Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 15/06/1993 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. 1. La regolamentazione della struttura, composizione, nomina e rinnovazione degli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate nei soppressi [...] |
Art. 2. 1. Gli organi delle istituzioni considerate dall'articolo 1, costituiti in conformità a quanto già disposto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 9, continuano ad [...] |
Art. 3. 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9. |
Art. 4. 1. E' abrogata la legge regionale 30 marzo 1987, n. 9. |
§ 5.4.89 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 40. [1]
Nuove norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi Enti comunali di assistenza.
(B.U. 15 giugno 1993, n. 40 - Suppl. Straord.).
1. La regolamentazione della struttura, composizione, nomina e rinnovazione degli organi di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate nei soppressi Enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi è rimessa alle tavole di fondazione e agli statuti delle istituzioni medesime; qualora gli atti predetti nulla dispongano al riguardo, ne deve essere promossa l'integrazione, ai sensi dell'articolo 62 della
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 deve comunque essere prevista la rappresentanza, nei Consigli di amministrazione, dei Comuni in cui le istituzioni hanno sede legale.
1. Gli organi delle istituzioni considerate dall'articolo 1, costituiti in conformità a quanto già disposto dagli articoli 1 e 2 della
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia della
1. E' abrogata la
[1] Abrogata dall'art. 180 della