Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 beni d'interesse storico ed artistico |
Data: | 18/01/1983 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. In considerazione del significato storico e analogamente a quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale n. 60/76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della [...] |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.8.15 - Legge Regionale 18 gennaio 1983, n. 5. [1]
Intervento regionale per la tutela e la valorizzazione delle Malghe di Porzus.
(B.U. 18 gennaio 1983, n. 6).
In considerazione del significato storico e analogamente a quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale n. 60/76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Provincia di Udine contributi per le iniziative atte all'acquisizione, al restauro, alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione degli immobili denominati «Malghe di Porzus» in Comune di Faedis, compresa la realizzazione di infrastrutture destinate a favorire l'accesso agli immobili suddetti [2].
Art. 2. Norma finanziaria.
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 25 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6495 con la denominazione «Contributo all'Amministrazione provinciale di Udine per le iniziative atte all'acquisizione, al restauro, alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione degli immobili denominati "Malghe di Porzus" in Comune di Faedis» e con lo stanziamento di lire 25 milioni per l'esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 25 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della
Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Articolo così integrato dall'art. 88 della