§ 6.1.32 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 58.
Provvidenze straordinarie a favore del Comune del Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della «Promotur S.p.A.».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:20/06/1988
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dalla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, in attuazione dell'articolo 54 dello statuto di autonomia regionale nonché degli altri interventi [...]
Art. 2.      1. La sovvenzione ventennale di cui all'articolo 1 è cespite delegabile ai fini della eventuale accensione di mutui finalizzati che siano stipulati dal Comune di Vajont in conformità alla [...]
Art. 3.      1. Nella divisione patrimoniale prevista dall'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, non saranno ricompresi, oltre ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali indisponibili del [...]
Art. 4.      1. Per sopperire agli oneri derivanti all'Amministrazione comunale dalla realizzazione e dalla gestione di infrastrutture turistiche nell'ambito del proprio territorio, l'Amministrazione [...]
Art. 5.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della «Promotur S.p.A.», costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, fino alla [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.32 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 58. [1]

Provvidenze straordinarie a favore del Comune del Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della «Promotur S.p.A.».

(B.U. 21 giugno 1988, n. 79).

 

CAPO I

Intervento straordinario a favore del Comune di Vajont

 

Art. 1.

     1. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dalla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, in attuazione dell'articolo 54 dello statuto di autonomia regionale nonché degli altri interventi disposti dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per la durata di anni venti, una sovvenzione annua costante di lire 250 milioni al Comune di Vajont nella provincia di Pordenone, istituito con la legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, da utilizzare per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.6.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione XI - viene istituito, con decorrenza dall'anno 1989, il capitolo 1908 (2.1.152.5.11.33) con la denominazione: «Sovvenzioni annue costanti al Comune di Vajont, da utilizzare per le proprie finalità istituzionali ed in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1989 al 1990.

     4. Le quote autorizzate per gli anni dal 1991 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 2.

     1. La sovvenzione ventennale di cui all'articolo 1 è cespite delegabile ai fini della eventuale accensione di mutui finalizzati che siano stipulati dal Comune di Vajont in conformità alla disciplina statale vigente in materia di finanza locale.

 

     Art. 3.

     1. Nella divisione patrimoniale prevista dall'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, non saranno ricompresi, oltre ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali indisponibili del Comune di Erto e Casso, nemmeno i beni silvo-pastorali del medesimo Comune gravati da usi civici perpetui in favore dei residenti nel territorio montano del predetto Comune.

 

CAPO II

Intervento straordinario a favore del Comune di Forni di Sopra

 

     Art. 4.

     1. Per sopperire agli oneri derivanti all'Amministrazione comunale dalla realizzazione e dalla gestione di infrastrutture turistiche nell'ambito del proprio territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Forni di Sopra, in provincia di Udine, un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni nell'anno 1988.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 8 - Programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 1909 (1.1.152.2.10.24) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Forni di Sopra per sopperire agli oneri derivati dalla realizzazione e dalla gestione di infrastrutture turistiche» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.

     4. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

 

CAPO III

Sottoscrizione azioni della «Promotur S.p.A»

 

     Art. 5.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della «Promotur S.p.A.», costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, fino alla concorrenza di lire 580 milioni per l'anno 1988, di cui 520 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     2. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede come segue:

     a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 6 - programma 3.3.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1377 (2.1.254.3.10.24) con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni della «Promotur S.p.A.» a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 520 milioni per l'anno 1988, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 9016 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 30 marzo 1988;

     b) l'onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 60 milioni per l'anno 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 9028 del più volte citato stato di previsione.

 

CAPO IV

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.