§ 5.8.22 - L.R. 5 agosto 2004, n. 22.
Tutela e valorizzazione dei locali storici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:05/08/2004
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Censimento dei locali storici).
Art. 3.  (Vincoli di destinazione d’uso).
Art. 4.  (Interventi di tutela e valorizzazione).
Art. 5.  (Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione).
Art. 6.  (Attribuzione del marchio).
Art. 7.  (Partecipazione alle spese di censimento).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 5.8.22 - L.R. 5 agosto 2004, n. 22. [1]

Tutela e valorizzazione dei locali storici.

(B.U. 11 agosto 2004, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i Comuni, individua gli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale, e promuove la loro salvaguardia e valorizzazione.

 

     Art. 2. (Censimento dei locali storici).

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve raccogliere, in particolare, dati e informazioni relativi a:

     a) localizzazione e descrizione della sede e dell’attività;

     b) inventario degli arredi e degli strumenti, e stato di conservazione;

     c) datazione del patrimonio e delle attività.

     2. I Comuni, entro centoventi giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1, deliberano:

     a) una relazione tecnica, corredata di elaborati grafici e fotografici, che documenta l’esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte all’articolo 1;

     b) il censimento dei suddetti locali.

     3. L’effettiva anzianità dell’esercizio, a prescindere dalla titolarità, è attestata dalle Camere di commercio o comprovata da altra idonea documentazione.

     4. Le Associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle Associazioni ed Istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale possono indicare ai Comuni e alla Regione i locali meritevoli di essere censiti, e collaborare alla formazione dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

     5. I Comuni inviano copia della scheda di censimento alla Regione che ne trasmette copia alla Camera di commercio.

     6. I Comuni possono provvedere a revisioni annuali del censimento.

     7. Trascorsi sessanta giorni senza che il Comune abbia provveduto al censimento dei locali storici, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, i proprietari dei locali o le associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici possono presentare al Comune i documenti di cui al comma 2, lettera a). Il Comune, acquisita la documentazione, delibera in merito alla richiesta di censimento degli stessi.

 

     Art. 3. (Vincoli di destinazione d’uso).

     1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all’articolo 5 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d’uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

     2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d’obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, nei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari stessi.

     3. L’erogazione dei finanziamenti è subordinata all’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.

     4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi, previa restituzione di una somma pari all’entità del contributo maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

     Art. 4. (Interventi di tutela e valorizzazione).

     1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), unitamente al preventivo di spesa.

     1 bis. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza ad approvare il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza [2].

     2. Il Comune, ricevuta l’approvazione della competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, rilascia l’autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle Associazioni interessate [3].

     3. Il Comune invia alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente.

     4. Spetta al Comune, d’intesa con la competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, verificare la conformità degli interventi eseguiti con quelli progettati ed autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi [4].

 

     Art. 5. (Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione).

     1. I Comuni, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, possono deliberare un contributo della spesa, e ne danno informazione alla Regione. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

     2. La Regione, sulla base di programmi annuali e di un proprio regolamento, concorre con un contributo pari al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

     3. I finanziamenti sono concessi nel limite del regime di aiuto de minimis, come definito dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 6. (Attribuzione del marchio).

     1. I locali storici censiti in Friuli Venezia Giulia, così come previsto dall’articolo 2, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocare all’esterno dell’esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito “logo”, di “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia”.

 

     Art. 7. (Partecipazione alle spese di censimento).

     1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l’effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per cento della spesa.

     2. I criteri, le modalità e l’ammontare del contributo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, alla funzione obiettivo n. 14 - programma 14.2, rubrica n. 360 - spese di investimento, con la denominazione “Altri interventi di investimento nel settore del commercio” con riferimento al capitolo 3010 (1.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione “Contributi per interventi di tutela, restauro e valorizzazione di locali storici”.

     2. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 3011 (1.1.152.2.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione “Contributi ai Comuni per l’attività di censimento dei locali storici”.

     3. All’onere complessivo di 305.000 euro per l’anno 2005, derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento dall’unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto D2 allegato al documento tecnico).


[1] Abrogata dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[2] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 29 aprile 2005, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 aprile 2005, n. 10.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 aprile 2005, n. 10.