§ 5.8.24 - L.R. 29 aprile 2005, n. 10.
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 «Tutela e valorizzazione dei locali storici».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:29/04/2005
Numero:10


Sommario
Art. l.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22/2004).


§ 5.8.24 - L.R. 29 aprile 2005, n. 10. [1]

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 «Tutela e valorizzazione dei locali storici».

(B.U. 4 maggio 2005, n. 18).

 

Art. l. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22/2004).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza ad approvare il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 22/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comune, ricevuta l’approvazione della competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, rilascia l’autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle Associazioni interessate.».

     3. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 22/2004 è sostituito dal seguente:

«4. Spetta al Comune, d’intesa con la competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, verificare la conformità degli interventi eseguiti con quelli progettati ed autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi.».


[1] Abrogata dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.