§ 5.2.38 - Legge Regionale 29 giugno 1981, n. 40.
Proroghe ed integrazioni alle leggi regionali: 16 gennaio 1981, n. 2, concernente «Norme straordinarie per la soppressione degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:29/06/1981
Numero:40


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      In attesa del trasferimento ai sensi dell'articolo 61, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, talune unità del personale trasferendo al servizio sanitario, di cui agli articoli 5 e 7 [...]
Art. 3.      All'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 l'inciso «dei Consorzi sanitari di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 16 Gennaio 1981, n. 2» [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.38 - Legge Regionale 29 giugno 1981, n. 40.

Proroghe ed integrazioni alle leggi regionali: 16 gennaio 1981, n. 2, concernente «Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle Unità Sanitarie Locali» e 3 giugno 1981, n. 35, concernente «Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale».

(B.U. 30 giugno 1981, n. 71).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     In attesa del trasferimento ai sensi dell'articolo 61, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, talune unità del personale trasferendo al servizio sanitario, di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate in via provvisoria e per tempo determinato presso le Unità Sanitarie Locali, previo assenso delle Amministrazioni di appartenenza e parere vincolante dell'Assessorato della sanità, per le necessità di primo avvio degli Uffici e dei settori delle medesime, qualora ne vengano motivate le eccezionali esigenze.

 

     Art. 3.

     All'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 l'inciso «dei Consorzi sanitari di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 16 Gennaio 1981, n. 2» è sostituito dall'inciso «dei Consorzi sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58».

     Al tredicesimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 l'inciso «entro il 30 giugno 1981» è sostituito dall'inciso «gradualmente».

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma sostitutiva del secondo e terzo comma dell'art. 1 della L.R. 16 gennaio 1981, n. 2. Vedi in particolare la nota [2] alla predetta legge.