, la Regione è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria con rimborso a pronta richiesta alle obbligazioni che lo stesso I.A.C.P. di Roma potrà assumere a seguito della contrazione di un prestito di lire 64 miliardi 600 milioni, comprensivo di interessi, con l'istituto di credito incaricato di gestire il proprio servizio di tesoreria, la scadenza del cui rimborso sarà fissata non prima dell'inizio del 1995.
Art. 4. Modalità.
1. La concessione, da parte della Regione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo 3 formerà oggetto di apposita convenzione secondo le modalità previste dall'articolo 38, ultimo comma, della
2. Ai fini del recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione, l'amministrazione è autorizzata a rivalersi attraverso l'introito delle vendite degli immobili fermo restando che tale somma verrà trasferita nei limiti del 70 per cento di quanto introitato fino alla concorrenza della somma erogata dalla Regione.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. L'onere conseguente all'eventuale realizzazione del rischio sarà posto a carico del capitolo n. 15450 che viene istituito con la seguente denominazione: «Spesa occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione in conseguenza delle prestazioni di garanzia fidejussoria a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma (spesa obbligatoria)» nel bilancio regionale per l'esercizio 1994 con stanziamento «per memoria» e, con uno stanziamento di lire 64 miliardi 600 milioni per l'esercizio 1995.
2. Alla copertura del predetto onere per l'anno 1995 si provvede, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio pluriennale, approvato con l'articolo 3 della
3. Nel bilancio regionale 1994 e 1995 è, altresì, istituito il capitolo n. 03362 con la seguente denominazione: «Recupero delle somme pagate in conseguenza della prestazione di garanzia della Regione all'Istituto autonomo case popolari di Roma» con stanziamento per memoria.
Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.