Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 07/12/2007 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani) |
Art. 3. (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei ragazzi) |
Art. 3 bis. (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini) |
Art. 4. (Consigli e forum degli enti territoriali di area vasta) |
Art. 5. (Rete regionale dei consigli dei giovani. Elenco regionale) |
Art. 6. (Contributi e indirizzi regionali) |
Art. 7. (Disposizione finanziaria) |
Art. 8. (Abrogazione e modifiche di norme) |
Art. 9. (Disposizioni transitorie) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.51 - L.R. 7 dicembre 2007, n. 20. [1]
Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale
(B.U. 20 dicembre 2007, n. 35)
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:
a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei ragazzi;
b bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini.
2 bis. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università o con gli istituti di studio e ricerca sia pubblici che privati.
2 ter. I consigli di cui al comma 2 sono costituiti nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di pari opportunità.
Art. 2. (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani)
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
c) promuove l’informazione rivolta ai giovani;
d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
e bis) esprime, su richiesta degli organi consiliari, parere non vincolante su ogni materia di interesse;
e ter) presenta proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e/o alla giunta.
Art. 3. (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei ragazzi)
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei ragazzi, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i ragazzi, anche nell’ambito di appositi laboratori, qualora istituiti;
d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.
Art. 3 bis. (Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini)
1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la partecipazione dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilita la conoscenza da parte dei bambini dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i bambini, anche nell’ambito di appositi laboratori, qualora istituiti;
d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini in ambito locale.
Art. 4. (Consigli e forum degli enti territoriali di area vasta)
1. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della
Art. 5. (Rete regionale dei consigli dei giovani. Elenco regionale)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso l’assessorato regionale competente in materia, è istituita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, un’apposita struttura denominata “Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani”.
2. La struttura di cui al comma 1, in raccordo con le strutture della Presidenza della Regione, in particolare: a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili; b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani; c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni; d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito; e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei ragazzi e con i consigli dei bambini.
2 bis. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di attività istituzionali, l’elenco regionale dei consigli di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 in cui sono inseriti i consigli stessi, ripartiti in base alla loro tipologia e all’ente locale di riferimento, previa comunicazione da parte degli enti medesimi, da trasmettere alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla loro costituzione.
Art. 6. (Contributi e indirizzi regionali)
1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini:
a) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
b) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei ragazzi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;
b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
b bis) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini;
c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate;
d bis) le caratteristiche degli eventuali laboratori di cui agli articoli 3 e 3 bis.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché dei consigli dei ragazzi e dei consigli dei bambini al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.
Art. 7. (Disposizione finanziaria)
1. Per l’anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della
2. Per l’anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 11 della missione 01, titolo 1, del “Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del
Art. 8. (Abrogazione e modifiche di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
“d bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.”.
Art. 9. (Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dall'art. 13 della