§ 5.8.5 - Legge Regionale 25 novembre 1975, n. 72.
Proroga, con modifiche, della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:25/11/1975
Numero:72


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Le funzioni ed i compiti attribuiti al Centro ed i criteri concernenti lo svolgimento dell'attività di catalogazione e di inventario esercitata dal Centro medesimo, continuano ad essere regolate [...]
Art. 5.      Per gli scopi previsti dagli artt. 5, 7 e 9 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49 e 17 luglio 1974, n. 30 e [...]


§ 5.8.5 - Legge Regionale 25 novembre 1975, n. 72. [1]

Proroga, con modifiche, della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

(B.U. 28 novembre 1975, n. 73).

 

     Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Le funzioni ed i compiti attribuiti al Centro ed i criteri concernenti lo svolgimento dell'attività di catalogazione e di inventario esercitata dal Centro medesimo, continuano ad essere regolate dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Per gli scopi previsti dagli artt. 5, 7 e 9 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49 e 17 luglio 1974, n. 30 e per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985, la spesa di lire 80 milioni.

     La maggiore spesa di lire 50 milioni, autorizzata per l'esercizio 1975, fa carico al capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 50 milioni a lire 100 milioni, mediante prelevamento di lire 15 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e mediante utilizzo di lire 35 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     La spesa di lire 80 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1985, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi facendosi fronte alla maggiore spesa di lire 65 milioni con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con l'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 2, fino all'esercizio 1975.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Norma modificativa del termine di cui all'art. 12 della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.

[3] Articoli abrogati dall'art. 20, ultimo comma, della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.