§ 5.2.36 - Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 2.
Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UU.SS.LL.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:16/01/1981
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, il trasferimento alle Unità [...]
Art. 2.      Qualora all'atto della soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale [...]
Art. 3. Le norme regionali in contrasto alla presente legge sono abrogate.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.36 - Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 2.

Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UU.SS.LL.

(B.U. 19 gennaio 1981, n. 4).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni e delle attrezzature degli enti ed uffici di cui vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale, avrà luogo a far tempo dal 1º luglio 1981, per gli enti ed altre gestioni di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il trasferimento di cui al comma precedente ha luogo gradualmente, a decorrere dal 1º luglio 1981, e deve essere compiuto entro il 1º gennaio 1982 [1].

     Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si provvede altresì allo scioglimento degli Enti ospedalieri e degli organi amministrativi dei Consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 [2].

     Qualora non sia avvenuta l'elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell'Unità sanitaria locale entro il 90º giorno dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi eletti [3].

     Il Commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all'elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale [4].

     In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     Qualora, nonostante la gestione commissariale, non si addivenga alla elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell'Unità sanitaria locale, si procede ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1980, n. 60 [6].

 

     Art. 2.

     Qualora all'atto della soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale o per il trasferimento dei beni al comune competente, lo stesso verrà assunto dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

 

     Art. 3.

Le norme regionali in contrasto alla presente legge sono abrogate.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 1981, n. 40.

[2] Il presente comma, così inserito dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 1981, n. 40, ha sostituito l'originario III comma della presente legge che prevedeva (con discutibile legittimità) la proroga del termine di abrogazione della L.R. 12 dicembre 1972, n. 58. Con detta sostituzione, dal tenore delle altre norme contenute nel presente provvedimento, può ipotizzarsi che il legislatore abbia voluto far rivivere in parte la predetta L.R. 58/1972. Ciò evidentemente è inaccettabile in base ai principi generali dell'efficacia della legge nel tempo.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 1981, n. 40. +(4)+ Vedi nota che precede.

[4] 

[5] Vedi nota [3].

[6] Vedi nota [3].