§ 2.4.2 - L.R. 8 aprile 1980, n. 19.
Norme sul referendum nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:08/04/1980
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Il Consiglio regionale, prima di procedere all'approvazione di proposte di legge che comportino l'istituzione della Regione di nuovo comune per distacco di una o più frazione o borgate o per fusione [...]
Art. 2.  Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di cui al precedente art. 1.
Art. 3.  L'elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinati [...]
Art. 4.  I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione.
Art. 5.  Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è riprodotto a caratteri [...]
Art. 6.  La votazione per il referendum consultivo si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
Art. 7.  Presso il tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il comune o i comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a [...]
Art. 8.  Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale relativa all'indizione del referendum abbia previsto che le popolazioni interessate alla consultazione debbano essere sentite separatamente [...]
Art. 9.  Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale o i verbali di cui agli articoli 8 e 9, dispone la pubblicazione dei risultati del referendum consultivo nel Bollettino Ufficiale [...]
Art. 10.  Il Consiglio regionale delibera relativamente alla proposta di legge sottoposta a referendum entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum [...]
Art. 11.  (Disposizioni finali). Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per [...]
Art. 12.  Per tutto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.
Art. 13.  Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione.
Art. 14.  A partire dall'esercizio finanziario 1980 e per gli esercizi successivi sarà iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il capitolo «Spese per lo svolgimento dei referendum popolari [...]
Art. 15.  E' abrogata la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 63
Art. 16.  (Norma transitoria). Per l'anno 1980 potrà essere prevista, con apposita legge regionale, una disciplina diversa da quella di cui ai precedenti articoli 1 e 2


§ 2.4.2 - L.R. 8 aprile 1980, n. 19.

Norme sul referendum nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

(B.U. 30 aprile 1980, n. 12).

 

Art. 1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'approvazione di proposte di legge che comportino l'istituzione della Regione di nuovo comune per distacco di una o più frazione o borgate o per fusione di due o più comuni, nonché l'aggregazione di uno o più comuni ad altro contermine ovvero la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera che

sia indetto referendum consultivo delle popolazioni interessate.

     Per popolazioni interessate si intendono:

     a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo [1];

     b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

     c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori dei comuni interessati;

     d) nel caso di distacco di una parte del territorio da un comune con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare [2];

     e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune nel quale viene incorporata parte del territorio contermine di altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento, ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori [3];

     f) nel caso di permuta del territorio fra due o più comuni contermini, quando manca l'accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta [4];

     g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato [5].

     Non è richiesto referendum quando si tratti di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune ed il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

     Il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo prima di passare all'esame degli articoli delle proposte di legge di cui al primo comma. La discussione sulla proposta di legge riprenderà quando saranno acquisiti i risultati del referendum stesso.

     La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre alla consultazione popolare nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

     Il Presidente del Consiglio regionale comunica immediatamente al Presidente della Giunta la deliberazione del Consiglio di cui al comma precedente.

 

     Art. 2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di cui al precedente art. 1.

     Nel decreto del Presidente della Giunta regionale è riportato integralmente il testo della proposta di legge sottoposta a referendum consultivo ed è fissata la data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso.

     Quando il referendum è indetto nell'anno di scadenza del Consiglio regionale, la convocazione degli elettori non può avvenire nei sei mesi che precedono la data di elezione del Consiglio, né prima che siano trascorsi sei mesi dalla stessa data, fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell’articolo 6 [6].

     Il decreto di indizione del referendum consultivo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla emanazione ed è notificato entro lo stesso termine al Commissario del Governo, al presidente della corte d'appello di Roma, al presidente della commissione mandamentale o delle commissioni mandamentali interessate, nonché al sindaco del comune o dei comuni interessati.

     Il sindaco o i sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori dell'indizione del referendum consultivo mediante appositi manifesti affissi quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione, indicando il giorno ed il luogo di convocazione e riportando per esteso il testo della proposta di legge oggetto del referendum.

 

     Art. 3. L'elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 [7], e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 270 [8], e successive modificazioni.

 

     Art. 4. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno antecedente a quello stabilito per la votazione.

     I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per il referendum.

 

     Art. 5. Le schede per il referendum consultivo, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è riprodotto a caratteri chiaramente leggibili il quesito formulato nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente art. 1.

     Qualora nello stesso giorno debbono svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

 

     Art. 6. La votazione per il referendum consultivo si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto d'indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.

     L'elettore vota tracciando nella scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, nello spazio che la contiene.

     Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le giornate di votazione e l’orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse [9].

     Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

     Nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 5, l'ufficio di sezione per il referendum procede allo scrutinio secondo l'ordine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale che indice i referendum.

     Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni [10].

     Per le operazioni inerenti alla votazione ed allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 [11]) e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Presso il tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il comune o i comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l' ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 [12].

     L'ufficio di cui al comma precedente, appena pervenuti i verbali di scrutinio e i relativi allegati dagli uffici elettorali di sezione del comune o dei comuni interessati al referendum, procede, in pubblica adunanza, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati [13].

     2 bis. Nei casi di referendum per l’istituzione sul territorio della Regione di un nuovo comune per distacco di una o più frazioni o borgate, il referendum non è valido qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto [14].

     Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia adesso [15].

     Delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali e agli altri atti relativi trasmessi dagli uffici di sezione. Gli altri esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

     Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, eventualmente presentati agli uffici di sezione o all'ufficio centrale circoscrizionale per i referendum, decide quest' ultimo, prima di procedere alle operazioni previste nei commi precedenti.

 

     Art. 8. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale relativa all'indizione del referendum abbia previsto che le popolazioni interessate alla consultazione debbano essere sentite separatamente sullo stesso quesito, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum provvede con distinte procedure e con distinti verbali alle operazioni indicate nell'articolo precedente.

 

     Art. 9. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale o i verbali di cui agli articoli 8 e 9, dispone la pubblicazione dei risultati del referendum consultivo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. Il Consiglio regionale delibera relativamente alla proposta di legge sottoposta a referendum entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso.

 

     Art. 11. (Disposizioni finali). Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale. i termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dalla scadenza dei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

 

     Art. 12. Per tutto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

 

     Art. 13. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione.

     I comuni provvedono ad anticipare le spese concernenti i propri adempimenti nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.

     Le spese anticipate dai comuni sono rimborsate dalla Regione entro tre mesi dalla presentazione del relativo rendiconto.

     La Regione può erogare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione di preventivo, un acconto di importo pari al 75 per cento delle spese preventivate.

     I provvedimenti di acconto e di rimborso delle spese relative al referendum consultivo sono adottati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. A partire dall'esercizio finanziario 1980 e per gli esercizi successivi sarà iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il capitolo «Spese per lo svolgimento dei referendum popolari consultivi (Spese obbligatorie)».

 

     Art. 15. E' abrogata la seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 63 [16].

 

     Art. 16. (Norma transitoria). Per l'anno 1980 potrà essere prevista, con apposita legge regionale, una disciplina diversa da quella di cui ai precedenti articoli 1 e 2 [17].


[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 6-15 settembre 1995, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del presente comma. Ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle lettere d), e), f).

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 6-15 settembre 1995, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del presente comma. Ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle lettere d), e), f).

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 6-15 settembre 1995, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del presente comma. Ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle lettere d), e), f).

[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 6-15 settembre 1995, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del presente comma. Ha dichiarato inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle lettere d), e), f).

[5] Comma aggiunto dalla L.R. 20/8/87, n. 49.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 aprile 2004, n. 5.

[7] G.U. 28/4/67, n. 106, concernente «Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali».

[8] G.U. del 23/6/60, n. 152, S.O., concernente «Approvazione del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali».

[9] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 28 aprile 2004, n. 5.

[10] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 28 aprile 2004, n. 5.

[11] G.U. del 23/6/60, n. 152, S.O., concerne «Approvazione del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali».

[12] G.U. 6/3/68, n. 61, concerne «Norme per la elezione del Consiglio regionale delle Regioni a statuto normale».

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[14] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.