§ 3.7.32 - L.R. 1 dicembre 1995, n. 56.
Soppressione dell'Ente Autonomo Fiera di Roma e partecipazione della Regione alla costituzione della Società «Fiera di Roma S.p.a.».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:01/12/1995
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure di costituzione.
Art. 3.  Condizioni per la partecipazione.
Art. 4.  Rappresentanti della Regione nella società.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Norma finale.


§ 3.7.32 - L.R. 1 dicembre 1995, n. 56.

Soppressione dell'Ente Autonomo Fiera di Roma e partecipazione della Regione alla costituzione della Società «Fiera di Roma S.p.a.».

(B.U. 9 dicembre 1995, n. 34).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di attuare il miglioramento ed il potenziamento delle attività di organizzazione e di gestione delle manifestazioni espositive e dei relativi servizi nonché di tutte le attività connesse allo sviluppo economico, partecipa, ai sensi degli articoli 53 e 54 dello statuto regionale, alla costituzione di una società a prevalente partecipazione pubblica, a norma degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, denominata «Fiera di Roma S.p.a.».

     2. La società di cui al comma 1 deve essere costituita, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, in forma di società per azioni, e deve avere sede in Roma.

     3. L'Ente autonomo fiera di Roma, ente strumentale della Regione, il cui Statuto è stato approvato con legge regionale 23 dicembre 1982, n. 60 è soppresso.

 

     Art. 2. Procedure di costituzione.

     1. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla società «Fiera di Roma S.p.a.», ed, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere le azioni nonché gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

     2. Le deliberazioni relative a quanto previsto nel precedente comma 1 sono assunte dalla Giunta regionale previo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti.

 

     Art. 3. Condizioni per la partecipazione.

     1. La partecipazione della Regione alla «Fiera di Roma S.p.a.» è subordinata alla condizione che lo Statuto della società preveda:

     a) che la società abbia, tra l'altro, ad oggetto la valorizzazione della produzione industriale, artigianale, agricola e dei servizi del Lazio e, pertanto, promuova, organizzi e gestisca, in Italia e all'estero, manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, conferenze, attività congressuali ed ogni altra attività collegata od utile alle manifestazioni stesse;

     b) che le iniziative intraprese dalla società, ai sensi della lettera a), siano realizzate in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e delle disposizioni emanate dalla Regione nella materia;

     c) che la società subentri in ogni rapporto attivo e passivo all'Ente autonomo fiera di Roma sulla base di uno stato ricognitivo finale redatto da una società di revisione con obbligo di firma degli atti di bilancio dell'ente prima dell'approvazione dello Statuto;

     d) che tutti i contributi erogati a qualsiasi titolo all'Ente fiera da parte della Regione fino all'effettiva costituzione della società vengano rivalutati e considerati ai fini dell'attribuzione alla Regione della quota del capitale della costituenda società;

     e) che il personale dipendente dall'Ente autonomo fiera di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, venga mantenuto in servizio presso la «Fiera di Roma S.p.a.» con la qualifica ricoperta presso l'ente fiera.

     Nelle more dell'attuazione delle procedure stabilite dal comma 1, è autorizzata la partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fiera di Roma S.p.A." mediante la sottoscrizione paritaria da parte della Regione Lazio, del Comune di Roma e della Camera di Commercio di Roma di n. 70 azioni per ciascun socio del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna [1].

 

     Art. 4. Rappresentanti della Regione nella società.

     1. La Regione è rappresentata, nell'assemblea della società, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia, da lui delegato.

     2. Gli altri rappresentanti della Regione nella società sono nominati nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. La partecipazione della Regione Lazio all'aumento di capitale della costituenda società Fiera di Roma S.p.A. è costituita dalla capitalizzazione dei contributi erogati o in corso di erogazione ai sensi della legge regionale del 17 luglio 1989, n. 46, art. 19 legge regionale del 7 giugno 1990, n. 73, legge regionale 21 aprile 1991, n. 14, art. 17 legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, ed eventuale rivalutazione degli stessi [2].

     2. Gli oneri concernenti le spese generali, notarili, ed altro, faranno carico al competente capitolo n. 11320, già iscritto nel bilancio regionale 1995, che presenta la necessaria disponibilità.

     3. L'onere di lire 70 milioni per la sottoscrizione delle azioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 grava sul capitolo di nuova istituzione n. 22320 che assume la seguente denominazione: "Partecipazione azionaria della Regione Lazio alla Fiera di Roma S.p.A. [3].

 

     Art. 6. Norma finale.

     1. L'Ente autonomo fiera di Roma, come ente strumentale della Regione, continua ad espletare le proprie funzioni fino alla data di omologazione dell'atto costitutivo della società «Fiera di Roma S.p.a.» da parte del tribunale.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.