Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 cooperazione e lavoro |
Data: | 02/06/1980 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga dei contratti). I contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 |
Art. 2. (Esami di idoneità). Prima del termine dei singoli progetti specifici previsti dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285 |
Art. 3. (Soci di cooperative). I soci di cooperative utilizzati dalla Regione e dagli altri enti di cui all'articolo 1 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno [...] |
Art. 4. (Graduatoria). Presso la Regione è istituita una graduatoria unica, articolata per livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a [...] |
Art. 5. (Utilizzazione temporanea). I giovani che hanno superato l'esame di idoneità continuano, di norma, a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente che li ha [...] |
Art. 6. (Riserva dei posti disponibili). In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 septies - primo comma - del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 |
Art. 7. (Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici). La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui [...] |
Art. 8. (Modalità di inserimento nei ruoli organici). Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici dipendenti, che abbiano o meno [...] |
Art. 9. (Corsi di formazione). Gli enti di cui all'articolo 1, compresi gli enti che non hanno realizzato progetti specifici, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere a giovani [...] |
Art. 10. (Eccedenza di giovani iscritti nella graduatoria). Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 26 septies del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 |
Art. 11. (Norme finali). Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un elenco [...] |
Art. 12. (Disposizione finanziaria). Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: |
§ 3.11.6 - L.R. 2 giugno 1980, n. 43. - Disciplina per la sistemazione in
pianta stabile del giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile [1].
(B.U. 20 giugno 1980, n. 17).
Art. 1. (Proroga dei contratti). I contratti stipulati ai sensi della
Per le esigenze determinate dallo svolgimento degli esami di idoneità di cui al successivo articolo 2, i contratti di cui al precedente comma possono essere prorogati per un ulteriore periodo di sei mesi.
Art. 2. (Esami di idoneità). Prima del termine dei singoli progetti specifici previsti dall'articolo 6 della
Gli esami sono distinti in relazione ai diversi livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, alle diverse qualifiche o ai diversi profili professionali previsti dalla normativa statale vigente.
I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla posizione iniziale di ciascun livello nel cui ambito sono inseriti la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è stato stipulato il contratto ai sensi dell'articolo 26 della
L'esame si effettua per ogni progetto specifico o gruppi di progetti omogenei per settore di intervento e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante la esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata a un colloquio.
I requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità nonché i criteri e le modalità di svolgimento degli esami stessi sono determinati con provvedimento della Giunta regionale, in conformità a quanto disciplinato nel decreto di cui all'articolo 26 ter, terzo comma, del
Con il provvedimento di cui al comma precedente viene altresì disciplinata l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.
Art. 3. (Soci di cooperative). I soci di cooperative utilizzati dalla Regione e dagli altri enti di cui all'articolo 1 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 27 della
Art. 4. (Graduatoria). Presso la Regione è istituita una graduatoria unica, articolata per livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti ai sensi della
I giovani che hanno superato l'esame previsto dall'articolo 2 della presente legge sono iscritti, con deliberazione della Giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l'esame stesso. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il progetto specifico per la cui esecuzione il giovane è stato utilizzato. Nei confronti dei giovani utilizzati per l'esecuzione di uno stesso progetto l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dal punteggio riportato nell'esame. A parità di posizione l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del
Art. 5. (Utilizzazione temporanea). I giovani che hanno superato l'esame di idoneità continuano, di norma, a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente che li ha utilizzati, fino all'immissione nei ruoli egli enti di cui all'articolo 1, compreso quelli che non hanno realizzato progetti specifici, o dalle amministrazioni statali a norma dell'articolo 26 septies del
Ai giovani di cui al precedente comma attribuito fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio ed è corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianità corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità [1]1.
I giovani che non abbiano partecipato all'esame di idoneità o che non l'abbiano superato continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della
Art. 6. (Riserva dei posti disponibili). In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 septies - primo comma - del
Art. 7. (Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici). La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all'articolo 1 per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, nonché per adeguare alle effettive esigenze i corsi di formazione professionale previsti dalla
A tal fine, gli enti locali e gli enti pubblici dipendenti operanti nel territorio regionale devono comunicare alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche e profili professionali.
Gli enti indicati al precedente comma devono altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità entro trenta giorni dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.
Art. 8. (Modalità di inserimento nei ruoli organici). Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici dipendenti, che abbiano o meno realizzato progetti specifici a norma della
Art. 9. (Corsi di formazione). Gli enti di cui all'articolo 1, compresi gli enti che non hanno realizzato progetti specifici, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere a giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.
Art. 10. (Eccedenza di giovani iscritti nella graduatoria). Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 26 septies del
Tale provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredato delle dichiarazioni di assenso dei giovani interessati, ai fini dell'inserimento nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 11. (Norme finali). Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un elenco nominativo, suddiviso per singoli progetti e per qualifiche o profili professionali, dei giovani che siano stati avviati alla data del 31 marzo 1980 per la attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla
Tale elenco è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione, da parte degli enti interessati, dell'avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, dei rapporto di lavoro.
Nell'elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative di cui al precedente articolo 3.
Art. 12. (Disposizione finanziaria). Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) con gli stanziamenti disposti dall'articolo 26 octies del
b) con gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione e faranno carico al capitolo n. 24001 del bilancio dell'esercizio corrente denominato «Interventi per l'occupazione giovanile»;
c) con ogni altra eventuale disponibilità che determinasse in seguito a successivi provvedimenti.
[1] V. anche L.R. n. 35/87, n. 32/88 e n. 33/88.
[2] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».
[2] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».
[2] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».
[3] G.U. 31/12/1979, n. 355.
[4] G.U. 29/2/1980, n. 59.
[5] G.U. 11/6/77, n. 158.
[6] Articolo autenticamente interpretato dalla L.R. n. 35/87, art. 1.
[5] G.U. 11/6/77, n. 158.
[7] G.U. 25/1/57, n. 22 S.O.
[8] V. L.R. n. 35/87, art. 2.
[9] G.U. 31/12/79, n. 355.
[1]10 G.U. 19/2/80, n. 59.
[1]11 Comma così sostituito dalla L.R. n. 22/84 autenticamente interpretato dalla L.R. n. 63/87.
[1]12 G.U. 16/6/79, n. 158.
[1]13 G.U. 31/12/79, n. 355.
[1]14 G.U. 29/2/80, n. 33.
[1]12 G.U. 16/6/79, n. 158.
[1]12 G.U. 16/6/79, n. 158.
[1]15 G.U. 31/12/79.
[1]16 G.U. 29/2/80, n. 59.
[1]17 G.U. 11/6/79, n. 158.
[1]15 G.U. 31/12/79.
[1]16 G.U. 29/2/80, n. 59.