Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 formazione professionale |
Data: | 10/08/2006 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. |
Art. 2. Definizione dei profili formativi. |
Art. 3. Piano formativo individuale generale. |
Art. 4. Piano formativo individuale di dettaglio. |
Art. 5. Definizione della formazione formale e soggetti erogatori. |
Art. 6. Monte ore di formazione. |
Art. 7. Piano annuale dell'offerta formativa. |
Art. 8. Definizione della formazione non formale. |
Art. 9. Certificazione dei risultati della formazione e registrazione nel libretto formativo. |
Art. 10. Caratteristiche e formazione del tutore aziendale. |
Art. 11. Verifica e controllo degli interventi formativi. |
Art. 12. Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato. |
Art. 13. Regolamento di attuazione. |
Art. 14. Norma transitoria. |
Art. 15. Disposizioni finanziarie. |
§ 3.9.22 – L.R. 10 agosto 2006, n. 9. [1]
Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato.
(B.U. 30 agosto 2006, n. 24).
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. La presente legge, ai sensi del titolo VI, capo I, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano, in particolare, la formazione concernente:
a) l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all'articolo 49 del
b) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del
3. La disciplina della formazione nell'apprendistato professionalizzante di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 14, è immediatamente operativa nei soli settori produttivi per i quali è intervenuta la contrattazione collettiva.
Art. 2. Definizione dei profili formativi.
1. Per profilo formativo si intende l'insieme degli obiettivi e degli standard formativi relativi ai profili professionali.
2. I profili formativi attinenti all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, sulla base dei profili professionali individuati nell'ambito del Repertorio regionale dei profili professionali e formativi, adottato nel rispetto del Repertorio delle professioni, di cui all'articolo 52 del
3. I profili formativi attinenti all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di accordi con le istituzioni scolastiche, formative e/o le università che rilasciano il titolo oggetto del contratto, d'intesa con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Art. 3. Piano formativo individuale generale.
1. La formazione in apprendistato è svolta secondo un piano formativo individuale generale predisposto dall'impresa in relazione al profilo formativo di riferimento, sulla base del modello adottato dalla struttura regionale competente per materia. Tale piano, sottoscritto dall'apprendista, costituisce parte integrante del contratto di apprendistato.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede il percorso della formazione formale e non formale che l'apprendista deve seguire durante la vigenza del contratto, tenuto conto della valutazione delle competenze già possedute. Tale percorso deve essere coerente con il profilo formativo di riferimento.
3. Alla comunicazione di assunzione dell'apprendista inoltrata al competente Centro per l'impiego, ai sensi dell'articolo 9-bis del
Art. 4. Piano formativo individuale di dettaglio.
1. Il piano formativo individuale generale, al fine di consentire una più efficace progettazione del percorso formativo dell'apprendista, viene articolato in un piano formativo individuale di dettaglio, da aggiornare ogni anno, che specifica contenuti, tempi e luoghi della formazione formale.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di apprendistato dall'impresa, che a tal fine può avvalersi dell'assistenza di strutture appositamente individuate dalla Regione; tale piano, sottoscritto dall'apprendista, viene allegato al contratto di apprendistato.
Art. 5. Definizione della formazione formale e soggetti erogatori.
1. Per formazione formale si intende quella:
a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
b) attuata mediante una specifica progettazione;
c) con esiti verificabili e certificabili;
d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.
2. La formazione formale è svolta prevalentemente all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e dei centri di formazione accreditati; può essere, altresì, svolta all'interno delle imprese con capacità formativa, purché in luoghi non destinati alla produzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del
a) locali, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi del profilo di riferimento;
c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 13 sono disciplinate ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale, il rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese, nonché i requisiti di cui al comma 3.
Art. 6. Monte ore di formazione.
1. Per la formazione inerente all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il monte ore di formazione formale è determinato in almeno 120 ore annue, articolate in contenuti di base e tecnico-professionali tra cui elementi di normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Per la formazione inerente all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il monte ore è determinato con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni scolastiche o formative coinvolte nei percorsi di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o di un titolo di alta qualificazione.
Art. 7. Piano annuale dell'offerta formativa.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere gli interventi di formazione inerenti all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e di assicurarne la qualità e la diffusione adotta, annualmente, in collaborazione con le Province, un piano per l'offerta formativa, di seguito denominato piano, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento privato.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare, contiene indirizzi in merito:
a) all'integrazione dei sistemi formativi;
b) alla predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti delle strutture formative accreditate;
c) al monitoraggio e alla valutazione della formazione in apprendistato sul territorio regionale;
d) all'elevamento del monte ore annuo di formazione formale in relazione alle esigenze delle imprese e dei giovani e alla capacità di offerta del sistema formativo;
e) all'individuazione di risorse comunitarie da destinare allo sviluppo della componente formativa dei percorsi di apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
Art. 8. Definizione della formazione non formale.
1. Per formazione non formale si intende la formazione:
a) attuata per affìancamento in contesto produttivo o di lavoro, sotto la guida e il coordinamento di un tutore aziendale;
b) organizzata per obiettivi;
c) tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative e, con riferimento all'apprendistato di alta formazione, di conoscenze culturali-scientifìche, definite nei piani formativi individuali;
d) impartita nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 9. Certificazione dei risultati della formazione e registrazione nel libretto formativo.
1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista consegue:
a) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e delle strutture di formazione esterna e il riconoscimento da parte dell'impresa stessa della qualificazione professionale valida ai fini contrattuali;
b) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), un diploma di livello secondario, un titolo universitario o di alta formazione secondo quanto previsto dagli accordi di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo o in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, nonché le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui al D.M. 10 ottobre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della formazione effettuata e della qualificazione conseguita, sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 13, previo accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.
3. Gli apprendisti che ne fanno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla Regione secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 13.
Art. 10. Caratteristiche e formazione del tutore aziendale.
1. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.
2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.
3. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:
a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;
b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;
c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna previste nel piano formativo individuale di cui agli articoli 3 e 4;
d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.
4. Ciascun tutore aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.
5. La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 1, programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali al fine di consentirne una adeguata formazione. Tale percorso formativo:
a) nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è di almeno 16 ore e può essere erogato anche a distanza;
b) nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è determinato all'interno del piano di cui all'articolo 7.
Art. 11. Verifica e controllo degli interventi formativi.
1. La Regione, ai fini della verifica e del controllo previsti dall'articolo 53, comma 3, del
Art. 12. Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato.
1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato professionalizzante, assumono il lavoratore a tempo indeterminato e a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 13 sono disciplinate la percentuale dell'incentivo economico di cui al comma 1 in misura inversamente proporzionale alla durata del contratto di apprendistato, nonché le modalità di erogazione dell'incentivo stesso.
3. L'incentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
4. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dalla trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i casi di dimissioni del lavoratore o di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge comportano la revoca del beneficio e l'obbligo di restituzione dell'incentivo di cui al presente articolo.
Art. 13. Regolamento di attuazione.
1. Con regolamento regionale di attuazione da adottare, previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in particolare a disciplinare:
a) i criteri per il rilascio del parere di conformità di cui all'articolo 3, comma 3;
b) le ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale, il rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese nonché i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4;
c) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le modalità per l'ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale di cui allo stesso articolo, comma 3;
d) le modalità di adeguamento alla normativa contenuta nella presente legge delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, di cui all'articolo 14;
e) la percentuale e le modalità di erogazione dell'incentivo economico di cui all'articolo 12.
Art. 14. Norma transitoria.
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, non possono essere effettuate nuove assunzioni nell'ambito delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già avviate alla suddetta data.
2. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina le modalità di adeguamento delle sperimentazioni indicate al comma 1 alla normativa contenuta nella presente legge.
Art. 15. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della Regione Lazio relativo all'esercizio finanziario 2006 sono istituiti, nell'ambito dell'UPB F21, i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo denominato "Interventi di formazione previsti dal piano annuale dell'offerta formativa di cui all'articolo 7", con lo stanziamento di 5 milioni di euro;
b) capitolo denominato "Incentivi economici alle imprese previsti dall'articolo 12", con lo stanziamento di 5 milioni di euro.
2. Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti alle somme iscritte nei capitoli indicati al comma 1, lettere a) e b), si provvede, in termini di competenza, con la riduzione di 10 milioni di euro dal capitolo T27501 di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e, in termini di cassa, mediante la riduzione di pari importo dell'UPB T25.
[1] Abrogata dall'art. unico, comma 128, della