Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 28/04/2004 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 “Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19). |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 2.4.44 – L.R. 28 aprile 2004, n. 5.
Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980 n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell’articolo 133, secondo comma della costituzione) e successive modifiche.
(B.U. 30 aprile 2004, n. 12 – S.O. n. 2).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Al secondo comma dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 6 della
“Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le giornate di votazione e l’orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse.”.
2. Dopo il quarto comma dell’articolo 6 della
“Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni.”.
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.