§ 5.6.18 - Legge Regionale 11 giugno 1983, n. 49.
Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:11/06/1983
Numero:49


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 5.6.18 - Legge Regionale 11 giugno 1983, n. 49. [1]

Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale [2].

(B.U. 11 giugno 1983, n. 62).

 

Art. 1.

     Nell'attesa di una organica disciplina in materia di educazione permanente, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale [3].

     Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al precedente comma, gli enti locali, singoli o associati, nonché gli enti ed istituzioni privati senza fine di lucro con finalità educativo-culturali.

 

     Art. 2.

     Le domande di contributo per l'attuazione di corsi di orientamento musicale devono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno e, per il 1983, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

     A corredo delle istanze dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, una particolareggiata relazione illustrativa del programma dei corsi e un prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, ivi comprese le quote di iscrizione ai corsi medesimi.

     Le domande dovranno inoltre indicare il numero e il tipo dei corsi programmati, il numero di ore di insegnamento e quello degli allievi e la sede delle attività didattiche.

     Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione.

 

     Art. 3.

     Le Amministrazioni provinciali, entro il mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, invieranno tutte le richieste di contributo pervenute alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali con il proprio parere sulla validità e sulla qualificazione culturale delle iniziative.

     Le Amministrazioni provinciali potranno, se del caso, formulare una graduatoria di priorità acquisendo anche il parere della sezione regionale Friuli-Venezia Giulia dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome e dell'Unione società corali del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui alla presente legge potranno essere utilizzati per le spese inerenti l'attività didattica, ivi compreso l'acquisto di strumenti musicali, applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

     I contributi sono vincolati all'attuazione dei corsi per i quali sono stati accordati e non possono essere cumulati con altri finanziamenti regionali tesi al perseguimento di scopi identici o similari.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1079 con la denominazione: «Contributi a enti locali, singoli e associati, nonché a enti ed istituzioni privati per il finanziamento di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 100 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 1079 viene altresì iscritto l'ulteriore stanziamento in termini di cassa di lire 80 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo n. 1079 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2022, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.