§ 6.4.140 – L.R. 10 gennaio 1994, n. 2.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:10/01/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1994


§ 6.4.140 – L.R. 10 gennaio 1994, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1994.

(B.U. 12 gennaio 1994, n. 2).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge concernente il «Bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e Bilancio di previsione per l'anno 1994» e comunque non oltre il 30 aprile 1994, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione secondo gli stanziamenti per l'anno 1994 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 approvato con legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate. Sono altresì autorizzati l'impegno, entro i limiti di un dodicesimo dello stanziamento di spesa per ciascun mese o nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spese obbligatorie e d'ordine non suscettibili di frazionamento in dodicesimi o di spese elative ad assegnazioni dello Stato o della Comunità Economica Europea con vincolo di destinazione non generico o spese per partite di giro di cui a] Titolo IV dello stato di previsione della spesa.

     3. Nel periodo dell'esercizio provvisorio sono, altresì, autorizzati i pagamenti delle somme impegnate sia in conto residui sia in conto competenza.

     4. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzate, altresì, variazioni di bilancio mediante l'emanazione dei decreti previsti dagli articoli 6, terzo comma, 11, sesto comma, 12, 13, 15, 21, primo e secondo comma e 24 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e dagli articoli 7, 8 e 9, così come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 2. Per l'emanazione di tali decreti va osservata la disposizione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2.

     5. Le quote degli stanziamenti di spesa trasferite sulla competenza dei capitoli del bilancio per l'anno 1994, ai sensi del comma 4, sono impegnabili integralmente.

     6. Ferma restando la validità degli impegni eventualmente già assunti entro il 31 dicembre 1993, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stessi vengono computati al fine del rispetto del limite di impegnabilità di cui al comma 2 del calcolo dei dodicesimi dello stanziamento per l'anno 1994 cui fanno carico.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1994.