Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 26/04/1983 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, è autorizzata - per far fronte ad esigenze di spesa verificatesi nell'esercizio 1982 - per l'esercizio [...] |
Art. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.53 - Legge Regionale 26 aprile 1983, n. 31. [1]
Rifinanziamento dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82, avente per oggetto l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali dei soppressi Consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58, e la utilizzazione del relativo personale.
(B.U. 27 aprile 1983, n. 81).
Per le finalità previste dall'articolo 4 della
La spesa autorizzata con il comma precedente viene destinata a favore dei Comuni che hanno curato, su delega degli enti già partecipanti ai Consorzi e anche attraverso apposite convenzioni, l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali prima svolte dai soppressi Consorzi di cui alla
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3332 con la denominazione: «Ulteriori finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale già esercitate dai soppressi Consorzi sanitari» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte come segue:
- per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 è trasferita, ai sensi dell'articolo 6 della
- per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della