§ 5.1.40 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 43.
Disposizioni in materia di regolamento-tipo locale di igiene e sanità pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/06/1993
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale approva il regolamento-tipo di igiene e sanità pubblica locale, nonché i rispettivi aggiornamenti, il cui testo viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.40 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 43. [1]

Disposizioni in materia di regolamento-tipo locale di igiene e sanità pubblica.

(B.U. 15 giugno 1993, n. 40 - Suppl. straord.).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale approva il regolamento-tipo di igiene e sanità pubblica locale, nonché i rispettivi aggiornamenti, il cui testo viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. L'Unità sanitaria locale formula, sulla base del regolamento-tipo predisposto dalla Regione, la proposta di regolamento locale e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i Comuni compresi nel proprio ambito territoriale.

     3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento-tipo regionale e relativi aggiornamenti, l'Unità sanitaria locale approva la parte di propria competenza e trasmette la proposta di regolamento loca e ai Comuni interessati ed alla Giunta regionale.

     4. In caso di inadempienza, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, subentra il potere sostitutivo previsto dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.

     5. Nel rispetto dei principi indicati dal regolamento-tipo regionale tenuto conto della proposta tecnica trasmessa dalla Unità sanitaria locale ed entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, i Comuni nella loro autonoma potestà di regolamentazione approvano con deliberazione consiliare i regolamenti locali di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, il Comitato regionale di controllo competente per territorio procede sostitutivamente ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

     7. I Comuni sono tenuti a modificare la normativa dei loro regolamenti quando la stessa normativa risulti in contrasto con le norme contenute nel regolamento tipo di igiene e sanità pubblica.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.