Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 09/08/2007 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 21 del r.r . 1/2002) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 22 bis del r. r. 1/2002 e successive modificazioni) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 136 del r.r. 1/2002) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 137 del r.r. 1/2002) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 162 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 524 del r.r. 1/2002) |
Art. 9. (Modifica all’articolo 528 del r.r. 1/2002) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 530 del r.r. 1/2002) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 532 del r.r. 1/2002) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 536 del r.r. 1/2002) |
Art. 13. (Modifica all’articolo 539 del r.r. 1/2002) |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 542 del r.r. 1/2002) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 543 del r.r. 1/2002) |
Art. 16. (Modifiche all’Allegato B del r.r. 1/2002) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 2.7.192 - R.R. 9 agosto 2007, n. 10.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni”.
(B.U. 30 agosto 2007, n. 24)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 17 del
e successive modificazioni)
1. All’articolo 17, comma 1, del
a) alla lettera b), le parole: “in ventiquattro” sono sostituite dalle seguenti: “in venticinque”;
b) alla lettera d bis) le parole: “di cui alle lettere c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere b), c) e d)”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 20 del
1. All’articolo 20, comma 1, lettera c), del
a) il numero 1) è sostituito dal seguente:
“1) Direzione regionale “Ragioneria generale””;
b) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
“1bis) Direzione regionale “Economia e Finanza””.
Art. 3. (Modifica all’articolo 21 del r.r . 1/2002)
1. All’articolo 21 del
“2 bis. In ciascuna direzione regionale possono essere, altresì, istituiti fino ad un massimo di tre uffici in posizione di staff secondo i criteri di cui all’articolo 22-bis.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 22 bis del r. r. 1/2002 e successive modificazioni)
1. All’articolo 22 bis del
a) al comma 1 dopo le parole: “ordinate all’interno” sono inserite le seguenti: “delle direzioni regionali,”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Gli uffici in posizione di staff sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza.”.
Art. 5. (Modifica all’articolo 136 del
1. Il comma 3 dell’articolo 136 del r. r. 1/2002 è abrogato.
Art. 6. (Modifica all’articolo 137 del
1. Il comma 2 dell’articolo 137 del r. r. 1/2002 è abrogato.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 162 del
1. All’articolo 162 del
a) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
“5 bis. Gli incarichi di responsabili degli uffici sono conferiti con atto di organizzazione del direttore del dipartimento, su proposta:
a) del direttore regionale interessato nel caso degli uffici in posizione di staff;
b) del direttore regionale interessato, sentito il dirigente di area, nel caso degli uffici interni alle aree;
c) del dirigente della struttura direzionale dipartimentale di staff, nel caso di uffici interni alla struttura stessa.”.
b) al comma 6 le parole: “di cui ai commi 3, 4, e 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 bis”.
Art. 8. (Modifiche all’articolo 524 del
1. All’articolo 524 del r. r. 1/2002:
a) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L’entità dei canoni concessori è determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell’uso per il quale la concessione è disposta, dall’apposita area tecnica della direzione regionale “Demanio, patrimonio e provveditorato”;
b) al comma 4 il primo periodo è soppresso;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Relativamente alle aree golenali site nel Comune di Fiumicino-località Isola Sacra le procedure per il rilascio delle concessioni e le modalità di determinazione dei canoni concessori sono disciplinate dal
Art. 9. (Modifica all’articolo 528 del
1. Il comma 4 dell’articolo 528 del
“4. L’entità dei canoni concessori è determinata con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 524.”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 530 del
1. Al comma 2 dell’articolo 530 del
a) nel primo periodo le parole “articoli 538, 539 e 540”sono sostituite dalle seguenti: “articoli da 536 a 540”
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 11. (Modifica all’articolo 532 del
1. Il comma 3 dell’articolo 532 del
“3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la struttura di cui all’articolo 524, comma 3, ultimo periodo, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell’uso per il quale la locazione è disposta.”.
Art. 12. (Modifiche all’articolo 536 del
1. All’articolo 536 del
a) nella rubrica le parole: “e commissione tecnica” sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura di cui all’articolo 24, comma 3, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni.”;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
d) al comma 4 le parole: “dalla commissione tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 1”.
Art. 13. (Modifica all’articolo 539 del
1. All’articolo 539, comma 3, del
Art. 14. (Modifiche all’articolo 542 del
1. All’articolo 542 del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La stima dei beni immobili per le finalità di acquisto, di permuta e di accettazione di donazioni, legati o atti di liberalità è effettuata dalla struttura di cui all’articolo 524, comma 3, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni stessi.”;
b) al comma 5 le parole: “ di cui all’articolo 535, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 536, comma 4”.
Art. 15. (Modifica all’articolo 543 del
1. Il comma 2 dell’articolo 543 del r.r 1/2002 è sostituito dal seguente:
“2. Le offerte pervenute sono valutate comparativamente dalla struttura di cui all’articolo 524, comma 3, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni. La congruità del canone richiesto è comunque oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dall’articolo 536, comma 4.”.
Art. 16. (Modifiche all’Allegato B del
1. All’allegato B al
a) nell’ambito del Dipartimento Economico-occupazionale:
1) la direzione regionale “Bilancio e tributi” con le relative competenze è sostituita dalla seguente:
“Ragioneria generale
Svolge le attività relative alla gestione del bilancio regionale ed al controllo della regolarità contabile degli atti.
Provvede alla gestione della cassa con particolare riferimento ai flussi di incasso e pagamento, ai rapporti con la tesoreria centrale e periferica e ai rapporti con il tesoriere.
Provvede alla predisposizione di una relazione trimestrale di cassa.
Provvede, in collaborazione con la direzione regionale “Economia e Finanza”, alla predisposizione del rendiconto generale della Regione.
Svolge le attività connesse al controllo contabile e finanziario sugli enti e sulle società regionali.
Provvede alla gestione dei tributi regionali e del contenzioso tributario e amministrativo.
Sovrintende agli aspetti finanziari delle operazioni connesse all’attuazione del piano di rientro, con particolare riferimento alla ricognizione del debito non transatto e all’estinzione anticipata del debito sottoposto ad operazioni di dilazione.
Verifica il fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale ai fini del mantenimento dell’equilibrio finanziario, nonché le modalità gestionali del pagamento del debito commerciale e cura le attività relative alle funzioni di indirizzo in ordine alla contabilità e al controllo di gestione delle aziende sanitarie, in collaborazione con la competente direzione dell’assessorato alla sanità.”.
2) dopo la direzione regionale “Ragioneria generale” è inserita la seguente direzione regionale, con le relative competenze.
“Economia e finanza
Provvede, in collaborazione con la direzione regionale “Ragioneria Generale”, alla predisposizione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.
Sovrintende al rispetto del cronoprogramma degli adempimenti connessi alla decisione annuale di bilancio.
Verifica gli oneri finanziari recati dalle leggi di spesa e dalle deliberazioni della Giunta regionale.
Provvede alla predisposizione del rapporto annuale sulla società e sull’economia del Lazio e del rapporto sulla finanza locale della Regione, in collaborazione con la direzione regionale “ Programmazione economica”.
Provvede alla stima degli andamenti tendenziali dell’entrata e della spesa regionale, avvalendosi di opportuni modelli di simulazione.
Gestisce un modello di micro simulazione delle entrate regionali.
Promuove, per quanto di competenza, le azioni finalizzate alla costruzione di un conto della pubblica amministrazione regionale.
Cura, per quanto di competenza, l’adeguamento delle norme contabili della Regione al fine di una maggiore integrazione con il sistema europeo dei conti e con i sistemi contabili delle altre regioni.
Cura l’attuazione e lo sviluppo del bilancio partecipato, del bilancio sociale e del bilancio di genere della Regione.
Cura, per quanto di competenza, l’attuazione del controllo di gestione.
Cura il rapporto con le agenzie di rating.
Realizza le operazioni di acquisizione di risorse finanziarie per gli investimenti.
Provvede alla gestione del debito regionale ed alle operazioni finanziarie ad esso connesse.
Cura le attività relative al trasferimento dei beni immobili da reddito delle aziende sanitarie e ne favorisce l’ottimizzazione della gestione.
Cura la gestione delle residualità delle disciolte gestioni liquidatorie delle aziende unità sanitarie locali.”;
b) nell’ambito del Dipartimento Sociale la declaratoria delle competenze della Direzione
regionale “Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili” è sostituita dalla seguente:
“Svolge le attività connesse alla pianificazione e alla gestione delle politiche attive del lavoro mediante la programmazione, l’indirizzo ed il coordinamento delle attività dei centri per l’impiego e dei centri per l’orientamento locale nonché mediante le iniziative di promozione e sviluppo dell’imprenditorialità ed i finanziamenti di progetti di enti locali.
Coordina le agenzie e le strutture tecniche specializzate ai fini della predisposizione di progetti specifici di intervento in materia di politiche attive del lavoro.
Gestisce l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
Sostiene l’incremento e la qualità dell’occupazione, facilitando l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro ed i processi di transizione al lavoro, anche attraverso l’attivazione del nodo regionale della Borsa Lavoro.
Favorisce l’inclusione sociale attraverso l’integrazione lavorativa delle persone e delle componenti in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.
Realizza iniziative di contrasto delle conseguenze negative, in termini occupazionali, derivanti dalle crisi aziendali.
Incentiva lo sviluppo e la qualità dell’occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di nuove attività imprenditoriali socialmente responsabili.
Attua le politiche di sostegno al reddito per coloro che permangono in una condizione di difficoltà di accesso al lavoro.
Promuove, mediante azioni di sviluppo locale, la costruzione e il consolidamento dei sistemi territoriali e la loro capacità di promozione di politiche integrate.
Realizza iniziative di contrasto del lavoro irregolare.
Attua le politiche di genere anche attraverso la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale.
Svolge le attività connesse alla programmazione e al finanziamento degli interventi in materia di politiche giovanili.”.
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.