Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 10/05/1990 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori relativi alla costruzione delle sedi municipali dei comuni del Lazio, la Regione è autorizzata a concedere ai comuni che ne abbiano [...] |
Art. 2. 1. Le deliberazioni dell'amministrazione comunale intese ad ottenere i contributi di cui al precedente articolo, debbono essere inoltrate all'assessorato competente entro il 30 aprile o entro il 30 [...] |
Art. 3. 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 600 milioni. |
Art. 4. 1. In sede di prima applicazione ed in relazione alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1, è stanziata sul bilancio della Regione, per l'anno 1990, la somma di L. 600 milioni [...] |
§ 2.4.17 - L.R. 10 maggio 1990, n. 49. [1]
Intervento regionale per la costruzione o il completamento della sede municipale dei comuni del Lazio.
(B.U. 30 maggio 1990, n. 15).
Art. 1. 1. Per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori relativi alla costruzione delle sedi municipali dei comuni del Lazio, la Regione è autorizzata a concedere ai comuni che ne abbiano fatto richiesta, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della relativa spesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale.
Art. 2. 1. Le deliberazioni dell'amministrazione comunale intese ad ottenere i contributi di cui al precedente articolo, debbono essere inoltrate all'assessorato competente entro il 30 aprile o entro il 30 novembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, sentita l'apposita commissione consiliare permanente, entro il 30 maggio ovvero il 31 dicembre di ogni anno propone la ripartizione dei fondi disponibili in bilancio e con la stessa deliberazione concede i contributi ai singoli comuni richiedenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla formale concessione ed impegno delle somme stanziate, previa presentazione della deliberazione comunale di approvazione del progetto.
4. Per la messa a disposizione ed erogazione delle somme a favore dei comuni interessati, nonché per la realizzazione degli interventi, trovano applicazione le disposizioni contenute nella
Art. 3. 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di L. 600 milioni.
2. La relativa copertura finanziaria è costituita con prelievo di pari importo dal capitolo n. 29802, lettera r), dei fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui alla
3. La
4. La relativa disciplina continua ad essere osservata limitatamente alle pratiche in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei residui passivi afferenti il capitolo n. 11509.
Art. 4. 1. In sede di prima applicazione ed in relazione alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1, è stanziata sul bilancio della Regione, per l'anno 1990, la somma di L. 600 milioni che viene ripartita ed assegnata nella misura di L. 300 milioni al comune di Cantalupo in Sabina e di L. 300 milioni comune di San Donato Val Comino.
[1] Abrogata dall'art. 191 della