§ 2.6.61 - R.R. 21 luglio 2008, n. 11.
Disciplina dell’Agenzia Regionale per lo Sport ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:21/07/2008
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Natura giuridica e attività dell’AGENSPORT)
Art. 3.  (Direttore)
Art. 4.  (Sistema organizzativo dell’AGENSPORT)
Art. 5.  (Personale)
Art. 6.  (Collaborazioni esterne)
Art. 7.  (Regolamento di organizzazione)
Art. 8.  (Programmazione dell’attività)
Art. 9.  (Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)
Art. 10.  (Vigilanza e controllo)
Art. 11.  (Risorse finanziarie e sistema contabile)
Art. 12.  (Disposizione finanziaria)
Art. 13.  (Disposizioni transitorie)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 2.6.61 - R.R. 21 luglio 2008, n. 11. [1]

Disciplina dell’Agenzia Regionale per lo Sport ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti)

(B.U. 28 luglio 2008, n. 28)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento autorizzato, in attuazione dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), detta la specifica disciplina dell’Agenzia Regionale per lo Sport (AGENSPORT), istituita, in conformità all’articolo 54 dello Statuto, mediante trasformazione dell’ente di diritto pubblico di cui al citato articolo 8, comma 6, lettera d).

 

     Art. 2. (Natura giuridica e attività dell’AGENSPORT)

1. L’AGENSPORT, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, è una unità amministrativa della Regione, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.

2. L’AGENSPORT è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di sport previste dalla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport) e successive modifiche. In particolare l’AGENSPORT:

a) cura l’attività di osservatorio sulle realtà dello sport, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore, attraverso:

1) l’elaborazione di definizioni, classificazioni e strumenti di rilevazione e di analisi, condivisi e compatibili, dell’impiantistica e dei fenomeni sportivi;

2) la ricognizione del patrimonio disponibile nel settore sportivo;

3) la raccolta e l’elaborazione dei dati attinenti alle attività sportive;

4) lo sviluppo delle relazioni con gli osservatori delle altre regioni in materia di sport;

5) la definizione degli strumenti di comunicazione e di diffusione dei dati al fine di valorizzare le informazioni prodotte;

b) cura l’informazione sulle maggiori attività ed iniziative presenti nella Regione e svolge attività di comunicazione per le iniziative di particolare rilievo regionale, nazionale e internazionale;

c) cura l’implementazione del portale regionale relativo allo sport con i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività e di quella della competente struttura regionale;

d) formula proposte e svolge attività di consulenza alla direzione regionale competente in materia di sport;

e) svolge incarichi e iniziative affidati dalla direzione regionale competente in materia di sport;

f) effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione.

3. L’AGENSPORT può svolgere attività tecnico-operative attinenti allo sport anche nell’interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l’ente interessato.

4. Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa e di garantire il coordinamento nella definizione e nell’attuazione degli obiettivi programmatici in materia di sport, l’AGENSPORT opera in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, cui spetta la predisposizione di atti di competenza della Giunta regionale attinenti all’AGENSPORT e alla relativa attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2.

 

     Art. 3. (Direttore)

1. Organo dell’AGENSPORT è il direttore, nominato, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sport di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di sport.

2. L’incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005), l’incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest’ultima. La Giunta regionale può revocare l’incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale).

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell’incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’AGENSPORT, in misura comunque non superiore al limite massimo stabilito per i direttori regionali dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005) e successive modifiche.

4. Il direttore dirige e coordina le attività dell’AGENSPORT ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale e annuale di attività dell’agenzia di cui all’articolo 8. Il direttore, tra l’altro:

a) si raccorda con l’assessore regionale competente in materia di sport in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici, nonché con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia ai fini del coordinamento e dell’unitarietà dell’azione amministrativa;

b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’AGENSPORT ai sensi dell’articolo 7;

c) predispone la proposta del programma annuale di attività dell’AGENSPORT ai sensi dell’articolo 8;

d) adotta il bilancio di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell’articolo 11;

e) redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

f) conferisce al personale sottordinato i relativi incarichi e organizza le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze come definite dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7;

h) valuta annualmente il personale con riferimento agli incarichi assegnati, previa verifica della relativa attività;

i) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;

l) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, nonché con enti senza fini di lucro per l’effettuazione delle attività previste dall’articolo 6;

m) esercita le altre funzioni previste dal regolamento di organizzazione.

 

     Art. 4. (Sistema organizzativo dell’AGENSPORT)

1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, il sistema organizzativo dell’AGENSPORT è eventualmente articolato in strutture organizzative complesse a responsabilità non dirigenziale equiparate ai servizi.

2. Il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7 definisce il sistema organizzativo dell’AGENSPORT nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli eventuali incarichi nonché alla ripartizione del personale nell’ambito delle strutture di cui ai commi 1 e 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

 

     Art. 5. (Personale)

1. L’AGENSPORT, per l’espletamento delle proprie attività, si avvale di personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale. L’AGENSPORT può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7.

 

     Art. 6. (Collaborazioni esterne)

1. L’AGENSPORT può avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

 

     Art. 7. (Regolamento di organizzazione)

1. Ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2008, il direttore dell’AGENSPORT predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’AGENSPORT, nella quale sono stabiliti, in particolare:

a) il sistema organizzativo dell’AGENSPORT;

b) il contingente complessivo del personale dell’AGENSPORT e la relativa dislocazione nell’ambito delle strutture organizzative di cui all’articolo 4;

c) le competenze del direttore;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi di responsabile delle strutture organizzative complesse di cui all’articolo 4, comma 1;

e) le modalità per lo svolgimento delle attività nell’interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell’articolo 2;

f) i criteri, le procedure e i limiti per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti di diritto privato a tempo determinato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2. Il direttore dell’AGENSPORT trasmette la proposta di cui al comma 1 ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di sport e di organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento di organizzazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di sport di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale.

 

     Art. 8. (Programmazione dell’attività)

1. Il direttore, sulla base del programma triennale di attività adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall’articolo 6 della citata l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi, le relative priorità e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

2. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal direttore dell’AGENSPORT, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma, al Direttore del Dipartimento e al Direttore regionale competenti in materia di sport, i quali predispongono la relativa deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sport e, limitatamente alla parte riguardante le risorse umane, di concerto con l’Assessore competente in materia di organizzazione e personale.

3. Il programma annuale costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore dell’AGENSPORT per l’attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico di cui all’articolo 9.

 

     Art. 9. (Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)

1. Il controllo strategico dell’attività dell’AGENSPORT è effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell’AGENSPORT è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente per il direttore regionale.

 

     Art. 10. (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell’AGENSPORT. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall’AGENSPORT provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.

 

     Art. 11. (Risorse finanziarie e sistema contabile)

1. Le risorse finanziarie dell’AGENSPORT sono costituite da:

a) un fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale nel quale confluiscono le dotazioni finanziarie della Regione destinate all’esercizio delle funzioni assegnate all’AGENSPORT;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) proventi derivanti dalle attività svolte dall’AGENSPORT a favore degli enti di cui all’articolo 2, comma 3;

d) eventuali specifici finanziamenti disposti dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell’AGENSPORT è disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 1/2008.

4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell’AGENSPORT, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alle Direzioni regionali competenti in materia di sport e di bilancio, nei termini e per gli adempimenti di cui al titolo VII, capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

 

     Art. 12. (Disposizione finanziaria)

1. Il capitolo G31512 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008 è ridenominato “Fondo regionale per l’Agenzia regionale per lo sport - articolo 8 legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1.”

2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), della l.r. 1/2008, gli oneri relativi alle spese per il personale iscritti nel capitolo G31512 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 dell’AGENSPORT, sono imputati ai capitoli del bilancio regionale relativi alle spese del personale di ruolo della Regione Lazio.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie)

1. Gli organi dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera d), della l.r. 1/2008, restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla data di conferimento dell’incarico al direttore dell’ AGENSPORT ai sensi dell’articolo 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferiti dall’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera b), della l.r. 1/2008 alla Regione ed assegnati all’AGENSPORT:

a) tutto il personale in servizio presso l’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008;

b) il personale assunto presso l’ente ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione), indicato all’articolo 8, comma 7, lettera b) della l.r. 1/2008;

c) la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

3. Dalla medesima data prevista dal comma 2 la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti dell’ente di diritto pubblico di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 6/2002, provvede all’ampliamento della consistenza complessiva delle relative dotazioni organiche in considerazione del personale transitato alla Regione secondo quanto previsto dal comma 2.

5. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale nomina il direttore dell’AGENSPORT, ai sensi dell’articolo 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 7, conserva efficacia l’organigramma e la dotazione organica dell’ente di diritto pubblico di cui all’articolo 8, comma 6, lettera d), della l.r. 1/2008.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.